Responsabilità per danno cagionato da animali: natura oggettiva e limiti del caso fortuito

La responsabilità per danni cagionati da animali rappresenta un tema centrale della responsabilità civile, in cui la tutela del danneggiato si confronta con la peculiarità di un fatto lesivo non direttamente riconducibile a un comportamento umano. Dall’actio de pauperie del diritto romano alla disciplina dell’art. 2052 c.c., emerge un modello fondato su responsabilità oggettiva e su un’esimente circoscritta al caso fortuito, con profili applicativi che cambiano a seconda del rapporto con l’animale e che assumono tratti peculiari quando entrano in gioco fauna selvatica e pubblica amministrazione.

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Dalla actio de pauperie all’art. 2052 c.c.

Nel diritto romano classico, solo l’essere umano poteva essere considerato responsabile di un delitto, mentre gli animali erano esclusi da tale responsabilità perché privi di raziocinio. Tuttavia, attraverso l’actio de pauperie, il padrone rispondeva dei danni provocati dai propri animali in seguito a comportamenti spontanei e anomali, tramite il meccanismo della nossalità. Questa azione consentiva di citare in giudizio il proprietario di un animale che avesse arrecato danni a terzi, senza che fosse necessaria una colpa diretta da parte del dominus.

Per evitare la condanna pecuniaria, il proprietario poteva scegliere di consegnare l’animale danneggiante alla parte lesa (cfr. Lambrini P. Persistenze e mutamenti nelle figure del diritto privato [Il giurista europeo, Collana diretta da Luigi Garofalo. Percorsi formativi, 27], Jovene Editore, Napoli 2023).

Nel contesto normativo moderno, la giurisprudenza ha elaborato una lettura dell’articolo 2052 del Codice Civile che non si basa sulla colpa, ma su una responsabilità di tipo oggettivo. Tale responsabilità nasce dall’esigenza sociale di attribuire i danni causati dagli animali a coloro che ne traggono vantaggio. Le azioni che derivano da impulsi naturali degli animali, sebbene imprevedibili e inevitabili, non sono considerate eventi fortuiti. Gli atteggiamenti violenti o aggressivi espressi in modo incontrollabile fanno parte della loro indole naturale. In base all’articolo 2052 c.c., è il proprietario a dover rispondere di tali comportamenti.

Applicazione dell’art. 2052 c.c.

Nell’applicazione della suddetta norma, è fondamentale distinguere tra:

  • chi detiene un animale per usarlo e ricavarne benefici
  • e chi lo custodisce o lo mantiene senza trarre alcun profitto diretto.

Infatti, il principio del rischio d’impresa si applica solo se esiste un potenziale guadagno legato all’animale. Ad esempio, quando gli animali vengono affidati per il pascolo o una custodia temporanea, il custode non è considerato responsabile per eventuali danni causati dagli animali, essendo questa responsabilità attribuita unicamente al proprietario.

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Affidamento al pastore e responsabilità del proprietario: uso effettivo e diligenza del danneggiato

Secondo parte della giurisprudenza di merito, il fatto che un gregge, affidato dai proprietari a un pastore per pascolare su un determinato terreno, avesse invece sconfinato su una proprietà adiacente a causa di una temporanea e involontaria negligenza del pastore stesso, non è risultato sufficiente a sollevare i proprietari dalla responsabilità per i danni arrecati al vicino. La Suprema Corte ha confermato tale impostazione.

La responsabilità per i danni causati da animali grava infatti sul proprietario, trasferendosi a un terzo solo nel caso in cui quest’ultimo li utilizzi e limitatamente al periodo in cui ne ha effettivamente l’uso. Di conseguenza, l’affidamento degli animali per esigenze legate alla custodia, cura, gestione o mantenimento non implica il trasferimento del diritto di utilizzarli a proprio vantaggio e, pertanto, non sposta la responsabilità al terzo per eventuali danni provocati dagli stessi.

Quanto alla diligenza richiesta al danneggiato per prevenire il danno, non basta che questi rispetti determinati obblighi di astensione necessari per tutelare il diritto di proprietà altrui. Egli deve anche adottare specifiche precauzioni e agire con attenzione riguardo alle modalità con cui svolge le proprie attività, a garanzia non solo del rispetto altrui, ma anche della propria sicurezza personale.

Condotta dell’animale e condotta dell’uomo

La specie dell’animale non assume rilevanza quando si considera il nesso causale legato alla sua presenza: l’articolo 2052 del codice civile si applica anche ai danni provocati da cani da caccia durante l’attività venatoria, inclusi i casi in cui essi attaccano animali erroneamente scambiati per selvaggina. Inoltre, non è significativo il comportamento specifico dell’animale.

Ai fini della responsabilità, ciò che rileva non è la condotta dell’animale in senso stretto, ma il fatto concreto che ha causato il danno, ossia la circostanza che l’incidente sia avvenuto a causa della sua presenza, senza considerare ulteriormente le sue azioni.

Per liberarsi da tale presunzione, non è sufficiente dimostrare di aver adottato la normale diligenza nella custodia dell’animale; è necessario provare il verificarsi di un caso fortuito. Questo implica che il danno debba essere causato da eventi estranei e non imputabili al proprietario, come nel caso in cui un cane riesca a liberarsi dalla catena per via di un incidente, ad esempio se questa si attorciglia intorno al collo (cfr. Alpa G., Responsabilità civile-Principi, Utet Giuridica, 2018).

Fauna selvatica come patrimonio dello Stato: indennizzo e risarcimento dei danni

Un quadro normativo particolare riguarda invece la fauna selvatica, considerata patrimonio indisponibile dello Stato, non più res nullius suscettibile di occupazione. L’abbattimento di animali selvatici, oltre alle sanzioni previste per eventuali abusi collegati all’attività venatoria, determina il diritto dello Stato al risarcimento dei danni.

Quanto al danno provocato dalla fauna selvatica agli agricoltori, viene riconosciuto un indennizzo piuttosto che un vero e proprio risarcimento, considerando che si tratta del risultato di un’attività lecita, benché dannosa. Tuttavia, nel caso in cui la pubblica amministrazione sia responsabile di atti illeciti oppure dimostri comportamenti negligenti, diventa necessario procedere con un risarcimento vero e proprio per la violazione del diritto soggettivo della parte danneggiata.

Conclusioni

Nel sistema dell’art. 2052 c.c. la regola è chiara: i danni causati dall’animale gravano su chi ne trae utilità e ne sopporta il rischio, con un’esimente limitata al caso fortuito. La giurisprudenza, nel valorizzare la “presenza” dell’animale quale fattore causale e nel circoscrivere il trasferimento della responsabilità al solo effettivo uso, conferma un modello di tutela forte del danneggiato. Resta distinto il regime della fauna selvatica, dove l’ordinaria logica indennitaria può cedere il passo al risarcimento pieno quando emergano condotte illecite o colpose della pubblica amministrazione.

Laureanda in Giurisprudenza presso l’Università di Foggia e tutor di diritto romano presso il medesimo ateneo. Alla pratica forense anticipata nel settore penalistico affianca attività di ricerca in ambito storico-giuridico. I suoi principali interessi riguardano il diritto romano, l’evoluzione dei concetti di responsabilità e la tutela della persona nell’ordinamento contemporaneo, con particolare attenzione alle dinamiche della comunicazione online.

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