Riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio (con modelli fac-simile)

in Giuricivile, 2018, 12 (ISSN 2532-201X)

Art. 250 c.c. [1]
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento[2] può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso[3].
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262[4]
.
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio[5]”.

Inquadramento generale dell’istituto

Il riconoscimento è un atto con il quale i figli nati fuori dal matrimonio possono essere riconosciuti dalla madre, dal padre o da entrambi, separatamente o congiuntamente, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona. Si definisce come l’atto mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione (di per sé insufficiente per creare un rapporto giuridico) in uno stato di filiazione (figlio riconosciuto), rilevante per il diritto.

L’istituto in esame ha subìto una riforma con la promulgazione della L. n. 219/2012, che ha equiparato lo status giuridico di tutti i figli. Invero, a seguito del D.Lgs. 154/2013, attuativo della norma medesima, tale equiparazione è divenuta pressoché totale: non vi sono più figli naturali e figli legittimi, bensì solo figli nati in costanza di matrimonio o figli nati fuori dal matrimonio[6].

La nascita da una donna non coniugata, in effetti, non basta di per sé per istituire un rapporto giuridico tra il nato ed i genitori: occorre un atto di riconoscimento da parte di ciascuno di essi[7]. Il riconoscimento può essere effettuato da uno solo ovvero da entrambi, insieme o meno, nei modi previsti dall’art. 254 c.c.[8].

É necessario l’assenso del figlio al riconoscimento, se questi abbia già compiuto i quattordici anni di età (inizialmente sedici). Ove il figlio, di età inferiore, sia già stato riconosciuto da uno dei genitori, il secondo riconoscimento, da parte dell’altro, presuppone il consenso del primo; tale consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio.

Il procedimento ex art. 250 c.c.

L’art. 250 c.c., come evidenziato, è stato profondamente modificato dalla L. n. 219/2012, che ha istituito uno status unico di figlio, superando le discriminazioni che ancora esistevano tra filiazione legittima e filiazione naturale. Ad oggi, invero, si distingue unicamente tra filiazione nata nel (ovvero fuori dal) matrimonio.

La dichiarazione di riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio è un atto solenne e irrevocabile e deve essere formalizzata, alternativamente:

  • all’atto di nascita;
  • in una dichiarazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • in un atto pubblico[9];
  • in un testamento (qualunque sia la forma)[10];
  • in una domanda presentata al Giudice Tutelare.

Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato, neppure tramite testamento.

Il D.Lgs. n. 154/2013 ha introdotto la possibilità di riconoscere anche i figli c.d. incestuosi, cioè nati da genitori tra i quali esiste un rapporto di parentela o di affinità, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, avuto riguardo all’interesse del figlio ed alla necessità di evitare qualsiasi pregiudizio per lo stesso. Riforma epocale se si considera che, in passato, il riconoscimento non poteva essere fatto nei confronti dei genitori in mala fede (consapevoli, cioè, del rapporto di parentela o affinità fra loro intercorrente).

Capacità di effettuare il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Se il genitore ha meno di sedici anni non ha la possibilità di riconoscere il figlio, con la conseguenza che quest’ultimo non può essere posto in stato di adottabilità fino al raggiungimento, da parte del genitore stesso, dell’età necessaria per il riconoscimento.

Il riconoscimento può essere fatto da entrambi i genitori o da uno solo di essi: in questa seconda ipotesi, però, non possono essere fornite, all’atto del riconoscimento, indicazioni riguardanti l’altro e, se comunicate, rimangono prive di effetto.

Ancora, se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento, l’altro genitore che intenda farlo deve ottenere il consenso del primo; in caso di rifiuto, può rivolgersi al Tribunale, il quale, valutato l’interesse del figlio, può concedere l’autorizzazione a procedere.

Laddove il figlio da riconoscere abbia già compiuto sedici anni, occorre anche il suo consenso per il riconoscimento. Esso, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente, non potrà essere rifiutato se corrisponde all’interesse del figlio e, qualora ciò avvenisse, è sempre possibile rivolgersi al Giudice competente.

