Ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva (alle Sezioni Unite)

in Giuricivile, 2023, 9 (ISSN 2532-201X)

La Corte di Cassazione (Sezione Prima civile), con l’ordinanza n. 20588 del 17.07.2023, ha rimesso al Primo Presidente le seguenti questioni, affinché valuti l’opportunità di rimetterle alle Sezioni Unite Civili:

– se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.;

– se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.

Il ricorso incidentale: il soggetto legittimato a proporlo ex art. 371 c.p.c.

Ai sensi dell’art. 371 cpc, la parte contro la quale il ricorso è diretto “deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza”.

Tizio ha vinto il giudizio di primo grado contro Caio e Sempronio, che sono stati quindi condannati a versare a Tizio una determinata somma.

Soltanto Caio (e non anche Sempronio) propone ricorso contro la sentenza e quindi Tizio è “la parte contro la quale il ricorso è diretto”.

Tizio a sua volta può proporre ricorso incidentale contro la sentenza nel caso in cui questa, pur avendogli dato ragione nel merito, abbia rigettato alcuni motivi di impugnazione da lui proposti.

Quindi, l’impugnazione principale proposta da Caio fornisce a Tizio (vittorioso nel giudizio di primo grado) l’occasione per impugnare a sua volta alcuni capi della decisione di primo grado che erano stati per lui sfavorevoli.

Legittimazione anche da parte del coobbligato (non impugnante in via principale) ai sensi dell’art. 100 c.p.c. (“interesse ad agire”)

La Cassazione, nell’ordinanza n. 20588 del 17.07.2023, pone al Primo Presidente (ai fini dell’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite) un primo quesito:

Sempronio, che, pur essendo stato destinatario di una sentenza di primo grado di condanna, non aveva proposto ricorso in via principale (a differenza di quanto invece aveva fatto Tizio, suo coobligato), potrebbe, in adesione all’impugnazione (principale) proposta da quest’ultimo, proporre “ricorso incidentale ad adiuvandum”, ossia a sostegno del ricorso principale di Tizio?

Abbiamo visto che, in base all’art. 371 cpc, il ricorso incidentale è proponibile solo da colui contro il quale è proposto il ricorso in via principale, ossia, nel nostro caso, dal creditore Tizio.

Esso, quindi, non può essere proposto né dal ricorrente in via principale (debitore Caio), né da un coobbligato di quest’ultimo (Sempronio).

Ritenere che anche il coobbligato Sempronio possa proporre ricorso incidentale significherebbe offrire a quest’ultimo la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado con uno strumento diverso da quello tipico, che è, esclusivamente, quello del ricorso in via principale (ricorso che infatti Caio, altro coobbligato, aveva diligentemente proposto).

Pertanto, ciò vorrebbe dire violare il principio di tipicità dei mezzi di tutela processuale.

A questo punto la domanda è: questo principio di tipicità è veramente un principio inderogabile dell’ordinamento processual civilistico, oppure vi sono dei casi in cui ad esso si può derogare?

Dobbiamo partire da un dato: il principio in base al quale il diritto di difesa giurisdizionale non può essere limitato a “particolari” mezzi di impugnazione, ma deve invece poter essere esercitato mediante “tutti” gli strumenti previsti dalla legge, si applica solo alla tutela giurisdizionale contro gli atti della PA (art. 113 Cost.), e non anche alla tutela civilistica, in quanto, per ciò che concerne quest’ultima, vale unicamente il principio della sacralità e della inviolabilità, in ogni stato e grado del procedimento, del diritto sopra citato (art. 24 Cost.). Inviolabilità e sacralità sono senza dubbio due concetti di grande pregnanza, ma non è espressamente previsto che, in omaggio ad essi, colui che agisce in giudizio (coobbligato condannato in primo grado) possa fare uso di un mezzo di impugnazione, qual è il ricorso incidentale, che è esperibile in via esclusiva soltanto da colui che al giudizio resiste (ossia colui contro il quale è proposto il ricorso in via principale).

Occorre, tuttavia, riflettere su quanto segue.

