Adozione internazionale dei minori, sì da parte del single italiano

La Corte Costituzionale (Sentenza n. 33/2025) ha dichiarato incostituzionale l’art. 29 bis, c. 1, legge n. 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include i single residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero, e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto ove hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione. Per un approfondimento, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali. 

L’asserita violazione del diritto alla vita privata del single

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, in riferimento agli artt. 2 e 117, comma 1, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184/183, che reca il diritto del minore a una famiglia, nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata, residente in Italia, di presentare istanza per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale verso la persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell’istruttoria.

Per il giudice a quo, le disposizioni censurate non sarebbero state idonee a realizzare la tutela dell’interesse del minore, violando il diritto alla vita privata della persona non coniugata. Sempre ad avviso del rimettente, l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe “necessariamente […] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio”. Inoltre, l’esclusione dei single dall’accesso all’adozione internazionale sarebbe un mezzo inidoneo per garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, posto che anche il nucleo familiare monoparentale può assicurare un foyer stable et harmonieux.

Le disposizioni censurate

La censura del remittente ha avuto per oggetto gli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184/1983, che disciplinano l’avvio della procedura di adozione internazionale, tuttavia la Consulta ha riconosciuto la violazione costituzionale relativamente all’art. 29-bis, comma 1, dove si prevedeva che “[l]e persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall’articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all’estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione”.

In particolare, il citato art. 6 stabilisce, al comma 1, che “[l]’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto”.

I successivi commi dell’art. 6 procedono poi a specificare il presupposto concernente il rapporto stabile e a indicare ulteriori requisiti relativi, in particolare, all’età degli adottanti, nonché all’idoneità affettiva e alla capacità di educare, istruire e mantenere i minori. Sempre l’art. 6 consente, infine, agli adottanti di effettuare più adozioni, anche con atti successivi, e regola le misure che possono essere disposte a sostegno di chi adotti minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992.

Le questioni rivolte all’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983 hanno coinvolto due tipi di interessi: quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e rispetto alle quali è prospettata la lesione degli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, e quello del minore che, come rileva anche l’ordinanza, rappresenta il fulcro dell’istituto dell’adozione.

La libertà di autodeterminazione e i presupposti che ne determinano la lesione

Le opzioni direzionate alla costituzione di vincoli genitoriali risultano ascrivibili alla libertà di autodeterminazione. È quanto afferma la medesima Corte, dove rileva che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare (sentenza n. 162/2014).

Analoghe considerazioni sono svolte in successive pronunce che collegano l’opzione di diventare o di non diventare genitore con l’art. 2 Cost. (sentenza n. 161/2023), nonché col concetto di “vita privata”, di cui all’art. 8 CEDU (sentenza n. 221/2019). In senso corrispondente, la giurisprudenza della Corte EDU osserva che “la nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione è ampia, e non si presta a una definizione esaustiva.  Essa comprende l’integrità fisica e psicologica di una persona (X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985) e, entro certi limiti, il diritto, per l’individuo, di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani (Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, § 29). Può a volte comprendere aspetti dell’identità fisica e sociale di una persona (Mikulić c. Croazia, n. 53176/99,).

La nozione di vita privata include pure il diritto alla realizzazione personale o il diritto all’autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02), e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, e A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05)”. Se, dunque, l’opzione di divenire genitori rientra nella nozione di autodeterminazione, quest’ultima può sottendere diversi interessi. Ove la genitorialità sia accessibile o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore.

La Consulta evidenzia l’interesse a estendere gli spazi dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità tramite il superamento dei limiti legislativi, cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale. In tale secondo caso, non si può parlare di una pretesa o di un “diritto alla genitorialità”, che sono stati negati sia dalla Consulta (sentenze n. 33/2021, n. 230/2020 e n. 221/2019) che dalla Corte di Strasburgo.

I presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo coinvolgono più interessi, ma devono essere anche orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio, cui è correlato il vincolo genitoriale (sentenze n. 230/2020 e n. 221/2019). L’autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria vis espansiva, in quanto si opponga a opzioni legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito (sentenza n. 221/2019).

La primaria considerazione dell’interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di detto interesse ricomprenda ogni istanza il legislatore ritenga di riconoscergli. Le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest’ultimo, e dell’interesse di chi aspira alla genitorialità. Se l’ingerenza sia necessaria in una società democratica dipende dal suo corrispondere a un’esigenza sociale urgente, vale a dire dal suo essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito, tenuto conto del giusto equilibrio che deve essere assicurato tra gli interessi concorrenti rilevanti, anche in considerazione del margine di discrezionalità lasciato alle autorità nazionali (Corte EDU, sentenza 18 maggio 2021, Valdis Fjölnisdóttir e altri contro Islanda).

Sulla base dei principi richiamati, per la Consulta l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale lede, quindi, gli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.

L’interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità

La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso quale libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in disamina, come interesse a poter realizzare l’aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero.

Tale specifico interesse si coniuga anche con una finalità di solidarietà sociale, poiché rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione.

Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per i single di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura una interferenza non necessaria in una società democratica.

L’unico status filiationis

Il divieto non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis: a seguito della riforma della filiazione (legge n. 219/2012, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, e d.lgs. n. 154/2013, recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”), si configura, infatti, un unico status filiationis (art. 315 c.c.), il che non rende più necessario correlare tale status alla coppia di genitori uniti in matrimonio per poter assicurare all’adottato la più ampia protezione giuridica (sentenza n. 79/2022).

I single possono garantire al minore un ambiente stabile e armonioso

Secondo i giudici costituzionali l’aprioristica esclusione dei single dalla genitorialità adottiva non risulta un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso. Il legislatore ha riconosciuto che il single è, in astratto, idoneo ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno. La stessa Corte, dalla sentenza n. 183/1994, ha riconosciuto l’astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso.

Al contempo, è evidenziato che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione. Inoltre, nel contesto della disciplina dell’adozione, il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell’adottante. Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d’altro canto, l’esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all’adottato “la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori” (sentenza n. 198/1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.

Le norme dichiarate incostituzionali

La Consulta ha quindi dichiarato fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui, facendo rinvio all’art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all’adozione.

Le previsioni ancora applicabili ai single

Resta ferma l’applicabilità ai single delle rimanenti previsioni dell’art. 6 della legge n. 184/1983. In particolare, l’adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo stato libero, che attengono all’età e al suo essere affettivamente idoneo e capace di educare, istruire e mantenere i minori che intenda adottare (comma 2, art. 6).

Lo stato di figlio dell’adottato da single

Al minore adottato dalla persona singola sarà riconosciuto l’unico stato di figlio, di cui all’art. 315 c.c., al quale implicitamente rimanda l’art. 27 della legge n. 184/1983, a sua volta richiamato dall’art. 35, comma 1, della medesima legge.

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Ida Grimaldi,
Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.

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24.00 € 22.80 €

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