Infine, in seguito alla L. n. 219/2012 e ss.mm., il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento.

Impugnazione del riconoscimento

La riforma del 2012 ha toccato anche l’azione volta ad ottenere il disconoscimento del figlio riconosciuto.

La legge prevede l’impugnazione in due ipotesi:

  1. per difetto di veridicità (art. 263 c.c.);
  2. per violenza.

La prima presuppone che il riconosciuto non sia effettivamente figlio biologico del genitore, mentre la seconda riguarda il dato soggettivo di chi ha compiuto un riconoscimento, non in grado di valutare pienamente le conseguenze del suo atto (per minorate capacità mentali o per il condizionamento della sua libera volontà).

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Art. 263 c.c.: “Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’anno­tazione del riconoscimento. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245 cod. civ.[11].

Tale forma di impugnazione può essere effettuata:

  • dal genitore;
  • dal figlio;
  • da chiunque abbia interesse.

Oggetto del giudizio è la dimostrazione dell’assoluta impossibilità che il soggetto che ha compiuto il riconoscimento sia, in realtà, genitore biologico del soggetto riconosciuto[12].

Il genitore non deve, a norma dell’articolo citato, necessariamente essere a conoscenza dell’effettiva paternità, quindi è possibile impugnare il riconoscimento anche nel caso in cui colui che lo ha compiuto sapesse di non essere il padre biologico, così favorendo il perseguimento della verità. Certamente, infatti, un falso riconoscimento, per di più impugnato a distanza di tempo, comporta una responsabilità sia sotto il profilo civile che penale[13].

Interessati all’impugnazione possono essere de qua sono i veri genitori e, in generale, i soggetti che, per effetto del riconoscimento, assumano obblighi di natura alimentare o vedano diminuiti i loro diritti ereditari. L’interesse ad agire attribuito a terzi deve essere di natura morale o patrimoniale, oltre che legittimo e attuale.

Quanto alla prescrizione dell’azione, la vecchia formulazione dell’art. 263 c.c. (letteralmente, “[…] L’azione è imprescrittibile”) non prevedeva un periodo entro il quale effettuare il disconoscimento, che poteva, quindi, essere richiesto anche a distanza di vari anni dal riconoscimento.

La norma aveva suscitato dubbi di costituzionalità.

Il Tribunale di Bolzano aveva rimesso la questione alla Corte Costituzionale per contrarietà dell’articolo de quo con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevedeva un termine annuale entro cui il genitore aveva diritto di esperire l’azione in esame, sulla base del fatto che si sarebbero originata una situazione di disuguaglianza rispetto alla disciplina della filiazione all’interno del matrimonio (secondo la quale il padre poteva esercitare l’azione di disconoscimento solo entro un anno dalla nascita o dalla notizia della nascita).

In altre parole, se si fosse mantenuta la precedente formulazione dell’art. 263 c.c., il figlio nato nel matrimonio, decorso il termine di decadenza, avrebbe potuto contare sul persistere del legame e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status, mentre il figlio nato fuori dal matrimonio, seppur riconosciuto, avrebbe continuato ad essere esposto al rischio che il dichiarato padre potesse ripensarci e impugnare il riconoscimento in ogni momento. Altrettanto insensata appariva la disparità tra padre c.d. legittimo e padre c.d. naturale, considerato che al primo sarebbe riconosciuto solo un anno per decidere se agire per troncare il rapporto genitore-figlio, mentre al secondo sarebbe dato un tempo illimitato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 7/2012, ha ammesso la necessità di rivedere le sue precedenti interpretazioni della norma, dichiarando, però, l’impossibilità di procedere ad una pronuncia di tipo additivo e la necessità che fosse il Legislatore a stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità.

Puntualmente, il correttivo è stato attuato mediante il D.Lgs. n. 154/2013, che ha profondamente modificato il testo dell’articolo in esame.

