Accordi patrimoniali nella separazione consensuale e azione di simulazione dei terzi

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3442 del 16 febbraio 2026 (puoi leggerla cliccando qui), ribadisce l’autonomia delle pattuizioni economiche “eventuali” inserite nel verbale di separazione, convalidando la loro piena assoggettabilità all’azione di simulazione assoluta promossa dai creditori pregiudicati. Per approfondimenti in materia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia

Il nuovo processo di famiglia

La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
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Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.

Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.

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Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
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Il confine tra diritto di famiglia e autonomia contrattuale

La vicenda afferisce alla validità e all’efficacia di trasferimenti immobiliari effettuati tra coniugi in sede di separazione consensuale, quando tali atti appaiono finalizzati non al sostentamento del coniuge o della prole, ma alla sottrazione del patrimonio dalle pretese dei creditori.

Tramite l’ordinanza n. 3442/2026, i giudici di legittimità hanno confermato un trend ormai consolidato: malgrado la separazione consensuale sia un negozio protetto dall’omologazione giudiziale, gli accordi patrimoniali che esulano dal “contenuto essenziale” del regime di vita separata sono trattati come atti di libera autonomia contrattuale, rimanendo dunque esposti alle ordinarie azioni di inefficacia previste dal codice civile.

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Una separazione “strategica” per evitare il risarcimento

La vicenda origina da una complessa disputa ereditaria e risarcitoria. L’attrice originaria, vedova e unica erede di un soggetto danneggiato da gravi illeciti finanziari (appropriazione indebita aggravata), aveva agito al fine di ottenere il risarcimento dei danni contro il responsabile, un ex consulente finanziario. Parallelamente all’azione penale e civile, il debitore aveva intrapreso la separazione consensuale con la moglie, prevedendo la cessione gratuita di tutto il suo patrimonio immobiliare in favore di quest’ultima.

L’erede del creditore aveva dunque impugnato tali accordi, sostenendo che la separazione era una simulazione assoluta, posta in essere al solo scopo di depauperare il patrimonio del marito e rendere inesigibile il futuro credito risarcitorio.

A seguito di un lungo iter giudiziario che ha visto una prima cassazione nel 2019, la Corte d’Appello, in sede di rinvio, aveva infine accolto la domanda di simulazione, dichiarando l’inefficacia dei trasferimenti. La decisione è stata infine confermata dalla Cassazione con l’ordinanza in disamina, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della moglie.

Contenuto “essenziale” vs. contenuto “eventuale” della separazione

Focus della decisione risiede nella distinzione tra le differenti componenti dell’accordo di separazione. La Corte rammenta che la separazione consensuale ha un:

  • contenuto essenziale: riguarda il consenso a vivere separati, l’affidamento dei figli e l’eventuale assegno di mantenimento.
  • contenuto eventuale: comprende pattuizioni che non hanno causa diretta nella separazione, ma trovano in essa solo l’”occasione” per regolare pregressi rapporti patrimoniali.

Per la Cassazione, mentre gli accordi sul contenuto essenziale risultano difficilmente attaccabili per simulazione (in quanto l’omologazione giudiziale ne sancisce la volontà effettiva dei coniugi di separarsi), le clausole patrimoniali “eventuali” godono di piena autonomia. Quando un coniuge trasferisce l’intero patrimonio immobiliare all’altro, andando ben oltre quanto necessario per l’obbligo di mantenimento, si configura un atto dispositivo che replica alle regole dell’art. 1321 c.c. e, per l’effetto, è impugnabile per simulazione assoluta ai sensi dell’art. 1414 c.c.

Prova della simulazione, l’importanza degli elementi indiziari

Un aspetto tecnico di grande interesse dell’ordinanza afferisce al regime probatorio. Trattandosi di un’azione proposta da un terzo (il creditore), la prova della simulazione può essere fornita con ogni mezzo, comprese le presunzioni. La ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse impiegato “doppie presunzioni”, tuttavia la Cassazione ha rigettato detta doglianza, evidenziando che il giudice del merito deve valutare gli indizi nella loro “convergenza globale”. Nella specie, la Corte territoriale aveva in modo corretto individuato una serie di “indicatori di simulazione” univoci e concordanti:

  • tempestività: gli accordi di separazione erano stati conclusi in concomitanza con l’avvio dei procedimenti penali per l’appropriazione indebita;
  • anomalia della disposizione: il marito aveva ceduto l’intero patrimonio immobiliare e versato ulteriori somme ingenti alla moglie poco dopo la separazione;
  • permanenza dello status quo: malgrado la separazione, l’uomo aveva continuato a risiedere nell’abitazione coniugale con la moglie e la domestica, gestendo in modo attivo gli appartamenti e partecipando alle assemblee condominiali;
  • inerzia nel divorzio: la domanda di divorzio era stata presentata soltanto molti anni dopo, a conferma che la separazione non rispondeva a una reale crisi coniugale bensì a una strategia protettiva dei beni.

Inammissibilità e valutazione delle prove

La I° Sezione Civile della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le doglianze della ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre chiarito che la violazione dell’art. 2697 c.c. (onere della prova) può essere invocata solamente se il giudice inverte l’onere tra le parti, non quando valuta male le prove prodotte. In sintesi, se la motivazione del giudice di merito risulta logica e corretta nel ricostruire la finzione contrattuale attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale accertamento rimane insindacabile.

Tutela rafforzata per i creditori

L’ordinanza n. 3442/2026 della Suprema Corte funge da monito avverso l’utilizzo distorto degli strumenti del diritto di famiglia per fini elusivi. La tutela della famiglia non può diventare uno schermo per l’insolvenza fraudolenta. Per i creditori, la pronuncia ribadisce la percorribilità dell’azione di simulazione assoluta, offrendo una strada per ripristinare la garanzia patrimoniale anche di fronte ad atti trasfusi in verbali giudiziali omologati.

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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