Il meccanismo dell’impugnazione incidentale è questo:

chi è stato vittorioso in primo grado (Tizio) approfitta del ricorso proposto da chi è stato condannato (Caio), per impugnare le parti della sentenza di primo grado le quali, nonostante la vittoria, non avevano riconosciuto come fondati determinati, altri, motivi di impugnazione.

Se Caio non avesse impugnato la sentenza di primo grado, Tizio probabilmente non avrebbe mai impugnato tali parti. Quindi Tizio, mediante l’impugnazione in via incidentale, “sfrutta” l’impugnazione principale proposta da Caio, ossia da un soggetto che è portatore di un interesse del tutto opposto al suo: Caio impugna la sentenza perché vuole che venga annullata la condanna; Tizio impugna la sentenza perché vuole farsi riconoscere diritti che quest’ultima, pur dandogli fondamentalmente ragione, gli aveva negato.

Pertanto, se il diritto di proporre impugnazione in via incidentale viene riconosciuto a chi ha un interesse contrario a quello di chi ha impugnato in via principale, lo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto, a maggior ragione, a chi – come il coobbligato (Sempronio) – ha un interesse uguale a quello dell’impugnante in via principale (l’altro coobbligato Caio).

E ciò appare tanto più vero se si considera che, ai sensi dell’art. 100 cpc, per proporre una domanda giudiziale è necessario avervi interesse. Tizio, se realmente avesse tutto questo “interesse” ad impugnare i capi della sentenza che gli avevano dato torto, non dovrebbe “aspettare l’impugnazione principale” proposta da Caio, ma dovrebbe agire direttamente, ossia impugnando egli stesso in via principale i suddetti capi. Egli, invece, cosa fa? Approfitta dell’impugnazione principale proposta da Caio per chiedere al Giudice di impugnare i capi della sentenza a lui sfavorevole, dimostrando in tal modo di avere un interesse “solo mediato”, ossia attenuato, a tale impugnazione. Invece, sotto questo aspetto, è molto più autentico, concreto e diretto l’interesse del coobbligato Sempronio il quale, avendo un interesse in comune con quello dell’altro coobbligato, impugnante in via principale, Caio, aderisce, mediante l’appello incidentale, al ricorso proposto da quest’ultimo al fine di far valere anch’egli le proprie ragioni contro la sentenza di condanna, laddove tale “comunanza di interessi” – e l’obbligazione solidale ne è l’esempio per eccellenza – può essere, in assenza di un intervento volontario, accertata dallo stesso Giudice, il quale, in tal caso, può addirittura ordinare l’intervento di colui al quale riconosce come comune la causa (art. 107 cpc).

Quindi, dire che il coobbligato (Sempronio) non può proporre appello incidentale aderendo al ricorso principale proposto dall’altro coobbligato (Caio), significherebbe non tener conto del fatto che l’interesse ad agire del coobbligato (Sempronio), anche se questo non ha impugnato in via principale la sentenza, deve comunque essere tutelato in quanto trattasi di “interesse comune” a quello dell’altro coobbligato (Caio), impugnante in via principale.

Impossibilità di proporre un’altra impugnazione incidentale in reazione al ricorso incidentale proposto dal coobbligato, dopo che la prima impugnazione incidentale sia stata respinta

La Cassazione, nella stessa ordinanza sopra citata, pone al Primo Presidente anche un secondo quesito:

Nel caso in cui il Giudice rigetti l’impugnazione incidentale, proposta dalla parte (Tizio) contro cui il ricorso principale era stato proposto (da parte del coobbligato impugnante in via principale Caio), Tizio potrebbe proporre eventualmente una seconda impugnazione in via incidentale in reazione all’impugnazione incidentale che era stata proposta dall’altro coobbligato Sempronio?

Oppure si deve ritenere che Tizio, siccome gli è stata rigettata l’impugnazione incidentale proposta a seguito dell’impugnazione principale, abbia esaurito il suo diritto di impugnare?

Il Giudice di appello, respingendo l’impugnazione incidentale di Tizio, ha confermato la fondatezza di quei capi della sentenza di primo grado che gli avevano negato determinati diritti da egli richiesti.

