Accettazione dell’eredità e mediazione obbligatoria in appello

L’apertura della successione comporta l’automatico trasferimento dell’eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari? Il giudice d’appello è obbligato a disporre la mediazione nelle materie indicate dall’art. 5 d.lgs. 28/2010? 

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5474/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha chiarito quali sono le conseguenze giuridiche che discendono rispettivamente dalla trascrizione della denuncia di successione e dell’accettazione dell’eredità. La Suprema Corte, inoltre, nell’ambito della medesima controversia, ha fornito indicazioni in tema di mediazione obbligatoria e giudizio d’appello. 

Il caso in esame

Una creditrice ha convenuto in giudizio la figlia dei suoi debitori chiedendo di accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della convenuta. Lo scopo era quello di poter proseguire, nei confronti dell’erede, l’esecuzione immobiliare su un cespite di proprietà dei genitori, attraverso la continuità delle trascrizioni.

Il Tribunale ha accolto la domanda di accertamento, disattendendo la tesi della convenuta secondo cui, la trascrizione della denuncia di successione sarebbe bastata per garantire la continuità ai sensi degli artt. 2650 e 2648 c.c. La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado e l’erede ha presentato ricorso in Cassazione.

Distinzione tra denuncia di successione e accettazione dell’eredità

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza d’appello sostenendo che la denuncia di successione configurerebbe un atto di accettazione dell’eredità. La trascrizione della denuncia, secondo la ricorrente, sarebbe bastata a garantire la continuità delle trascrizioni e, sulla base di ciò, il giudice di merito avrebbe dovuto rigettare la domanda della creditrice.

La Cassazione, riprendendo le argomentazioni della Corte d’Appello, ha osservato come l’apertura della successione non comporti l’automatico trasferimento dell’eredità a favore di coloro che sono chiamati a divenirne titolari: l’acquisto dell’eredità in capo ad essi
dipende da una loro manifestazione di volontà che si perfeziona mediante l’accettazione.

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L’art. 475 del Codice Civile prevede che l’accettazione dell’eredità è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. Ai fini dell’accettazione dell’eredità, dunque, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione.

La denuncia di successione, infatti, serve a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, l’ingresso degli eredi nel patrimonio del defunto e a calcolare le imposte dovute. Il giudice di merito, dunque, considerata la natura di adempimento fiscale della denuncia, può legittimamente escludere, con riferimento ad essa, il proposito di accettare l’eredità.

Effetti delle trascrizioni

La denuncia di successione e l’accettazione di eredità sono atti con natura differente e diverse sono le conseguenze giuridiche che discendono dalla loro trascrizione:

  • la trascrizione della denuncia di successione serve ad evitare sanzioni fiscali;
  • la trascrizione dell’accettazione è necessaria per ricostruire la continuità delle trascrizione su un immobile ex artt. 2650 comma 1 e 2648, comma 3, c.c.

La ricorrente aveva trascritto la denuncia di successione senza provvedere, ai sensi dell’art. 475 c.c., ad accettare espressamente l’eredità avente ad oggetto l’immobile pignorato.

La creditrice aveva correttamente agito in giudizio ai fini dell’accertamento dell’accettazione, per poter proseguire l’esecuzione immobiliare nei confronti della ricorrente.

Mediazione obbligatoria e giudizio d’appello

La ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando, anche, il mancato esperimento del procedimento di mediazione da parte del giudice d’appello. L’art. 5 del d.lgs. 28/2010 include le controversie in materia di successioni ereditarie tra quelle per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità.

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La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice d’appello, qualora l’improcedibilità non sia eccepita o rilevata entro la prima udienza, può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5. L’esperimento della mediazione, in grado di appello, costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’art. 5 comma 2 d.lgs. 28/2010 (Sez. 3, n. 4843 del 19 febbraio 2019).

Decisione della Corte e conclusioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5474/2025, ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione dei giudici d’appello. La denuncia di successione non costituisce accettazione dell’eredità, né può sostituire, sul piano della pubblicità immobiliare, la trascrizione dell’accettazione, necessaria per garantire la continuità ai sensi degli artt. 2650 e 2648 c.c. La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, nel giudizio d’appello, la mediazione obbligatoria non deve essere necessariamente disposta d’ufficio dal giudice, se non eccepita o rilevata tempestivamente.

La pronuncia si segnala per il duplice rilievo pratico. Da un lato, rafforza l’importanza della trascrizione dell’accettazione dell’eredità per evitare soluzioni pregiudizievoli nelle azioni esecutive, chiarendo la portata meramente fiscale della denuncia di successione. Dall’altro, fornisce un utile chiarimento interpretativo in materia di mediazione obbligatoria in appello, delimitando i confini processuali delle eccezioni di improcedibilità. Una lettura attenta dell’ordinanza si rivela dunque indispensabile per avvocati civilisti e operatori che si occupano di contenzioso successorio e mediazione.

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Claudia Bruscaglioni
Avvocato, Mediatore ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e mediatore di international business disputes con accreditamento del CEDR. Ha oltre 25 anni di esperienza di trattative nei settori societario e bancario, project financing, energy, construction.
Carlo Francesco
Bubani Cremonese, Dottore commercialista, Revisore legale e degli enti locali, Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Ha esperienza trentennale come consulente aziendale e dirigente in società italiane e multinazionali quotate. Esperto in organizzazione aziendale, negoziazione, multiculturalità e leadership, è relatore in webinar e seminari sugli strumenti ADR.
Morena La Tanza
Commercialista, Consulente aziendale, Revisore legale e Mediatore ex D.Lgs. 28/2010. Responsabile dell’Organismo di mediazione della Fondazione ODCEC di Milano, è relatrice in convegni e seminari sulle materie ADR.
Massimo Oldani
Commercialista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, Consulente tecnico del giudice in ambito civile e penale, Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e Arbitro. Formatore in tecniche ADR e Responsabile scientifico riconosciuto dal Ministero della Giustizia in enti di formazione per mediatori.
Flavia Silla
Avvocato patrocinante in Cassazione e Dottore commercialista in Milano e Roma nonché Revisore legale, Mediatore ai
sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e pubblicista. È socio fondatore di Enne.Zero, associazione tra avvocati e professionisti della negoziazione.
Collabora da tempo in qualità di docente a corsi e seminari organizzati da importanti società di formazione.

Leggi descrizione
Claudia Bruscaglioni, Carlo Francesco Bubani Cremonese, Morena La Tanza, Massimo Oldani, Flavia Silla,, 2025, Maggioli Editore
21.00 € 19.95 €

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