Conflitto di interessi amministratori: onere probatorio in caso di violazione degli obblighi informativi

in Giuricivile, 2018, 6 (ISSN 2532-201X), Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 1/06/2018, n. 14072

La Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia[1], ha statuito che l’azione di responsabilità, avverso gli amministratori di una società di capitali, per violazione degli obblighi informativi sul conflitto di interessi, non implichi, relativamente all’accertamento del danno e del nesso eziologico, un’inversione dell’onere probatorio, che resta in capo alla società asseritamente danneggiata.

La ricostruzione del fatto

Una società di capitali aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Trieste, il suo ex – Amministratore Delegato, contestandogli la responsabilità per aver svolto la sua funzione in conflitto di interessi e aver omesso, al contempo, di adempiere agli oneri informativi normativamente previsti, non avendo notiziato relativamente al rapporto di parentela sussistente con un membro dell’organo di consulenza, cui era stato affidato l’incarico di saggiare la convenienza di una particolare operazione finanziaria.

Il giudice di primo grado aveva rigettato siffatta domanda attorea, rilevando che l’azione di responsabilità esperita nei confronti dell’Amministratore, da ricondurre specificamente alla previsione delineata dall’art. 2391 c.c.[2], non fosse soggetta ad alcuna inversione dell’onere probatorio, gravante, viceversa, sulla stessa società attrice, in ordine al danno asseritamente subito e al nesso eziologico intercorrente tra quest’ultimo e la condotta posta in essere dal convenuto.

Prova del tutto mancante nel caso di specie, dal momento che non erano state addotti né elementi comprovanti l’effettivo conseguimento di un vantaggio patrimoniale ascrivibile in capo all’Amministratore, né, tantomeno, l’eventualità di una scelta differente, in caso di corretto adempimento degli obblighi disattesi.

La società, avverso tale pronunciamento, proponeva appello, che la Corte territoriale dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.

La medesima, da ultimo, proponeva ricorso per Cassazione, rilevando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2391, 1223, 2727 e 2697 c.c., poiché la responsabilità per la violazione degli obblighi informativi sugli interessi degli amministratori, comprensiva anche dell’ipotesi di rapporti familiari con soggetti incaricati di prestare servizio di consulenza, essendo una fattispecie autonoma rispetto a quella della responsabilità generale disciplinata dal successivo art. 2392 c.c., implicasse, a differenza di quest’ultima, un’inversione dell’onere della prova quanto alla presunzione di rilevanza causale della condotta dell’organo amministrativo rispetto al danno subito dalla società.

La risoluzione in diritto

La Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione non ha reputato meritevole di accoglimento la censura formulata dalla ricorrente, manifestamente infondata.

Le circostanze fattuali rappresentate sono, a giudizio dei giudici di legittimità, ascrivibili nella fattispecie descritta nel quarto comma dell’art. 2391 c.c., per cui l’amministratore debba rispondere dei danni conseguenti da una sua azione od omissione, a prescindere dalla sorte di eventuali rimedi reali quanto alla deliberazione consiliare assunta.

La letteralità della proposizione codicistica evidenzia come, in assoluta difformità rispetto a quanto prospettato dalla ricorrente con l’unico motivo di impugnazione, non si possa ragionevolmente rilevare alcuna inversione dell’onere probatorio, nelle operazioni accertative del danno lamentato dalla compagine sociale e del nesso di causalità tra la presunta omissione dell’amministratore e la conseguenza dannosa.

Tale prova continua a gravare, infatti, in capo alla società che assuma di essere stata danneggiata dall’inadempimento degli obblighi informativi in materia di conflitto di interessi: circostanza non comprovata, secondo quanto rilevato dal Tribunale, che aveva certificato, in sentenza, l’inesistenza di prove inerenti tanto a un vantaggio patrimoniale della parte resistente, quanto alla connessione eziologica tra il descritto inadempimento e il danno patrimoniale.

Il Collegio non può, quindi, che aderire, senza soluzione di continuità, al principio già espresso in materia di appalto, in ossequio del quale, ai fini della configurazione della responsabilità dell’amministratore, ai sensi dell’art. 2391, secondo comma, c.c., per non essersi astenuto dal voto sulla deliberazione con cui gli vengono affidati lavori in appalto, deve essere fornita la prova del danno “ingiusto” cagionato alla società, ovverosia dell’eccessività del corrispettivo pattuito rispetto a quello di norma effettivamente praticato per opere del medesimo tipo, oppure della concreta possibilità di realizzare tali opere mediante altre imprese a condizioni più vantaggiose per la committente.[3]

Pare opportuno evidenziare, inoltre, che, in presenza di un conflitto di interessi, la fonte della responsabilità sia costituita

  • dal compimento dell’azione in re ipsa,
  • dalla sua illegittimità, perché posta in essere in violazione di precisi canoni generali e specifici di comportamento,
  • nonché dalla dannosità della scelta gestionale, senza che, in questa triplice caratterizzazione, possa assumere alcun rilievo il merito di tale scelta.

La prova non può che, consequenzialmente, seguire il criterio generale di ripartizione, delineato dall’art. 2697 c.c.

La Corte conclude, quindi, per il rigetto del ricorso e la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.


[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14072.

[2] Per un confronto tra la disciplina attuale e quella abrogata, M. De Poli, “Interessi” e “conflitto di interessi” degli amministratori nella società per azioni, in Rivista di Diritto Bancario, dirittobancario.it, gennaio 2005.

[3] In tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 22 dicembre 1993, n. 12700.

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