Danno parentale: la prescrizione vale anche per l’altra struttura?

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1226/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), offre un chiarimento in tema di prescrizione nelle controversie di responsabilità sanitaria, soffermandosi sia sulla legittimazione dell’assicuratore chiamato in manleva a sollevare l’eccezione anche in assenza di analoga iniziativa dell’assicurato, sia sui riflessi della prescrizione tra coobbligati solidali. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Manuale pratico operativo della responsabilità medica

La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia.

L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario.

Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

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Giuseppe Cassano, 2024, Maggioli Editore
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I fatti

Nel giugno del 2014 una signora si rivolgeva ad un ospedale campano, in quanto aveva forti dolori addominali al lato sinistro e gonfiore. Presso l’ospedale veniva sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza di non meglio identificata tipologia in cartella clinica.

All’esito di detto intervento, la paziente aveva del sanguinamento dalla ferita chirurgica e veniva quindi visitata dai sanitari della struttura sanitaria, i quali accertavano che l’astomia aveva ceduto e che le feci filtravano invadendo i margini sottostanti. Pertanto, sottoponevano la paziente ad un nuovo intervento chirurgico, da cui emergeva anche la presenza di metastasi.

Dopo il predetto secondo intervento, la paziente veniva dimessa dall’ospedale nell’agosto del 2014 con diagnosi di occlusione intestinale e colonstomia, in aggiunta a sepsi post-operatoria.

Il medesimo giorno delle dimissioni, la paziente veniva trasportata su consiglio dei sanitari presso una seconda struttura sanitaria tramite ambulanza, dove veniva ricoverata per 14 giorni all’esito dei quali era dimessa.

Dopo le dimissioni la paziente veniva nuovamente ricoverata presso la prima struttura sanitaria, dove decedeva nel settembre del 2014.

Domanda risarcitoria degli eredi e chiamata in manleva dell’assicurazione (con eccezione di prescrizione)

Gli eredi della paziente adivano quindi il Tribunale di Napoli, ritenendo sussistente una responsabilità di entrambe le strutture sanitarie:

  • la prima per la possibile non corretta esecuzione dell’intervento non descritto in cartella e le possibili non corrette scelte chirurgiche, che si potevano ricavare dal fatto che la paziente aveva avuto delle complicanze dopo l’intervento (in particolare aveva avuto una sepsi);
  • la seconda struttura sanitaria per aver accettato la paziente ed averla tenuta ricoverata presso di sé per 14 giorni, pur essendo consapevole di non avere le competenze necessarie per trattare la problematica infettiva lamentata dalla paziente.

Conseguentemente, gli attori chiedevano la condanna delle due strutture sanitaria al risarcimento del danno biologico iure proprio e iure hereditatis nonché del danno morale.

Entrambe le strutture sanitarie contestavano la fondatezza della domanda e la seconda struttura chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevata. La compagnia eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto degli attori.

Le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente esaminato l’eccezione di prescrizione invocata dalla compagnia assicurativa terza chiamata in causa dalla seconda struttura sanitaria.

Nel caso in cui l’assicurato chiami in causa la compagnia che assicura l’autore del fatto illecito, la compagnia può sollevare l’eccezione di prescrizione del credito vantato dal terzo danneggiato anche se l’assicurato non la solleva. Ciò perché, se il giudice accoglie l’eccezione, essa estingue il credito che il terzo vanta nei confronti dell’assicurato.

Per quanto concerne la tipologia di danni invocati dagli attori, il giudice ha ricordato che sussiste il principio di unitarietà del diritto al risarcimento del danno. Ha inoltre richiamato il principio di infrazionabilità del danno. Tale principio impone a chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento di chiedere, nello stesso processo, il ristoro di tutte le possibili voci di danno derivanti dal fatto dannoso del convenuto. Ciò per ragioni di economia processuale.

In ragione di tali principi, quindi, la domanda attorea deve essere interpretata nel modo più esteso possibile, al fine di ricomprendere tutte le possibili voci di danno che derivano dalla condotta del danneggiante. 

Preclusioni assertive sulle voci di danno ed effetti dell’eccezione di prescrizione tra coobbligati solidali

Tuttavia, il giudice ha ricordato che le voci di danno che non sono specificatamente indicate nell’atto di citazione, devono essere richieste e specificate nei termini di cui alle preclusioni assertive della precisazione della domanda: cioè entro la prima delle tre memorie istruttorie. Il rispetto di tale termine è essenziale in quanto serve per permettere al convenuto di potersi difendere in giudizio, muovendo specifiche ed articolate difese contro le domande risarcitorie dell’attore.

Infine, il giudice ha esaminato un aspetto connesso all’esercizio dell’eccezione di prescrizione nelle ipotesi di più soggetti solidalmente responsabili del risarcimento del danno.

Secondo il Tribunale napoletano, infatti, nel caso in cui venga accolta l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale nei confronti del creditore comune, tale accoglimento e la conseguente estinzione del diritto produce effetti anche a favore dell’altro coobbligato convenuto che non ha eccepito la prescrizione, qualora la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest’ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per condebitore che ha eccepito la prescrizione.

La decisione del Tribunale

Nel caso di specie, quanto alla legittimazione della terza chiamata a sollevare l’eccezione di prescrizione, il giudice ha ritenuto che la compagnia assicurativa, chiamata in causa dalla seconda struttura sanitaria, potesse eccepire l’intervenuta prescrizione del credito azionato dagli attori anche se l’assicurata non aveva formulato analoga eccezione nei confronti dei danneggiati.

Quanto alla durata del termine, il Tribunale ha evidenziato che, nella concreta impostazione della domanda, gli attori avevano fatto valere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, soggetto al termine prescrizionale quinquennale. Pur avendo infatti indicato, nelle conclusioni dell’atto di citazione, anche una pretesa iure hereditatis, nella parte narrativa gli attori avevano sostanzialmente riferito solo dei pregiudizi da loro direttamente subiti in conseguenza del decesso della madre, senza allegare in modo specifico le condotte delle strutture idonee a fondare un danno biologico in capo alla paziente. Secondo il giudice, tali specificazioni non sono state introdotte neppure con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., oltre la quale operano le preclusioni assertive.

Muovendo da questo rilievo, il giudice ha ritenuto che i soli danni tempestivamente allegati fossero quelli iure proprio degli attori per la perdita del rapporto parentale, mentre non risultavano dedotti nei termini i danni riferibili direttamente alla paziente. Ne ha quindi tratto la conseguenza della prescrizione del diritto azionato: l’evento generatore del danno risaliva a settembre 2014 (morte della paziente) e l’atto interruttivo nei confronti della seconda struttura sanitaria era stato inviato soltanto con l’introduzione del giudizio, quando il termine quinquennale era già spirato.

Effetti estensivi della prescrizione tra coobbligati solidali e rischio di regresso

Infine, in applicazione dei principi richiamati sugli effetti della prescrizione tra coobbligati solidali, il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito risarcitorio anche nei confronti della prima struttura sanitaria, nonostante quest’ultima avesse ricevuto nel 2019 un atto interruttivo. Poiché entrambe le strutture erano convenute quali corresponsabili e solidalmente obbligate, l’eventuale accoglimento della domanda nei confronti della prima avrebbe potuto aprire la strada a un’azione di regresso verso la seconda, con l’effetto di rendere di fatto inutile l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione operante in favore della seconda struttura (eccezione fatta propria tramite la chiamata in causa dell’assicurazione).

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà intellettuale nonché diritto tributario. In particolare, svolge attività di: assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da sinistri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.

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