Gratuito patrocinio e compensi CTU e ausiliari del Giudice: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 TUSG

in Giuricivile, 2019, 10 (ISSN 2532-201X), nota a Corte Cost., sentenza n. 217 del 01.10.2019

La Corte Costituzionale, ribaltando il suo orientamento consolidato in numerose precedenti pronunce sul medesimo articolo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131 TUSG (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), concludendo che L’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano previamente oggetto di intimazione di pagamento e successivamente eventualmente prenotati a debito (in caso di impossibilità di «ripetizione»), anziché direttamente anticipati dall’erario“.

Essendo ormai da ritenere definitivamente tramontata la logica del gratuito patrocinio, integralmente sostituita dal principio del patrocinio a carico dell’Erario, tale pronuncia, a lungo attesa da coloro che furono sottoposti alla disposizione normativa de quo, elimina un elemento del tutto anacronistico, se non palesemente ingiusto, dal nostro ordinamento, in quanto pone fine alla disparità di trattamento tra i soggetti indicati dall’ art. 131 co 3, ove prevede che “Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.”, e altri soggetti apparentemente vertenti in analoga situazione, e tuttavia, ai sensi degli artt. 107 e 131 co 4 TUSG, trattati in modo differente.

La disposizione censurata dalla pronuncia in commento infatti consentiva, successivamente alla previa infruttuosa escussione delle parti del giudizio che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (ex multis, Corte di cassazione, sezione sesta, ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3239; sezione seconda, sentenza 12 novembre 2015, n. 23133) sono solidalmente tenute al pagamento delle spese della consulenza, la prenotazione a debito dell’onorario del CTU, tuttavia, come si dirà infra, con effettivo pagamento condizionato a previa ripetizione, sostanzialmente impossibile, di quanto dovuto dai soggetti indicati nella medesima disposizione.

Ragioni di logica espositiva rendono opportuni alcuni brevi cenni introduttivi sulle disposizioni normative pertinenti alla pronuncia de qua, onde offrire al lettore i requisiti per un inquadramento sintetico della materia, nonché delle delicate questioni tecniche poste a fondamento della pronuncia de qua.

La normativa di riferimento

Il TUSG all’art. 3 si occupa di disciplinare due distinte modalità di trattamento di spese connesse e derivanti dal gratuito patrocinio a carico dell’Erario. Da un lato l’anticipazione da parte dell’Erario, consistente, ai sensi dell’art. 3 lit. t TUSG, nel pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile, e dall’altro lato la prenotazione a debito, a sua volta definita dall’art. 3 lit. s TUSG come annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero. 

La differenza tra i due istituti è ravvisabile nel fatto che la prenotazione a debito consiste nell’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non è possibile realizzare la correlata entrata, dunque per “spese” non sostenute dallo Stato, come il contributo unificato, l’anticipazione invece, in ossequio al principio del patrocinio a carico dell’Erario, nell’anticipazione di onorari, spese ed indennità per i soggetti enumerati dal medesimo TUSG e coinvolti nel processo con parte ammessa a gratuito patrocinio.

Mentre il pagamento dell’onorario e delle spese del perito nel giudizio penale in ipotesi di parte ammessa al gratuito patrocinio, nonché il pagamento dell’onorario e delle spese del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio avviene, in forza del combinato disposto degli artt. 107 e 131 co 4 TUSG, tramite anticipazione da parte dell’erario di quanto spettante ai soggetti beneficiati, la prenotazione a debito condiziona la liquidazione a favore dei soggetti beneficiati all’effettiva riscossione di quanto dovuto dai soggetti indicati nella medesima disposizione.

