Alcol test: Cassazione sulla validità dei verbali per violazione art. 186 co. 2 CdS

in Giuricivile, 2019, 3 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. VI civ., sent. n. 8342 del 27.04.2017

La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe ha definitivamente chiarito la vexata quaestio relativa alla validità o meno dei verbali elevati per violazione dell’articolo 186 co.2 C.d.S. nei quali si accerta, a mezzo rilevatori alcolemici, la positività del guidatore all’assunzione di sostanze alcoliche.

La legittimità dei suddetti verbali e, per l’effetto, delle pedisseque sanzioni elevate non potrà, infatti, prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali quali, in particolare, l’attestazione – all’atto del controllo- dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile e corretta calibratura dell’apparecchio (da riportare sul libretto di accompagnamento).

Da ciò deriva, quindi, che il verbale di accertamento dovrà contenere l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Il caso in esame

Tizio, mentre circolava a bordo della propria autovettura veniva sottoposto ad accertamento da parte della Polizia Stradale.

A seguito di detto accertamento gli veniva contestata la violazione dell’art. 186 co. 2, lett.a del C.d.S, in quanto risultato positivo all’alcol test.

Proponeva, quindi, ricorso lamentando l’illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche dell’apparecchio rilevatore, nonché per il mancato riscontro dell’avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell’apparecchio di rilevazione.

In primo grado i motivi di gravame addotti dal ricorrente venivano ritenuti infondati, così come in secondo grado.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dell’accertamento dovesse fornirla il contravventore e che – sulla base della sentenza della Cassazione penale n. 17463/2011- l’art. 379 del regolamento di esecuzione del C.d.S. 1992 si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare l’inutilizzabilità delle prove acquisite.

Con il primo motivo di gravame Tizio prospettava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere probatorio, nonché degli artt. 3, 22 e 23 della Legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.

In particolare, avrebbe errato il Giudice di secondo grado nell’accollare, illegittimamente, allo stesso Tizio l’onere della prova relativo all’inattendibilità delle misurazioni effettuate per accertare il tasso alcolemico che era stato riscontrato ed alla necessaria verifica del valido compimento delle preventive operazioni dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio con il quale era stato eseguito l’accertamento.

Con il secondo motivo, invece, con riferimento all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., veniva dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.

La decisione della Corte

La ricostruzione effettuata dal Giudice di seconde cure non può, a detta degli Ermellini, ritenersi condivisibile.

Infatti, nell’inquadrare complessivamente le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l’apparecchio dell’etilometro utilizzato dagli organi di polizia stradale in funzione della configurazione della piena attendibilità della correlata attività di accertamento, bisogna porre riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dall’art. 379 del citato d.p.r. n. 495/1992 e dedicato, per l’appunto, alla “guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche”.

Da una completa lettura dei commi 5, 6, 7, 8 della predetta disposizione normativa può agevolmente desumersi come gli etilometri debbano rispondere a dei veri e propri requisiti tecnici per poter essere correttamente impiegati sul campo.

Essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C che vi provvede sulla base delle verifiche e delle prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d.  CSRPAD), nonché alla obbligatoria taratura annuale, il cui esito positivo deve essere necessariamente annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e delle prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

Tale complesso normativo, peraltro, deve raccordarsi con le prescrizioni previste dall’art. 379 co. 5 del d.p.r. n. 495/1992 il quale, all’articolo 4 sancisce espressamente che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità ed omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall’apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei Trasporti.

Risulta, altresì, previsto che i predetti strumenti di regolazione debbano essere sottoposti periodicamente a verifiche e prove quali, ad esempio, la giusta calibratura, il buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito.

Per quanto sopra esposto, pertanto, è evidente che la legittimità dell’accertamento mediante etilometro non possa prescindere dall’osservanza dei predetti obblighi formali e dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento.

Il verbale di accertamento, quindi, anche al fine di garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali, dovrà contenere l’attestazione – all’atto del controllo – dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto in sede di secondo grado circa l’assolvimento dell’onere probatorio, giova rilevare come l’onere della prova circa il completo assolvimento dell’espletamento della evidenziata attività strumentale ai fini della legittimità – e, quindi, della piena attendibilità – dell’accertamento non può che competere all’opposta Pubblica Amministrazione.

Quanto appena asserito risulta, altresì, suffragato dal recente orientamento seguito dalla Corte Costituzionale [1], nel quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 45 comma 6 del d.lgs del 30.04.1992 n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Un attività di accertamento che difetti dei siffatti requisiti, pertanto, dovrà considerarsi contraria al  principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione.

Il richiamo al suddetto canone di razionalità pratica è stato effettuato dalla Corte Costituzionale per affermare che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione [2]” eventualità queste che rendono intrinsecamente ed inevitabilmente necessaria la periodica revisione delle predette e, per l’effetto, irragionevole l’esonero dal loro controllo.

Nella fattispecie sopra menzionata, quindi, la Corte ha ritenuto sussistente la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la competente P.A. poteva e doveva fornire la prova degli adempimenti sopraindicati.

Conclusioni

In conclusione, quindi, il verbale di accertamento elevato ed a mezzo del quale si attesti la presunta guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche dovrà contenere l’attestazione – all’atto del controllo – dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.


[1] C. Cost. n.113 del 2015;

[2] C. Cost. n.113 del 2015;

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