Affidamento alternato va escluso se non risponde all’interesse del minore

Con l’ordinanza n. 25418 del 17 dicembre 2015, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, per la tutela dell’interesse esclusivo del minore alla stabilità dell’habitat domestico nonchè il diritto di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario, deve essere escluso l’affidamento alternato del minore.

Nel caso di specie, il Tribunale per i Minorenni aveva collocato la minore presso la madre, stabilendo altresì le modalità di frequentazione della figlia con il padre e determinando il contributo paterno per il mantenimento della bambina. A seguito dell’impugnazione del padre con richiesta di affidamento “alternato”, i giudici d’Appello confermavano il precedente provvedimento ritenendo che la richiesta, nonostante volta ad un regime paritetico teso alla bigenitorialità, “non rispondesse all’interesse del minore e allo spirito dell’istituto dell’affidamento condiviso“.

Il padre proponeva dunque ricorso in Cassazione, lamentando l’ingiustificata assegnazione di tempi minimi di frequentazione paterna della bambina e, conseguentemente, la mancata salvaguardia del criterio della bigenitorialità come modello di regolamentazione del rapporto di frequentazione tra figlio minorenne e ciascuno dei genitori. Il ricorrente segnalava, inoltre, che la sentenza impugnata si era discostata dalle interpretazioni della giurisprudenza europea sul tema, secondo cui è necessario garantire “il principio di effettività e massima assiduità della frequentazione tra minore e genitore non affidatario o non collocatario“.

La Suprema Corte ha tuttavia confermato la fondatezza di quanto congruamente affermato dalla Corte d’Appello e, alla luce delle preminenti esigenze di stabilità dell’habitat domestico del minore e del diritto di avere un rapporto assiduo con il genitore collocatario, ha ritenuto del tutto idoneo il regime di visita già stabilito.

A parere della Corte di legittimità, non v’è infatti alcuna violazione del diritto alla genitorialità o un travalicamento del canone dell’esercizio in concreto dell’affido condiviso, dal momento che “la frammentazione della relazione del minore con uno dei due genitori può cedere il passo se vi siano situazioni in cui è necessario tutelare il benessere psico-affettivo del bambino“.

Evidenzia dunque la Cassazione che nonostante la richiesta di affidamento alternato fosse indirizzata sostanzialmente alla realizzazione di un regime paritetico in relazione al tempo che il minore avrebbe dovuto trascorrere con ciascun genitore, “tale parità non sempre risponde all’interesse del bambino e allo spirito dell’istituto dell’affidamento condiviso“.

In conclusione, la Corte rigettava il ricorso condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità.

(Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza n. 25418 del 17 dicembre 2015)

 

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