Assegno divorzile dovuto anche in caso di breve durata del matrimonio

Con la sentenza n. 4797 dell’11 marzo 2016, la sesta sezione civile della Cassazione ha chiarito, in materia di mantenimento, che la breve durata del matrimonio non è ragione sufficiente per escludere la corresponsione di assegno divorzile.

Nel caso di specie, il marito aveva proposto appello avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che aveva disposto a suo carico l’obbligo di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, affermando che non fosse dovuto vista la particolare breve durata del rapporto matrimoniale in questione (circa due anni).

La Corte d’Appello, ritenendo la ex moglie inabile allo svoglimento di qualsiasi attività lavorativa, in considerazione della sua depressione bipolare, accoglieva parzialmente le ragioni dell’ex marito, disponendo soltanto una mera riduzione dell’importo da corrispondere.

Ebbene, a seguito di ricorso in cassazione dell’ex marito, la Suprema Corte ha confermato quanto sostenuto nei precedenti gradi di giudizio e cioè che la breve durata del matrimonio può incidere riguardo all’importo dell’assegno, ma mai direttamente all’obbligo a corrisponderlo.

Peraltro, i tentativi di ottenere una diversa decisione in sede di legittimità sono stati disattesi anche perchè le pretese dell’ex marito si sono limitate a prospettare la “mera” ingiustizia della decisione, al solo fine “di pretendere una nuova valutazione nel merito delle circostanze sulle quali essa si fonda“.

In conclusione, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso dell’ex marito, condannandolo altresì al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

(Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n. 4797 del 11 marzo 2016)

SCRIVI IL TUO COMMENTO

Scrivi il tuo commento!
Per favore, inserisci qui il tuo nome

2 × due =

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.