Adozione del minore e funzione vicaria dei nonni

Con l’ordinanza n. 23320 del 2024, la Sez. I della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una nonna materna contro la dichiarazione di adottabilità del minore nipote, contestando la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Milano per aver ritenuto insufficiente la sua funzione vicaria. 

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Il caso di specie

la vicenda ha origina da una situazione familiare difficile, in cui il minore si trovava a causa della grave condizione dei genitori, entrambi affetti da tossicodipendenza e coinvolti in un procedimento penale. Tali circostanze hanno portato all’intervento delle autorità giudiziarie, che, nella fase di primo grado, hanno dichiarato lo stato di adottabilità del minore. La nonna materna, unica familiare disponibile, ha quindi avanzato una richiesta di affidamento, proponendosi come figura vicaria in grado di prendersi cura del nipote.

La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, ha rigettato il ricorso della nonna basandosi su tre relazioni dei servizi sociali e su una consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’Appello di Milano, tuttavia, ha rigettato il ricorso della nonna basandosi su tre relazioni dei servizi sociali e su una consulenza tecnica d’ufficio. Le relazioni evidenziavano problemi nelle dinamiche familiari e relazionali della nonna, rilevando un’insufficiente capacità di empatia e difficoltà nel rapportarsi al minore. La CTU ha inoltre riportato una serie di comportamenti difensivi e di conflittualità, che sarebbero emersi durante le osservazioni e gli incontri con i servizi sociali.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.
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La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha evidenziato che il ricorso all’adottabilità deve rappresentare un’extrema ratio, applicabile solo in assenza di altre soluzioni idonee a garantire l’interesse del minore. La suprema Corte ha contestato l’assenza di un’indagine approfondita e attuale sulla capacità della nonna materna di assumere un ruolo vicario.

Infatti la Prima Sezione Civile ha ribadito che la dichiarazione di adottabiità può essere pronunciata soltanto quando vi siano elementi fattuali gravi e attuali che dimostrino lo stato di abbandono morale e materiale del minore. In questo caso, la Corte ha riscontrato che i giudizi sulla capacità della nonna erano basarti su osservazioni dei servizi sociali non aggiornate rispetto all’attuale situazione.  Inoltre, il CTU non aveva mai effettuato incontri diretti tra la nonna e il minore, limitandosi a osservazioni indirette, per cui la valutazione era basata più su opinioni di terzi che su un riscontro concreto e attuale.

L’interesse superiore del minore e il legame con la famiglia d’origine

La decisione della Cassazione ha riaffermato il diritto del minore a crescere all’interno del nucleo familiare d’origine tenendo conto del superiore interesse del bambino. La Corte ha ribadito che l’interruzione del legame familiare deve essere praticabile solo laddove siano impraticabili alternative.

La Suprema Corte ha inoltre richiamato l’istituto dell’adozione “mite”, che consente di stabilire un rapporto con la famiglia adottiva senza escludere del tutto i contatti con i familiari d’origine. L’adozione mite è rilevante in quei casi in cui, pur non potendo restare nel nucleo familiare originario, il minore possa mantenere legami positivi con i parenti, garantendo così continuità affettiva e stabilità emotiva.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di specie, sarebbe stato necessario un monitoraggio più accurato del rapporto tra la nonna e il minore. Tale valutazione avrebbe dovuto tenere conto delle possibilità di un miglioramento delle capacità vicarianti della nonna.

Conclusioni

L’ordinanza sottolinea come la dichiarazione di adottabilità debba essere fondata su un’analisi approfondita delle condizioni di criticità dei familiari vicari, con una visione orientata all’interesse del minore e al suo diritto a conservare i legami affettivi con la famiglia d’origine.

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