Ed infatti, la disposizione in commento così dispone(va):

“Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

(…)

  1. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
  2. Sono spese anticipate dall’erario:
  3. a) gli onorari e le spese dovuti al difensore; (…)”

La decisione della Corte

La Consulta, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell’articolo de quo in plurime occasioni[1], aveva costantemente affermato che non sussisterebbe illegittimità costituzionale di predetto articolo, poiché “il procedimento di liquidazione previsto dall’art. 131 del D.P.R. n. 115 del 2002, da un lato, consente al consulente tecnico d’ufficio, mediante il rimedio residuale della prenotazione a debito, di ottenere il pagamento delle somme a lui dovute ; dall’altro, non pone in essere alcuna disparità di trattamento rispetto ai differenti modi di liquidazione dei compensi previsti per gli altri professionisti che intervengono nei procedimenti civili o penali, stante la eterogeneità delle figure processuali e la diversità dei giudizi messi a confronto”, e la questione sarebbe del tutto destituita di fondamento, in quanto proprio il medesimo art. 131 co. 3 TUSG statuirebbe a favore dei soggetti ivi indicati il diritto alla liquidazione del loro onorario, previa infruttuosa escussione dei soggetti obbligati al pagamento, e precisamente “dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione”, a carico dell’Erario.

Tuttavia, mentre gli Uffici giudiziari si erano rivelati propensi ad accettare la chiave di lettura della norma proposta dalla Consulta, il Ministero della Giustizia era di avviso contrario, sostenendo nella circolare del 8 giugno 2016 che la liquidazione ai sensi dell’art. 131 co 3 TUSG seguirebbe necessariamente la previa richiesta di prenotazione a debito, ma resterebbe comunque condizionata al previo effettivo recupero della somma prenotata a debito. Non essendo tuttavia gli uffici giudiziari legittimati ad agire per il recupero di predette somme, in quanto prenotate a debito, tale interpretazione si concretizzava nell’inevitabile impossibilità di liquidazione e anticipazione dell’onorario spettante ai soggetti di cui all’art. 131 co. 3 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.

Il Ministero della Giustizia, barricandosi dietro la definizione di prenotazione a debito fornita dall’art. 3 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, escludeva de facto ogni possibilità di pagamento dell’onorario di cui all’art. 131 co 3 TUSG da parte dell’Erario, eliminando in tal modo l’applicabilità della lettura costituzionalmente orientata della norma de qua fornita dalla Corte Costituzionale nelle decisioni di cui supra.

Il giudice Capitolino dunque, alla luce della situazione di paralisi risultante dalle interpretazioni contrastanti fornite dalla Consulta e dal Ministero della Giustizia, con Ordinanza dd. 21 giugno 2018 (r. o. n. 154 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 24, 35, primo comma, e 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, riferendo che dall’applicazione della circolare del Ministero di Giustizia dd. 8 giugno 2016 promanerebbe l’impossibilità per i soggetti di cui all’art. 131 co 3 TUSG di vedersi corrisposto l’onorario dovuto, ponendosi la posizione assunta dal Ministero in evidente contrasto con la linea argomentativa assunta dalla Corte Costituzionale a sostegno delle precedenti pronunce di legittimità costituzionale dell’articolo de quo, e che inoltre apparrebbe difficilmente conciliabile con il precetto normativo, e in particolare con il principio di ragionevolezza, limite inderogabile della discrezionalità legislativa, la differenza di trattamento del consulente tecnico nel giudizio penale, al quale l’Erario anticipa l’onorario, e il consulente tecnico nel giudizio civile, vincolato dalla nomina, in forza del combinato disposto degli artt.  63 c.p.c. e 366 c.p.[2] ad offrire il suo lavoro senza speranza di adeguata remunerazione.

La Corte Costituzionale, aderendo all’interpretazione offerta dal giudice rimettente, dichiarando la questione fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo di difetto di ragionevolezza, ed affermando che la “(…) pronuncia di accoglimento si muove – fatta salva la diversa interpretazione della disciplina della prenotazione a debito precedentemente precisata – nel solco della pregressa giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato il tramonto della logica del gratuito patrocinio, ormai integralmente sostituito dal principio del patrocinio a carico dell’erario.

Secondo il costante orientamento emergente dalle pronunce precedentemente richiamate, la finalità del nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato è quella di assicurare la tutela dell’indigente con carico all’erario in tutti i casi in cui particolari categorie professionali espletano attività di assistenza nei confronti dell’indigente medesimo. Ciò esclude che per alcune fattispecie vi possano essere deroghe ispirate alla superata logica del gratuito patrocinio.

