Spese processuali: Cosa accade in caso di soccombenza reciproca e come funziona il pagamento del doppio contributo unificato

Con l’ordinanza n. 930 del 21 gennaio 2015, la Sesta sezione Civile della Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di spese processuali, chiarendo cosa accada in caso di reciproca soccombenza e quale sia il funzionamento della condanna al doppio pagamento del contributo unificato.

In primo luogo, si richiama quanto disciplinato dall’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese, il quale prevede che “il giudice, con la sentenza che chiude il processi davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa“. Inoltre, il 2° comma dell’art. 92 c.p.c. dispone chese vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero“.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che il criterio della soccombenza possa essere derogato solo nel caso in cui la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’articolo 88 c.p.c.. Tale violazione, tuttavia, ha rilievo soltanto in un contesto processuale: resterebbero cioè estranee tutte quelle circostanze che, pur riconducibili ad un comportamento scorretto di una delle parti in causa, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, che giustificherebbero semmai la compensazione delle spese.

Quanto alla liquidazione delle spese giudiziali in caso di soccombenza reciproca, la Corte di legittimità ha evidenziato come nessuna norma preveda un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra in base al numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse. In tal caso, il giudice dovrà pertanto valutare l’oggetto della lite nel suo complesso, individuando la parte soccombente in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi sino alla decisione finale.

Infine, la Cassazione ha anche chiarito quali siano i presupposti per l’applicazione del pagamento doppio del contributo unificato. Ha sottolineato infatti che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30 maggio, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, “il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto“: l’obbligo del pagamento aggiuntivo non è dunque collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo e non suscettibile di diversa valutazione, del rigetto integrale ovvero della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione. La norma troverebbe infatti la sua ratio proprio nel tentativo di fornire un parziale ristoro dei costi, a seguito del vano funzionamento del sistema giudiziario, o della inutile erogazione di risorse a sua disposizione.

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