La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza del 27/02/2018 n. 3307, è tornata di recente ad occuparsi della natura vessatoria della clausola contenuta nei contratti conclusi mediante moduli e/o formulari, con cui si stabilisca una deroga alla competenza territoriale.
In tale circostanza, è stato in particolare affrontato il caso in cui la clausola in questione risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli.
I contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari
La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha avuto modo di chiarire, in diverse pronunce, quali siano i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1342 c.c. comma 2 (e di conseguenza dell’art. 1341 c,.c.) precisando, nello specifico, che rientrano in quella previsione codicistica, i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore in modo unilaterale e volti a regolare e disciplinare una sere indefinita di rapporti.
Due, dunque, sono i presupposti che devono ricorrere per l’applicazione della normativa suddetta ovvero:
- a) la predisposizione in modo unilaterale del contenuto negoziale ad opera di uno solo dei contraenti;
- b) la destinazione del contratto “per adesione” a disciplinare una serie indefinita di rapporti.
In tal senso la sentenza n. 7605/2015 della Corte di Cassazione, all’interno della quale si legge espressamente: “come risulta inequivocabilmente dal testo dell’art. 1341 c.c. e come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, un contratto è qualificabile “per adesione” solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente”.
Dello stesso tenore anche la sentenza della VI sezione civile del Tribunale di Roma, datata 2/05/2013, nella quale vengono applicati in maniera chiara e puntuale i suddetti principi.
Nella su citata sentenza, si legge infatti testualmente che “il richiamo all’art. 1341 comma 2 c.c., recante la disciplina di diritto sostanziale in tema di clausole vessatorie, appare nel caso di specie del tutto fuori luogo, checché ne dica l’attrice (omissis): il contendere verte infatti su un contratto concluso con riferimento ad uno specifico e singolo oggetto (omissis), come tale non riportante delle “condizioni generali di contratto” destinate ad essere applicate ad una serie indefinita di rapporti (omissis). Insegna il giudice nomofilattico, in tema d’applicazione dell’art. 1341 c.c., che “l’obbligo della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie non sussiste quando lo schema non sia stato predisposto per servire ad una serie indeterminata di contratti” (Cass. n. 4011.1969); ancora più chiaramente, viene affermato che “per potersi configurare l’ipotesi contemplata nel secondo comma dell’art. 1341 cod. civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l’intero contratto al quale l’altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari) in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti” (Cass. n. 3184.2006, cui sono conformi tra le tante Cass. n. 4241.2003, Cass. n. 13605.1999; Cass. n. 2208.2002; Cass. n. 2472.2003; Cass. n. 26333.2011).
La clausola che deroga alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria
L’art. 1341 c.c. comma 2 contiene un elenco tassativo delle clausole vessatorie tra cui sono espressamente previste le condizioni che stabiliscono – a favore di colui che le ha predisposte – deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Competenza che ai sensi dell’art. 6 c.p.c. non potrà essere convenzionalmente derogata dalle parti, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
La clausola derogativa della competenza territoriale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1341 c.c., è sia quella che individua quale foro competente un foro non rientrante tra quelli previsti dalla legge, sia quella che vada a prevedere un foro in maniera esclusiva pur essendo il foro prescelto tra quelli contemplati dalla legge atteso che, in questo caso, ne sarebbero esclusi quelli alternativi.
La decisione della Corte
La Cassazione, con la pronuncia in esame ha da poco confermato che, laddove la clausola sicuramente vessatoria con cui si deroga la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, sia oggetto di apposita sottoscrizione, la stessa sia pienamente efficace: ciò in quanto la duplice sottoscrizione “riequilibra” la disparità iniziale presunta tra le parti contraenti.
Perché la clausola sia pienamente operante sarà necessario che la stessa venga indicata specificamente in maniera idonea ovvero, con il richiamo della lettera o del numero che la identifica, senza che ne venga riprodotto integralmente il contenuto. La Cassazione, infatti, ha chiarito in più pronunce (ex multiis 12798/2014 e 15278/2015) che la clausola deve essere richiamata in maniera efficace nel senso di essere capace di catturare l’attenzione del contraente “debole” che vada in tal modo a preoccuparsi di firmare consapevolmente il documento contrattuale.
Ed infatti, nell’ordinanza n. 3307/2018 la Cassazione ha posto l’accento proprio sulla disattenzione e scarsa diligenza del “contraente debole” che nel caso specifico ha, sottoscritto specificamente la clausola, lamentando solo in seguito la scarsa leggibilità della stessa. Nella suddetta ordinanza, la Cassazione ha chiarito che, la clausola fosse pienamente efficace giacché “l’aderente” avrebbe certamente potuto esigere dal predisponente che gli fosse fornito il modello contrattuale pienamente leggibile.
La clausola derogatrice della competenza nei contratti tra professionista e consumatore
Diversa sorte avrà la clausola derogatrice della competenza laddove il contratto per adesione intervenga tra “professionista” e “consumatore”.
Per l’art, 1469 bis comma 3 n. 19 c.c. prima, e per il codice del consumo poi (in particolare ex art. 33 comma 2 lett.u), la competenza territoriale, nelle controversie tra professionista e consumatore, spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.
Si tratta di un foro esclusivo ma derogabile, purché oggetto di autonoma trattativa.
Ai sensi dell’art. 36 comma 1 del codice del consumo, le clausole vessatorie contemplate dagli artt. 33 e 34 ( tra cui rientra quella derogatrice della competenza territoriale) sono nulle, a differenza dell’art. 1469 quinques che ne prevedeva l’inefficacia.
La sanzione della nullità viene rubricata come “nullità di protezione” in quanto si tratta di una nullità che opera ad esclusivo vantaggio del consumatore e può essere rilevata anche d’ufficio, restando il resto del contratto pienamente valido.
Orbene, se per i contratti per adesione in cui una delle parti non sia un consumatore abbiamo visto che la specifica approvazione scritta della clausola derogatrice della competenza la rende efficace, diversamente accade per i contratti per adesione con contraente “consumatore”.
Ed infatti, in questo caso, per superare la diversa sanzione, che non è l’inefficacia ma la nullità (relativa), non basterà la specifica approvazione e sottoscrizione scritta della clausola derogatrice, ma sarà indispensabile che, il “professionista” dia una prova ulteriore: dovrà infatti fornire la prova positiva che la clausola è stata oggetto di una trattativa idonea “in quanto caratterizzata dai requisiti dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” [1].
Il principio di diritto
Alla luce di quanto rilevato, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere ai sensi, dell’art. 1341 cod. civ. comma 2, approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un documento contrattuale pienamente leggibile, ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver correttamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria“.
[1] In tal senso Cass. Civile sentenza n. 24262/2008.