Con la sentenza n. 22294 del 30 ottobre 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di notifica al portiere, non è necessario attestare la specificità delle vane ricerche da parte del notificante.
Come noto, l’art. 139 c.p.c., al terzo comma, prevede la possibilità per l’ufficiale giudiziario di consegnare copia dell’atto da notificare al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, nel caso in cui non siano stati rinvenuti il destinatario o una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda. Ne deriva che, la notifica al portiere è nulla in assenza di una specifica attestazione circa il mancato rinvenimento delle persone indicate nei primi due commi.
Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, nessun altro onere è richiesto per l’attestazione della specificità anche delle vane ricerche di quelle stesse persone. Il principio generale è infatti quello per cui “la relata di notifica non necessita di particolari formule sacramentali“.
Peraltro, nel caso di specie, il ricorrente lamentava, oltre all’assenza della predetta attestazione, anche di non aver ricevuto la raccomandata con la quale, ai sensi dell’art. 139, co. 3-4, c.p.c. l‘ufficiale giudiziario deve dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto.
Sul punto, la Corte di legittimità ha ribadito che l’onere della spedizione della suddetta raccomandata, previsto a pena di invalidità della notifica, è conseguente alla modifica legislativa introdotta quanto alle notifiche a mezzo del servizio postale dal D.L. n. 248/2007 – L. 31/2008 e quindi, dall’entrata in vigore di tale modifica.
Ne consegue che per la notificazione dei detti atti processuali la nullità della notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo di raccomandata è “applicabile ratione temporis (solo) alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 4 dicembre 2012, n. 21725).
Poichè dunque, nel caso di specie, la notifica risaliva ad un momento antecedente, la Suprema Corte respingeva anche tale doglianza del contribuente.
Leggi la sentenza integrale: Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 22294 del 30 ottobre 2015