La norma, nella sua nuova formulazione, proclama che la sola azione imprescrittibile, ai fini dell’impugnazione del riconoscimento, è quella che attiene al diritto del figlio, mentre, per l’autore del riconoscimento, deve essere proposta nel termine di un anno decorrente dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se il padre dimostra di essere stato impotente al tempo del concepimento e di averlo ignorato senza sua colpa, il termine annuale decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Allo stesso modo, la madre che ha effettuato il riconoscimento può provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione di disconoscimento non può, comunque, essere proposta, a prescindere dalla conoscenza dell’impotenza, dopo che siano trascorsi cinque anni dall’annotazione del riconoscimento. Anche per gli altri legittimati a chiedere il disconoscimento è previsto il termine massimo di cinque anni dall’annotazione del riconoscimento.

L’impugnazione del riconoscimento per violenza

Un’altra causa di impugnazione del riconoscimento è la violenza subìta da colui che ha effettuato il riconoscimento, entro il termine di un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l’autore del riconoscimento è minore di età, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento della maggiore età[14].

La norma tutela il soggetto che, seppur genitore biologico, sia stato costretto ad effettuare il riconoscimento sotto l’effetto di una grave minaccia.

Nel caso di specie, trovano applicazione, per analogia, le norme relative alla violenza come vizio nella formazione della volontà contrattuale. Laddove siano deceduti i soggetti legittimati ad effettuare l’impugnazione del riconoscimento, l’azione spetta agli eredi, ma con le precise modalità indicate nell’art. 267 c.c., interamente riformulato dalla riforma.

Stabilisce, invero, l’art. 267 c.c.:

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L’azione di impugnazione da parte dell’autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Se l’autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l’impotenza del presunto padre. L’azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall’anno­tazione del riconoscimento. L’azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. Si applica l’articolo 245 cod. civ.[15].

L’impugnazione da parte del figlio minore

Tutte le norme ora citate sono state modificate dal D.Lgs. n. 154/2013; l’innovazione più rilevante, però, è certamente quella relativa all’attribuzione della facoltà di chiedere l’impugnazione del riconoscimento anche al figlio minore. In precedenza, infatti, quest’ultimo, fintanto che minorenne o interdetto, non poteva contestare il riconoscimento, a meno che non fosse l’altro genitore o il tutore a farlo, ovvero che il figlio che avesse compiuto i sedici anni avesse ottenuto un’autorizzazione dal Tribunale.

La norma di riferimento è l’art. 264 c.c., che prevede, in via generale ed assoluta, la possibilità per il figlio che abbia compiuto i quattordici anni di promuovere l’azione mediante un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni.

Letteralmente: “L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio che ha compiuto quattordici anni, ovvero del Pubblico Ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore[16].

Effetti del riconoscimento

Principale effetto del riconoscimento è l’attribuzione irrevocabile dello status di figlio.

Inoltre, il riconoscimento produce i seguenti effetti:

  • instaurazione del rapporto di filiazione tra il figlio ed il padre che lo ha riconosciuto, in virtù del quale entrambi assumono reciproci diritti e doveri ed il genitore potrà esercitare legittimamente la responsabilità genitoriale[17];
  • instaurazione del rapporto di parentela tra il figlio ed i parenti del genitore;
  • attribuzione del cognome del genitore che ha riconosciuto il figlio. Se il riconoscimento è effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assume il cognome del padre, in caso contrario il figlio assume il cognome del genitore che per primo ha riconosciuto.

In altre parole, il riconoscimento comporta l’assunzione, in capo al genitore, di tutti i doveri e di tutti i diritti che normalmente un genitore ha nei confronti dei figli concepiti e nati durante il matrimonio.

Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Se il padre lo ha riconosciuto dopo la madre, il figlio può scegliere di assumere il cognome paterno aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre; qualora il figlio è minore questa decisione viene presa dal giudice[18].

Se il figlio non viene riconosciuto, il nome ed il cognome gli vengono attribuiti dall’Ufficiale di Stato Civile e, nel caso in cui sia riconosciuto solo in età adulta, ha il diritto di mantenere il nome che gli era stato attribuito.

Inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia del genitore

Innovazione di non poco conto, introdotta con la L. n. 219/2012, è che il riconoscimento produce effetti non solo verso i genitori ma, altresì, verso i parenti di questi. Ciò ha importanza soprattutto se si pensa che la normativa previgente prevedeva che il figlio naturale rimanesse “escluso” dalla famiglia del genitore che lo aveva riconosciuto (non diventava parente né affine dei parenti del genitore).

Alla luce di ciò, il D.Lgs. n. 154/2013 ha riformato l’art. 317 bis c.c., che ora legittima anche gli ascendenti a ricorrere al Tribunale dei Minorenni nel caso in cui sia impedito il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Diverso è il caso il cui il riconoscimento venga effettuato da una persona sposata: in tal caso, il Giudice, nell’affidare il minore al genitore, può adottare ogni misura volta a tutelare l’interesse del minore. In ogni caso, quest’ultimo non può essere inserito nella casa coniugale se non vi è il consenso del coniuge (e dei figli nati nel matrimonio del genitore che ha compiuto il riconoscimento e che abbiano più di sedici anni) e dell’altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In quest’ultimo caso è sempre necessaria l’autorizzazione del Magistrato, il quale stabilisce le condizioni a cui devono attenersi i genitori.

Se una persona si sposa dopo che aveva già riconosciuto il figlio naturale, questi può entrare a far parte della casa coniugale se già conviveva con il genitore o se l’altro coniuge ne conosceva l’esistenza e acconsente, ferma restando la necessità del consenso dell’altro genitore naturale.

Vediamo di seguito un modello fac-simile di istanza per l’attribuzione del cognome ed uno di ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata.

Modello fac-simile di istanza per attribuzione del cognome ex art. 262 c.c.

Ecco di seguito un modello fac-simile di istanza per l’attribuzione del cognome ex art. 262 c.c..

TRIBUNALE DI ……

Istanza ex art. 262 c.c. per attribuzione del cognome

I/il/la sottoscritti/o/a: nome …………..………. cognome…………….…………, nato il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……), residente in ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……., telefono ……………………………, cellulare …………………………… e-mail ……………………………………

(Padre)

e

nome …………..………. cognome…………….…………, nata il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……), residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……., telefono ……………………………, cellulare …………………………… e-mail ……………………………………

(Madre)

PREMESSO CHE

il minore: nome ………………………………. cognome……………………, nato/a il …./…./……….. a ……………….……. prov. (……), residente a ……………………….……. prov. (………) all’indirizzo …………………………….……., è figlio/a delle parti (o della parte) istanti/e ed è stato/a riconosciuto/a quale figlio/a del padre ……………………………. e successivamente dalla madre ………………………………….….……., con dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di ………….…………… prov. (………) in data …./…./………..

CHIEDE/CHIEDONO

che l’Ill.mo Tribunale adito Voglia, con decreto, stabilire per il minore ……………………, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 262 c.c.

  • l’attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno (ovvero)
  • l’attribuzione del cognome paterno in sostituzione di quello materno (ovvero)
  • il mantenimento del cognome materno

con conseguente assunzione da parte del minore del seguente cognome: ………………………………………………………………………………….……..….…….

Si chiede, conseguentemente, di ordinare all’Ufficiale di Stato Civile di Modena di annotare nei registri anagrafici l’assunzione / la modifica del cognome del minore …………………..

Si precisa, infine, che le dichiarazioni contenute nella presente istanza costituiscono dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Con ossequio.

………………………………………, lì …./…./………..

Firme

………………………………………………… (PADRE)

………………………………………………… (MADRE)

Allegati:

  • copia estratto di nascita del minore (con annotazione dell’avvenuto riconoscimento);
  • copia del documento di identità di …………….. (PADRE);
  • certificato residenza e stato di famiglia di (PADRE);
  • certificato residenza e stato di famiglia di (MADRE);
  • copia del documento di identità di  (MADRE);
  • (copia integrale dell’avvenuto riconoscimento – se non annotato nell’atto di nascita).

Modello fac-simile di ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata

Ecco di seguito un modello fac-simile di ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata.

