Arricchimento senza causa e PA: alle Sezioni Unite

L’ordinanza interlocutoria n. 1284/2025 della Terza Sezione Civile della Cassazione affronta un caso significativo in materia di arricchimento senza causa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sollevando questioni che rendono necessario l’intervento delle Sezioni Unite.

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Il caso e la questione giuridica principale

La vicenda origina da una fornitura idrica erogata dal Comune di Bojano senza contratto scritto. A seguito del mancato pagamento dei canoni, il Comune aveva emesso un’ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla dal Tribunale. In appello, però, è stata accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., con condanna dell’utente al pagamento di una somma ingente di denaro.

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Le tre questioni fondamentali sottoposte alle Sezioni Unite

La Terza Sezione individua tre questioni centrali che meritano un chiarimento nomofilattico:

La prima riguarda la compatibilità tra la nullità per difetto di forma scritta nei contratti della P.A. e il recente orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 33954/2023) che esclude l’azione di arricchimento in caso di nullità per violazione di norme imperative. L’ordinanza evidenzia come le norme sulla forma scritta dei contratti pubblici, poste a tutela dell’art. 97 Cost., abbiano natura imperativa.

La seconda questione attiene alla rilevanza della posizione della P.A. come soggetto “impoverito”. Si tratta di una prospettiva inedita, poiché la giurisprudenza si è sviluppata principalmente considerando casi in cui era il privato ad agire contro la P.A.

La terza questione concerne il rapporto tra l’azione di arricchimento e la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., particolarmente rilevante per le prestazioni di dare. La Corte si interroga se la disponibilità del rimedio della ripetizione non precluda, per il principio di sussidiarietà, il ricorso all’azione di arricchimento.

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Dubbi su nullità formale dei contratti pubblici

L’ordinanza esprime perplessità sulla recente interpretazione fornita da Cass. n. 7178/2024, che ha escluso le nullità formali dei contratti pubblici dal novero delle violazioni di norme imperative ostative all’azione di arricchimento. La Corte sottolinea come la questione assuma particolare rilevanza considerando che le norme sulla forma scritta dei contratti pubblici sono poste a tutela di interessi generali e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Emerge quindi il paradosso per cui la violazione di tali norme, anziché comportare conseguenze negative, potrebbe consentire alla P.A. di ottenere attraverso l’azione di arricchimento quanto non potrebbe conseguire in via contrattuale.

La decisione della Terza Sezione di rimettere la questione alle Sezioni Unite appare pienamente giustificata dalla necessità di fornire una guida chiara e coerente su questioni che hanno rilevanti implicazioni pratiche. La futura pronuncia dovrà bilanciare l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici sottesi alla disciplina dei contratti della P.A. con la necessità di evitare che la violazione delle norme sulla forma scritta possa paradossalmente avvantaggiare l’amministrazione inadempiente.

Conclusioni

La pronuncia delle Sezioni Unite sarà particolarmente attesa anche per chiarire il rapporto tra i diversi rimedi restitutori disponibili in caso di nullità del contratto, definendo in modo più preciso l’ambito di applicazione dell’azione di arricchimento rispetto alla ripetizione dell’indebito.

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