Assegno divorzile e “danno contributivo”: il confine tra accertamento attuale e proiezioni future

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 2917/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), è tornata sul tema dell’assegno divorzile, soffermandosi sul rapporto tra componente perequativo-compensativa, onere di allegazione e prova e valutazioni che riguardano possibili squilibri economici proiettati nel tempo, in particolare in termini pensionistici. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

Nel giudizio di divorzio, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di assegno divorzile. In appello, la Corte d’appello di Roma riconosceva un assegno di 200 euro mensili, valorizzando la durata del matrimonio, un periodo di interruzione dell’attività lavorativa della moglie per dedicarsi ai figli e un successivo periodo di lavoro irregolare, ritenuto idoneo a determinare un danno contributivo e, in prospettiva, un divario pensionistico tra gli ex coniugi.

Il marito proponeva ricorso per cassazione, contestando la comparazione delle condizioni economiche e, soprattutto, la mancata individuazione dei sacrifici professionali che avrebbero giustificato il riconoscimento dell’assegno in chiave perequativo-compensativa.

I principi richiamati dalla Corte

La Cassazione ha ribadito la natura composita dell’assegno divorzile e la necessità di un accertamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali, muovendo dalla precondizione dello squilibrio, per poi applicare i criteri indicati dall’art. 5, co. 6, l. n. 898/1970.

Quanto alla componente perequativo-compensativa, la Corte ha richiamato l’esigenza che il coniuge richiedente alleghi e provi in modo puntuale il sacrificio di concrete opportunità lavorative o di crescita professionale riconducibile alle scelte di vita familiare, nonché la connessione tra tali scelte e lo squilibrio economico che si assume meritevole di compensazione.

La motivazione censurata: contraddizione e “proiezione” non verificata

Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato una contraddizione nella motivazione della Corte territoriale: quest’ultima, da un lato, aveva dato atto che l’ex moglie disponeva “attualmente” di risorse adeguate (anche in ragione di proprietà immobiliari), dall’altro aveva fondato l’attribuzione dell’assegno sul possibile squilibrio futuro legato alla posizione contributiva.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la decisione d’appello si basasse su una valutazione non ancorata a un accertamento attuale e concreto dei presupposti dell’assegno, risolvendosi in una prospettazione prognostica (“futuro squilibrio pensionistico”) non sufficiente, da sola, a fondare il diritto nel presente.

La Cassazione ha aggiunto che un simile profilo, ove dovesse effettivamente manifestarsi, potrebbe astrattamente essere valutato in sede di revisione delle condizioni, ma non può surrogare l’accertamento dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell’assegno nel giudizio originario.

A ciò si è affiancato un ulteriore rilievo: la Corte territoriale non aveva specificato quali fossero, in concreto, i sacrifici professionali subiti dalla richiedente né come essi incidessero sull’assetto comparativo delle condizioni economiche nel momento della decisione.

Esito e indicazioni pratiche

La Cassazione ha accolto il ricorso principale, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Se si invoca la componente perequativo-compensativa non basta richiamare in modo generico la “dedizione alla famiglia” o un “danno contributivo”. Occorre indicare quali occasioni lavorative sono state effettivamente sacrificate, quando e con quali conseguenze, e soprattutto collegare quel sacrificio a uno squilibrio attuale tra le parti. E, specularmente, chi contesta l’assegno deve evidenziare la mancanza di specificità su sacrifici e nesso causale, oltre alle eventuali incoerenze nella comparazione delle risorse “oggi”.

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