TRIBUNALE DI ……

Ricorso congiunto per la regolamentazione dei figli nati da coppia non coniugata

Il Sig. …………., C.F. ……….., nato a ………. il ………… e residente in ………  (….), Via …… n. .., assistito e rappresentato, giusta delega apposta al presente ricorso, dall’Avv. ………. del Foro di ………. (C.F. ………., pec: ……………….., fax ………) ed elettivamente domiciliato presso la sua persona e il suo studio in in ………  (….), Via …… n. ..,

e

la Sig.ra C.F. ……….., nata a ………. il ………… e residente in ………  (….), Via …… n. .., assistita e rappresentata, giusta delega apposta al presente ricorso, dall’Avv. ………. del Foro di ………. (C.F. ………., pec: ……………….., fax ………) ed elettivamente domiciliata presso la sua persona e il suo studio in in ………  (….), Via …… n. ..,

PREMESSO CHE

– i Sig.ri ………..  hanno avuto, nel corso dell’anno …….., una relazione affettiva, senza mai convivere né contrarre matrimonio;

– attualmente i ricorrenti hanno posto fine alla loro relazione, dalla quale è nato in ……………. (…) in data … il figlio ………..;

– il minore è stata riconosciuto alla nascita dalla madre e, successivamente, in data ………., dal padre;

– il minore risulta attualmente residente insieme alla madre in ………  (….), Via …… n. ..;

– i Sig.ri ……….., al fine di tutelare il benessere del proprio figlio, hanno maturato, di comune accordo, la volontà di regolamentare i loro rapporti secondo le seguenti

CONDIZIONI

1) I ricorrenti vivranno separati, con l’obbligo al reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata e con l’impegno, nell’interesse del figlio, a comunicarsi vicendevolmente ogni loro eventuale mutamento di abitazione e/o residenza.

2) Il minore sarà affidata ad entrambi i genitori, ma, vista la sua tenera età, il collocamento viene ora fissato presso la residenza della madre. Il padre avrà, comunque, diritto di visitarlo ogniqualvolta lo desideri, compatibilmente con le esigenze del minore e previo preavviso telefonico.

I genitori eserciteranno su ………., in forma condivisa, la potestà genitoriale su tutte le questioni, incluse quelle di straordinaria amministrazione, con l’impegno ad adottare insieme le decisioni di maggior interesse che lo riguardino, ivi compresa la scelta dell’asilo nido e della scuola materna e, in futuro, l’eventuale scelta di intraprendere specifici percorsi scolastici  e/o studi universitari, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

I ricorrenti non ritengono, ad oggi, opportuno fissare condizioni vincolanti in merito ai giorni della settimana, ai weekend ed ai periodi di vacanza da trascorrere con il figlio, una volta cresciuto: ad ogni buon conto, concordano sin d’ora di cooperare e collaborare, nella massima lealtà, per addivenire, in futuro, ad una regolamentazione di queste condizioni tali da consentire a ……… di avere un rapporto equilibrato con entrambi. Per questo motivo, il presente accordo è da ritenersi rivisitabile e revisionabile.

3) Entrambi i genitori si impegnano a relazionarsi con nuovi partners con modalità tali da non ingenerare nel minore confusione di ruoli e di identità parentali, trattandosi di una questione di rilevante interesse destinata ad incidere sul suo equilibrio psicologico ed affettivo, soprattutto considerata la sua giovanissima età.

4) Il Sig. ……….. si impegna a corrispondere, entro e non oltre il …..di ogni mese a partire dal mese di ………., un assegno mensile di € ……… a titolo di concorso per il mantenimento del figlio; tale contributo è soggetto, come per legge, ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.

5) I genitori concordano che le spese straordinarie da sostenere per la cura, la crescita, l’educazione e l’istruzione del figlio siano assunte dalle parti in ragione della metà ciascuna, con diritto del genitore che le ha anticipate ad ottenere il rimborso pro quota da parte dell’altro genitore.

6) I ricorrenti dichiarano di godere ciascuno di redditi propri e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.

7) Per tutto quanto ivi non previsto e che eventualmente si rendesse necessario, gli stessi si impegnano a prestarsi vicendevole e leale collaborazione.

8) Ciascuno dei ricorrenti provvederà, nella misura del 50% ciascuno, alle anticipazioni concernenti il presente ricorso.