Non può essere invece condiviso il sopra richiamato assunto di tale giurisprudenza secondo cui la locuzione «prenotazione a debito» possa essere letta come anticipazione degli onorari a carico dello Stato, a ciò ostando l’insormontabile ostacolo della testuale definizione legislativa della prenotazione a debito, secondo cui detta prenotazione si risolve in una annotazione a futura memoria ai fini dell’eventuale successivo recupero.”, e in riferimento alla ragionevolezza che la disposizione: “risulta però viziata sotto il profilo della ragionevolezza proprio perché, in luogo dell’anticipazione da parte dell’erario, prevede, a carico dei soggetti che hanno prestato l’attività di assistenza, l’onere della previa intimazione di pagamento e l’eventuale successiva prenotazione a debito del relativo importo («se non è possibile la ripetizione»). Infatti, tale meccanismo procedimentale, unitamente all’applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, impedisce il rispetto della coerenza interna del nuovo sistema normativo incentrato sulla regola dell’assunzione, a carico dello Stato, degli oneri afferenti al patrocinio del non abbiente.”, pone fine a un lungo e tormentoso dibattito, eliminando la previsione, problematica sotto plurimi aspetti, supra evidenziati, della prenotazione a debito, e sostituendola con il concetto di anticipazione da parte dell’Erario.

Conclusioni

In conclusione, si può affermare che la pronuncia in commento, pur rimanendo ad oggi incerta l’applicazione pratica nonché, stante lo stato a dir poco precario delle finanze pubbliche ed in particolare delle finanze della giustizia, l’individuazione e l’accantonamento delle somme necessarie per garantire l’effettivo pagamento di quanto spettante ai soggetti beneficiati dal “nuovo” articolo 131 co 3 TUSG, pone fine ad una situazione di palese irragionevolezza sistemica, svincolando i soggetti beneficiati dall’anacronistica idea di gratuito patrocinio, ed armonizzando la disciplina del testo unico alla luce del ormai consolidato principio del patrocinio a carico dell’erario.


[1]  Ordinanza n. 408 del 3/12/2008, n. 195 del 26/6/2009, sentenza n. 287 del 18/7/2008

[2]  Corte Costituzionale n. 136 del 2016

1 COMMENTO

  1. Buongiorno sono una cliente di un avvocato che mi sostiene coll gratuito patrocinio sono 6 anni che sono separata da mio marito divorziata da qualche mese non riesco a recuperare le spese extra che il giudice ha dichiarato con l’ultima sentenza riguardo alla bambina che ha abbandonato 6 anni fa e non l’ha più vista perché non l’ha più voluta ha fatto la rinuncia in tribunale ma non è mai stato punito per il fatto della paternità mancata non mi paga le spese extra di cui ha firmato davanti al giudice non riesco a recuperare gli assegni familiari che spettano a mia figlia da 6 anni Sono senza lavoro e comune non mi aiuta l’invalidità non mi è stata data nonostante io abbia fatto una mastectomia totale facendo le chemio in pastiglie tutt’ora da 2 anni e ne ho ancora per tre anni quindi anche in difficoltà economiche vivo in una casa dove non ho ancora un contratto d’affitto perché la mia padrona di casa prende i soldi in nero e non mi ha ancora Dopo tante promesse messa in regola cosa vi devo dire d’altro forse sono seguita dall’avvocato sbagliato O forse perché ho il gratuito patrocinio vengo trattata come un cliente di categoria Z? Non mi è stato accettato nemmeno la richiesta del reddito mensile dall’INPS Insomma Vorrei un aiuto un consiglio perché ripeto essendo malata sono stanca vivo sola con mia figlia non ho aiuto esterno vado a fare le pulizie in nero Però vedo che c’è tanta gente che anche se non ha tutti queste problematiche ha avuto tante agevolazioni in tutti i campi Cerco lavoro non riesco a trovarlo pur essendo parte della categoria protetta e l’invalidità ripeto non mi è stata data perché non ho raggiunto il punteggio per tre punti trovo tutto assurdo e in sembra un incubo se qualcuno legge questa mail mi aiuti perché io sono veramente stanca l’Italia sta andando al contrario penso che andrò a un giornale a raccontare tutto questo perché non so più a chi rivolgermi Grazie per l’attenzione

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