Tizio in primo grado aveva chiesto il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante; il Giudice di primo grado gli aveva riconosciuto solo il danno emergente, e quindi lui, approfittando dell’appello principale proposto dal condannato Caio, aveva chiesto, mediante l’appello incidentale, la riforma del capo della sentenza che gli aveva negato il lucro cessante.

Ebbene, il Giudice di appello ha confermato tale capo.

A sua volta Sempronio, l’altro coobbligato, aveva aderito, mediante l’appello incidentale, all’appello principale fatto da Caio, facendo valere ragioni a sostegno di quest’ultimo.

La domanda è: Tizio, nonostante che il Giudice di appello gli abbia dato già torto respingendo la sua impugnazione incidentale, può proporre un secondo appello incidentale in reazione all’appello incidentale fatto dall’altro coobbligato Sempronio?

Se a tale domanda venisse data una risposta affermativa, ciò vorrebbe dire che Tizio chiede per una seconda volta, allo stesso Giudice di appello, di ripronunciarsi sulla medesima domanda di riforma dei capi della sentenza di primo grado, domanda che però da egli è già stata respinta.

Questo nuovo pronunciamento sarebbe lecito?

L’art. 112 cpc prevede che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.

Per “domanda” cosa si intende? Soltanto la singola richiesta avanzata da Tizio al momento in cui questi ha proposto il “primo” appello incidentale, oppure anche un’eventuale seconda richiesta (ossia un “secondo” appello incidentale) motivata dal fatto che l’impugnazione incidentale è uno strumento di tutela attivabile anche a seconda del numero di impugnazioni (principali od incidentali) proposte?

Qui bisogna sempre partire da quello che lo scopo dell’impugnazione incidentale, ossia: chiedere la riforma dei capi della sentenza che avevano rigettato alcuni motivi di ricorso in primo grado (comunque in ogni caso vinto da chi adesso chiede la riforma). Lo scopo di questa impugnazione quindi non è “reagire ad ogni impugnazione (principale od incidentale) che sia stata proposta dai ricorrenti”, condannati in primo grado, ossia non è quello di chiedere, a fronte di ciascuna impugnazione (principale od incidentale), un qualcosa di contrario a ciò che ciascuna di queste impugnazioni si prefigge di ottenere. Una “reazione” del genere sarebbe sicuramente legittima in quanto Tizio, ad ogni diversa domanda rivolta contro di lui, ha sempre il suo diritto di difendersi, ma in quel caso non si può più parlare di “impugnazione incidentale della sentenza di primo grado”: si potrà parlare solo di “domanda riconvenzionale”, che viene fatta non per contestare i capi della sentenza impugnata (ciò che è invece l’unico scopo dell’impugnazione incidentale) ma per far accertare dal Giudice di appello l’infondatezza della domanda proposta, mediante appello incidentale, dall’altro coobbligato Sempronio.

L’unico scopo – lo si ribadisce – dell’impugnazione incidentale è quello di chiedere che venga parzialmente riformata la sentenza di primo grado, i cui capi – dei quali appunto si chiede la riforma – sono sempre quelli, non è che cambino a seconda dell’impugnazione incidentale proposta dal coobbligato.

Ritenere che Tizio, nonostante il Giudice gli abbia già respinto l’appello incidentale, possa reiterare tale appello (in risposta al ricorso incidentale proposto dall’altro coobbligato) chiedendo la stessa cosa,  ossia la riforma dei capi della sentenza (in ogni modo per lui favorevole) di primo grado, imporrebbe al Giudice un nuovo pronunciamento, ma ciò è contrario alla natura dell’impugnazione incidentale, che, in base all’art. 371 c.p.c., è unicamente quella di impugnare i capi della sentenza di primo grado, capi che non cambiamo a seconda del numero o dell’oggetto dei ricorsi (principali od incidentali) proposti da coloro che dalla sentenza stessa erano stati condannati.

Di conseguenza, il Giudice, siccome si è già pronunciato sul punto, non potrebbe accogliere un secondo appello incidentale avente ad oggetto tale punto.

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