
L’analisi della Risposta n. 36/2026 dell’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) permette di chiarire i confini tra le agevolazioni derivanti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e quelle potenziate dal concordato, offrendo una guida interpretativa essenziale per i professionisti chiamati a gestire la liquidazione delle imposte e l’utilizzo delle eccedenze a credito senza incorrere nello scarto dei modelli di pagamento telematici.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
41.80 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
Il caso: contesto e soggetto istante
La vicenda nasce dall’istanza di una S.r.l. La società aderisce al concordato preventivo biennale 2024-2025 e ha un punteggio ISA pari a 8,58. Dopo l’adesione, utilizza in compensazione orizzontale un credito per imposte dirette relativo al 2023.
Nel dicembre 2024 la società presenta un modello F24 con compensazione per un importo superiore a 20.000 euro. I sistemi telematici dell’Amministrazione finanziaria scartano però il modello. La ragione è chiara: manca il visto di conformità sulla dichiarazione 2023. Per quel livello di affidabilità, infatti, oltre la soglia ordinaria di 20.000 euro il visto è necessario.
La tesi del contribuente: premialità del concordato e crediti pregressi
La società sostiene una lettura più favorevole. A suo avviso, l’adesione al concordato fa scattare subito le premialità “rafforzate”. Queste innalzano il limite di esonero dal visto a 50.000 euro per le imposte dirette e a 70.000 euro per l’IVA. La società ritiene che tali soglie valgano anche per crediti pregressi ancora disponibili al momento dell’adesione.
Prima di entrare nel merito, l’Agenzia delle Entrate dichiara inammissibile una parte dei quesiti. Richiama, in particolare, i limiti procedurali dell’interpello.
L’Agenzia non accoglie la richiesta di confermare l’efficacia dell’adesione al concordato e la validità di pagamenti già eseguiti tramite ravvedimento operoso. Considera quelle domande una verifica di comportamenti già posti in essere. La normativa, invece, consente l’interpello solo in presenza di obiettiva incertezza interpretativa e, soprattutto, prima di adottare la condotta oggetto del dubbio.
Nel caso concreto la società ha già esercitato l’opzione per il concordato e ha già effettuato il versamento senza compensazione. Viene quindi meno il requisito della preventività. Su quei punti, di conseguenza, la risposta non produce gli effetti tipici di tutela previsti dallo Statuto del contribuente.
La decisione
Sul tema del visto di conformità, l’Agenzia entra nel merito e ricostruisce il rapporto tra l’art. 9-bis del d.l. n. 50/2017 e la nuova disciplina del concordato. In via ordinaria, i benefici ISA variano in base al punteggio. Per il 2023, con un punteggio tra 8 e 9, il contribuente può compensare senza visto fino a 20.000 euro per le imposte dirette.
Con l’arrivo del concordato, l’art. 19 del d.lgs. n. 13/2024 riconosce agli aderenti le premialità massime, a prescindere dal punteggio ISA effettivo. L’Agenzia, però, chiarisce un limite decisivo: questo potenziamento vale solo per i periodi d’imposta inclusi nel concordato, cioè 2024 e 2025. Di conseguenza, l’esonero dal visto fino a 50.000 euro riguarda esclusivamente i crediti che emergono dalle dichiarazioni relative a quelle annualità.
Il punto centrale sta quindi nella natura del credito utilizzato dalla società: è un credito maturato nel 2023. Poiché il 2023 non rientra nel perimetro del concordato sottoscritto, si applicano le regole ordinarie previste per quell’anno. Ne deriva che la soglia di 20.000 euro non poteva essere superata senza il visto apposto da un professionista abilitato sulla dichiarazione 2023.
L’Agenzia conclude che lo scarto dell’F24 è corretto. La premialità del concordato non ha effetti retroattivi e non può “coprire” l’assenza del visto su dichiarazioni di anni precedenti. In questo modo, le agevolazioni restano legate alla durata e all’ambito temporale dell’impegno assunto con il concordato.
Conclusioni
Per superare l’impasse derivante dallo scarto del modello F24, la Risposta n. 36/2026 indica due percorsi alternativi per il recupero della disponibilità del credito.
La prima soluzione consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per l’anno 2023, su cui dovrà essere apposto il visto di conformità precedentemente omesso. Tale operazione comporta l’obbligo di versare contestualmente la sanzione per la carenza di elementi prescritti per i controlli, sebbene tale sanzione sia regolarizzabile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
La seconda opzione, più agevole ma dilazionata nel tempo, prevede l’utilizzo del credito dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2024. In questa sede, il credito del 2023 verrà “rigenerato” all’interno della dichiarazione oggetto di concordato e beneficerà della soglia di esonero innalzata a 50.000 euro, rendendo necessario il visto solo in caso di superamento di tale più ampio limite.








