Quando paralegali e collaboratori di studio legale sono lavoratori subordinati

in Giuricivile, 2019, 10 (ISSN 2532-201X), nota a Cass., sez. L, sentenza n. 22634 del 10/09/2019

La Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 22634/2019 ha recentemente “chiuso il vaso di pandora”, ritenendo che l’attività esercitata dai cosiddetti paralegali, ossia i collaboratori di uno studio legale che, anche in assenza di titolo di avvocato, prestano la loro attività intellettuale a favore del dominus, sia da qualificarsi come attività di lavoro subordinato.

Indice degli argomenti

Il caso in esame

La sentenza origina dal ricorso presentato dal collaboratore di studio il quale proponeva ricorso nei confronti del dominus di studio al fine di conseguire le differenze retributive.

Il paralegale deduceva che, nonostante il licenziamento, il rapporto di collaborazione continuava non più come dipendente, ma come collaboratore autonomo, e così deduceva il carattere subordinato della collaborazione.

La sentenza

In tal senso, la Suprema Corte si è schierata a favore del paralegale ritenendo di qualificare la sua prestazione come lavoro subordinato, rilevando in particolare che “in relazione alla qualificazione come autonoma o subordinata delle prestazioni resa da un professionista in uno studio professionale la sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione all’intensità della “etero direzione delle prestazione”, ossia verificare se l’organizzazione fosse limitata al solo coordinamento delle attività ovvero eccedesse dette esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dallo studio stesso responsabile dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui”.

La sentenza nell’individuare gli indici normativi del lavoro subordinato e autonomo e gli elementi indiziari dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 2094 c.c. valorizzando elementi quali:

  • l’attività prestata all’interno dello studio legale;
  • l’impossibilità di svolgere in via autonoma la prestazione in assenza del titolo di avvocato;
  • le direttive impartite dal titolare dello studio legale;
  • l’osservanza di un orario imposto dalla stessa organizzazione dello studio;
  • la natura delle mansioni svolte di supporto a quelle dell’avvocato e nell’interesse dei clienti di quest’ultimo.

In conclusione, non facile sarà il compito del giudice di merito chiamato a valutare, volta per volta, l’esistenza degli elementi sussidiari nei rapporti di collaborazione professionale all’interno di uno studio legale; indici, enunciati in maniera esemplificativa, che spostano tuttavia in modo importante l’ago della bilancia del rapporto di lavoro tra “autonomo o subordinato”.

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