
L’ordinanza del Tribunale di Salerno del 17 marzo 2026 (puoi leggerla cliccando qui), riafferma che il bisogno abitativo, pur grave, non può costituire titolo legittimante all’occupazione sine titulo di un alloggio ERP. La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che valorizza la natura pubblicistica degli immobili di edilizia residenziale pubblica, la competenza gestionale dei dirigenti comunali e il necessario equilibrio tra solidarietà sociale e legalità amministrativa.
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Fabiola Pietrella
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.
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Il bisogno abitativo non basta
È una conclusione tanto rigorosa quanto inevitabile: il bisogno abitativo, per quanto serio e documentato, non basta. Lo ribadisce l’ordinanza del Tribunale di Salerno (17 marzo 2026), che in sede esecutiva ha rigettato l’opposizione proposta contro l’azione di rilascio promossa da ACER, confermando la legittimità dell’ordinanza comunale di sgombero e revocando il precedente provvedimento di sospensione.
La decisione, coerente con l’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, offre spunti rilevanti sotto un duplice profilo: la qualificazione giuridica dell’alloggio ERP come bene del patrimonio indisponibile e la definizione dei limiti tra bisogno abitativo e rispetto delle regole di accesso al sistema.
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La funzione pubblicistica dell’alloggio ERP
Il primo snodo motivazionale dell’ordinanza riguarda la natura pubblicistica del bene. Il giudice ricorda che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto destinati a un servizio essenziale, appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente ex art. 826 c.c. La loro destinazione d’uso comporta che l’amministrazione conservi poteri di autotutela possessoria, esercitabili per il recupero dell’immobile occupato abusivamente.
Tale potere non tutela soltanto un diritto proprietario, ma la funzione pubblica assegnata al bene: garantire alloggi a chi ne ha effettivamente titolo, secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento. Ne deriva una conseguenza sistemica: l’alloggio ERP non è un bene “disponibile”, ma un bene vincolato, la cui gestione deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure legali di assegnazione.
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La competenza alla gestione e all’adozione dello sgombero
Un altro passaggio qualificante dell’ordinanza riguarda il tema della competenza amministrativa. Il Tribunale chiarisce che l’adozione dell’ordinanza di rilascio rientra nella sfera gestionale del dirigente comunale, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Si tratta di un richiamo denso di implicazioni pratiche, specie nei contesti in cui si sono moltiplicati i rilievi sulla presunta incompetenza dei dirigenti.
L’attività di recupero di un bene ERP occupato abusivamente, sottolinea il giudice, è priva di contenuto politico e costituisce atto di gestione ordinaria, volto a garantire il corretto funzionamento di un servizio pubblico. Per questo motivo, il provvedimento può essere legittimamente adottato dal dirigente preposto, senza necessità di atti sindacali o contingibili e urgenti.
Il nodo centrale: il rapporto tra bisogno abitativo e legalità
L’aspetto più delicato della vicenda è quello umano. L’opponente aveva invocato uno stato di grave difficoltà economica e la presenza di un figlio minore, sostenendo di aver occupato l’alloggio disabitato da anni per necessità, dopo aver invano tentato la via dei bandi.
Il giudice, pur riconoscendo la gravità della situazione, colloca le istanze personali nel corretto quadro giuridico: la difficoltà economica non legittima l’occupazione abusiva.
La tutela del bisogno abitativo, infatti, si realizza solo attraverso i canali istituzionali previsti dalla normativa regionale: partecipazione a un bando, assegnazione formale o subentro legittimo nei casi stabiliti dall’art. 19 del Regolamento regionale Campania n. 11/2019.
Al di fuori di tali percorsi, non esiste alcuna posizione giuridica tutelabile. L’ingresso e la permanenza sine titulo configurano una condotta illecita che l’amministrazione ha il dovere di reprimere per garantire la destinazione pubblica del bene.
Il consolidamento giurisprudenziale
L’impostazione dell’ordinanza si inserisce perfettamente in un filone giurisprudenziale ormai stabile.
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che gli alloggi ERP appartengono al patrimonio indisponibile degli enti pubblici e sono destinati a finalità collettive. Da ciò discende che l’occupazione sine titulo non radica alcun diritto soggettivo (Cass., sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23635; Cass., sez. II, 23 luglio 2015, n. 15372).
La medesima Corte ha ribadito, inoltre, che la detenzione abusiva non può tradursi in una forma di “legittimazione di fatto”, poiché ciò minerebbe la gestione equa e trasparente del patrimonio pubblico (Cass., sez. II, 20 novembre 2019, n. 30177).
In tal quadro sistematico, la decisione del Tribunale di Salerno conferma un principio di ordine e coerenza, coerente con l’impostazione giurisprudenziale amministrativa e civile.
Il raccordo con la giurisprudenza penale
A conferma dell’unitarietà del sistema, anche la giurisprudenza penale si è espressa nel medesimo senso.
Con sentenza Cass. pen., sez. II, 4 giugno 2025, n. 20675, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) nella condotta di chi subentri in un alloggio ERP senza titolo, anche se con l’autorizzazione degli eredi dell’assegnatario deceduto.
Secondo la Cassazione, il diritto all’assegnazione di un alloggio pubblico non è trasmissibile mortis causa e il consenso degli eredi è irrilevante, trattandosi di beni estranei all’asse ereditario.
Il messaggio che ne emerge è unitario: la tutela penale e quella amministrativa convergono nell’affermare che la funzione sociale del patrimonio ERP si difende impedendo ogni forma di appropriazione di fatto, anche quando mossa da esigenze di sopravvivenza.
Il rischio di frattura tra diritto e realtà
L’evoluzione giurisprudenziale, pur coerente sul piano dogmatico, pone una questione di equilibrio politico e sociale.
Se la legalità dell’azione amministrativa è condizione imprescindibile per la tutela del bene pubblico, il diritto non può ignorare la crescente distanza tra regole astratte e realtà del bisogno.
L’affermazione che il bisogno abitativo debba trovare risposta solo attraverso i canali istituzionali presuppone l’effettiva capacità del sistema pubblico di offrire soluzioni tempestive e sostenibili.
Quando tale capacità risulta insufficiente, il rigore normativo rischia di apparire formalmente corretto, ma sostanzialmente inadeguato rispetto alle situazioni concrete.
L’ordinanza del Tribunale di Salerno non elude il problema, ma ne evidenzia i confini: la solidarietà sociale non può sostituirsi alla legalità amministrativa, pena l’indebolimento dell’intero sistema ERP.
Conclusione
La decisione conferma un principio tanto giuridico quanto etico: l’edilizia residenziale pubblica è un istituto regolato, non un ambito di autotutela individuale.
Il bisogno abitativo resta un valore centrale dell’ordinamento, ma deve essere gestito entro i confini della legge.
Solo nel rispetto delle procedure è possibile garantire equilibrio tra tutela del bisogno e corretto uso del bene pubblico, evitando che la legittimazione dell’abuso si traduca in disuguaglianza verso chi, pur in condizioni simili, ha scelto la via della legalità.
In questo equilibrio sottile tra diritto e realtà si misura non solo la tenuta del sistema ERP, ma anche la credibilità dell’azione amministrativa.