Tutto ciò premesso, i Sig.ri ……….., come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

all’Ecc.mo Tribunale di ………..affinché, ove necessario previa comparizione personale dei genitori innanzi al Collegio in Camera di Consiglio, disciplini l’affidamento del minore …………., le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base delle condizioni sopra analiticamente specificate.

Si dimettono in copia:

  1. estratto riassunto dell’atto di nascita del minore;
  2. certificato di residenza di ciascun ricorrente;
  3. stato di famiglia di ciascun ricorrente.
  4. busta paga Sig. ……….. mese di ……….

Con ossequio.

………., lì …….

Avv. ……….. Sig. ………..

Avv. ……….. Sig.ra ………..


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1, L. n. 219/2012. Il testo precedente recitava: “Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall’articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”.

[2] Ai fini dell’accertamento della filiazione naturale occorre il riconoscimento, attuato mediante dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia ed a carattere di accertamento, fatta personalmente da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici (prima: sedici) anni.

[3] L’assenso necessario del figlio già quattordicenne figura come un atto autorizzativo e di approvazione, i cui effetti ricadono nella sfera giuridica dell’autorizzante.

[4] Comma così modificato con la riforma del 2012.

[5] Nel comma V si delinea una capacità speciale (v. art. 2 del c.c.) che consente al genitore sedicenne di riconoscere il figlio; con tale atto personale egli acquisterà i diritti sostanziali e processuali previsti dalla legge per il genitore fin dalla nascita del figlio.

[6] L’art. 7, D.Lgs. n. 154/2013, ha sostituito il Titolo, modificandone la rubrica (la precedente era «Della filiazione») e sostituendo le parole «Capo II. “Della filiazione naturale e della legittimazione”»; «Sezione I. “Della filiazione naturale”» e la rubrica del par. 1 «Del riconoscimento dei figli naturali» con le parole: «Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio”».

[7] Dunque, anche da parte della madre, la quale, al pari di quanto potrebbe avvenire se fosse sposata, avrebbe anche diritto di non essere menzionata nell’atto di nascita, optando per il c.d. “parto anonimo”.

[8] Art. 254 c.c.: “Il riconoscimento del figlio è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.

[9] Quello redatto davanti ad un Pubblico Ufficiale, ad es. un Notaio.

[10] Il riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore.

[11] Articolo riformato dal D.Lgs. n. 154/2013; nella sua versione previgente il tenore era il seguente: “Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L’azione è imprescrittibile”.

[12] Cass. Civ. n. 4462/2003 e Cass. Civ. n. 10585/2009.

[13] Sul punto, si veda anche Corte Cost. n. 112/1997: non c’è violazione di diritti costituzionalmente protetti del minore quando l’impugnazione del riconoscimento lede i diritti del figlio: non vi può essere conflitto tra favor veritatis e favor minoris, se si considera che l’autenticità del rapporto di filiazione corrisponde all’interesse del minore quale inviolabile diritto alla sua identità. Eventuali pregiudizi conseguenti all’accertamento della falsità del riconoscimento possono essere eliminati con il ricorso ad altri strumenti predisposti a tutela del minore.

[14] Art. 265, comma II, c.c.: “Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore”.

[15] Articolo riformato dal D.Lgs. n. 154/2013; nella sua versione previgente il tenore era il seguente: “Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L’azione è imprescrittibile”.

[16] Articolo riformato dal D.Lgs. n. 154/2013; nella sua versione previgente il tenore era il seguente: “Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d’interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del Pubblico Ministero o del tutore o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l’autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale”.

[17] Se il riconoscimento è stato fatto da tutti e due i genitori, l’esercizio della potestà genitoriale spetta ad entrambi e, se sono conviventi, si applicano le norme generali sulla responsabilità dei genitori. Se i genitori non convivono, l’esercizio spetta al genitore con il quale il figlio convive o, se non convive con nessuno, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, valutato l’interesse del figlio, può escludere entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità e nominare un tutore.

[18] Previo ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni oppure anche di età inferiore se capace di discernimento.

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