Tra le tracce della seconda prova scritta, relativa al parere penale, per l’esame da avvocato 2017, veniva richiesto di redigere parere motivato sull’abbandono di incapace.
Ecco il testo completo della prima traccia del parere penale:
In data 9 febbraio 2016 il Giudice Tutelare di Alfa nomina Caia amministratrice di sostegno di Tizio, affetto da demenza senile tipo Alzheimer, con il compito di gestire il trattamento pensionistico di Tizio e di impugnare, a nome di quest’ultimo un contratto da questi stipulato nel 2015 sotto la spinta di artifici e raggiri perpetuati da terzi.
In data 7 maggio 2017, a seguito delle segnalazioni provenienti da alcuni vicini, i vigili del fuoco accedono d’urgenza nell’appartamento di Tizio rinvenendolo in pessime condizioni igieniche, senza cibo e bevande e con rifiuti all’interno dell’abitazione.
Tizio viene dunque ricoverato in ospedale e, a seguito della corruzione pervenuta, il giudice tutelare revoca la nomina di Caia quale amministratrice di sostegno e trasmette gli atti alla locale Procura della Repubblica ipotizzando la ricorrenza del reato di cui all’art. 591 c.p.
Caia, preoccupata, si rivolge ad un legale per un consulto.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caia, premessi i brevi cenni sul reato di abbandono di persone incapaci, rediga motivato parere esaminando la questione sottesa al caso in esame.
Partendo dal presupposto che, nelle prove scritte dell’esame da avvocato non esiste, in nessun caso, una soluzione univoca, ecco un utile approfondimento sui temi che la questione sottesa al parere impone di analizzare.
L’abbandono di persone incapaci ex art. 591 c.p.
Il delitto di abbandono di persone minori o incapaci, previsto dall’articolo 591 c.p., è considerato un reato proprio, che può essere commesso solamente da parte di un soggetto che riveste una posizione di garanzia nei confronti del soggetto passivo, sia esso un minore o un incapace.
Ciò perché la condotta consiste nell’abbandono della vittima, cioè nella volontaria sottrazione anche solo parziale o temporanea dai propri obblighi di custodia o di cura, nella consapevolezza della esposizione a pericolo della vita o dell’incolumità individuale del soggetto incapace di attendervi da solo.
La fattispecie penale tutela, non già il rispetto dell’obbligo legale di assistenza in sè considerato, quanto il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo che non deve necessariamente essersi realizzato e la condotta di “abbandono” resta integrata da qualunque azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o per l’incolumità del soggetto passivo.
Risponde, pertanto, del delitto in questione il soggetto che, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di far intervenire persone idonee ad evitare il pericolo stesso.
L’art. 591 c.p. e l’amministratore di sostegno della vittima
Con la sentenza n. 7974 del 19.10.2015, la Cassazione si è pronunciata su un caso particolare di abbandono di incapace, chiarendo se un amministratore di sostegno abbia una posizione di garanzia nei confronti dell’amministrato e, in virtù della sua qualifica, risponda del reato di cui all’art. 591 c.p. nel caso in cui quest’ultimo sia vittima di un evento che abbia messo in pericolo la sua vita.
Con riferimento al delitto di cui all’art. 591 c.p., la Corte in primo luogo ha precisato che nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene: rilevano a tale scopo norme giuridiche di qualsivoglia natura, convenzioni di natura pubblica o privata, regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione ed in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte.
Ad ogni situazione che esige detta protezione fa riscontro uno stato di pericolo che esige un pieno attivarsi, sicché ogni abbandono diventa pericoloso e l’interesse risulta violato quando la derelizione sia anche solo relativa o parziale.
Sul punto, la L. n. 6 del 2004, art. 1, attribuisce all’amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente“.
L’art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare“.
Dal canto suo, l’art. 414 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, dispone che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti “quando ciò è necessario per
assicurare la loro adeguata protezione”; e l’art. 415 c.c., continua a prevedere l’inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all’interdizione“.
L’amministrazione di sostegno – introdotta nell’ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3 – ha dunque la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civ..
Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410, comma 1, c.c.) e a questo dovere di ascolto, si accompagna quello di informare tempestivamente (e preventivamente) il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: in tale ultimo caso, spetterà al giudice superare il contrasto, indicando all’amministratore la via da seguire (art. 410, comma 2, c.c.).
Da queste brevi considerazioni emerge che, pur avendo un dovere di relazionare periodicamente (secondo la cadenza temporale stabilita dal giudice) sull’attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, il compito dell’amministratore di sostegno resta fondamentalmente quello di assistere la persona nella gestione dei propri interessi patrimoniali e non anche la “cura della persona”, poiché l’art. 357 cod. civ., che indica tale funzione a proposito del tutore, non rientra tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 tra le “norme applicabili all’amministrazione di sostegno”.
Ciò significa che, secondo la Suprema Corte, in mancanza di apposite previsioni nel decreto di nomina (che, nella prospettiva di particolare duttilità dell’istituto, definisce in concreto i poteri e dunque anche gli obblighi dell’amministratore, individuando, in relazione alla specificità della situazione e delle esigenze del soggetto amministrato, gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto di quest’ultimo e quelli che costui può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore), l’amministratore di sostegno non assume una posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell’incolumità individuale del soggetto incapace.