
La Cassazione, con l’ordinanza n. 3534/2026 (puoi leggerla cliccando qui), affronta il rapporto tra diritto al nome e procedure elettorali, quando l’identificazione dell’elettrice avviene con l’aggiunta del cognome del coniuge. Al centro vi sono la coerenza tra liste elettorali e tessera elettorale, l’evoluzione normativa e amministrativa della prassi, e il ruolo dei parametri costituzionali e sovranazionali nella lettura delle regole di identificazione personale.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.
Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education - Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
Formulario commentato del nuovo processo civile
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Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
La vicenda processuale
In occasione di una consultazione referendaria, un’elettrice veniva identificata al seggio con nome, cognome e anche con il cognome del marito, letto ad alta voce. Nei giorni successivi richiedeva al Comune la certificazione di iscrizione nelle liste, e otteneva poi un estratto delle liste sezionali in cui risultava la dicitura comprensiva del cognome maritale. L’interessata conveniva in giudizio le amministrazioni competenti, deducendo la lesione del diritto al nome e chiedendo l’accertamento del diritto a essere identificata, anche nelle attività elettorali, con il solo nome e cognome, oltre alla rettifica delle liste e al risarcimento del danno.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non integrata la tutela ex art. 7 c.c. e richiamando, a sostegno della prassi, l’art. 143-bis c.c., oltre a escludere l’abrogazione della disciplina sulle liste elettorali e a reputare non rilevante la disapplicazione della circolare ministeriale del 1986. La corte d’appello confermava la decisione, valorizzando la finalità organizzativa delle liste e affermando un presunto automatismo dell’aggiunta del cognome del marito.
La ricostruzione normativa, tra “liste” e “tessera”
La Corte ha ricostruito l’origine storica della regola che imponeva, nelle liste elettorali, l’indicazione del cognome del marito per le donne coniugate o vedove, regola trasfusa nel testo unico del 1967.
La Cassazione ha poi evidenziato la discontinuità introdotta dalla tessera elettorale personale, e soprattutto dal regolamento attuativo, che ha configurato l’indicazione del cognome del marito come eventuale, e non automatica, rimessa alla scelta dell’interessata, tramite la formula “può”. Da qui la Corte ha tratto l’esistenza di un’antinomia, perché la tessera seguiva la logica del dato anagrafico personale, mentre le liste continuavano a veicolare un automatismo fondato sul cognome maritale.
Il rilievo della prassi amministrativa e l’intervento del legislatore
Il Collegio della Prima Sezione Civile ha valorizzato anche l’evoluzione amministrativa, richiamando la circolare ministeriale del 2024 che, nel mutato contesto storico e sociale, ha ritenuto non più coerente una prassi automatica e ha ricondotto l’eventuale indicazione del cognome del marito, almeno sulla tessera, a una richiesta espressa dell’elettrice.
Tessera e liste sono entrambi strumenti di identificazione dell’elettore, e non è coerente che uno rispetti il dato anagrafico individuale mentre l’altro imponga un automatismo. La Corte ha quindi dato atto dell’intervento legislativo del 2025 (l. n. 72/2025) che ha soppresso la previsione del testo unico del 1967 nella parte relativa all’obbligo di indicare anche il cognome del marito nelle liste elettorali, qualificandolo come approdo coerente di un processo evolutivo già in atto.
Il parametro sovranazionale e la lettura costituzionalmente orientata
La Corte ha affermato che, già nel vigore della disciplina previgente, la regola sulle liste avrebbe dovuto essere interpretata in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti, orientate all’eliminazione di discriminazioni tra uomini e donne nei diritti personali. Ha richiamato, in particolare, la CEDAW, che include tra i diritti personali in condizioni di parità anche la libertà di scelta del cognome.
L’errore sull’art. 143-bis c.c. e la neutralità della famiglia rispetto al voto
La Suprema Corte ha preso posizione contro l’assunto secondo cui l’art. 143-bis c.c. imporrebbe l’aggiunta del cognome maritale. Ha ricordato l’interpretazione consolidata per cui la disposizione non incide sul cognome anagrafico della moglie, ma consente solo un cognome d’uso, rimesso alla scelta dell’interessata, e nei rapporti con la pubblica amministrazione rileva il cognome anagrafico.
Si deve escludere che esigenze organizzative possano giustificare il mantenimento di una discriminazione, e ha ribadito che l’esercizio del diritto di voto è atto personale, rispetto al quale la dimensione familiare resta estranea.
Principio di diritto e rinvio
La Cassazione, in conclusione, ha accolto le censure, cassando la sentenza impugnata ed enunciando il seguente principio di diritto:
“In attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali – così come sulla tessera elettorale – le donne coniugate devono essere identificate senza l’indicazione del cognome del marito”.
Riflessioni conclusive
La decisione si colloca nel percorso di progressiva emersione dell’identità personale come dato primario nell’interazione con la pubblica amministrazione, anche nelle procedure elettorali. La regola di identificazione deve essere coerente con i parametri di eguaglianza e con la logica della tessera elettorale, evitando automatismi che riflettano modelli storici non più compatibili con i principi costituzionali e sovranazionali.











