
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 652/2026 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), torna sul tema dell’onere della prova nella responsabilità sanitaria. La decisione nasce da una caduta avvenuta durante lo spostamento di una paziente gravemente invalida con un sollevatore. La pronuncia chiarisce cosa deve provare il paziente sul nesso causale e quali limiti operano quando, a processo avanzato, cambia la ricostruzione dell’inadempimento. Il “Manuale pratico operativo della responsabilità medica”, di Giuseppe Cassano, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari.
I fatti
Una signora, gravemente invalida al 100% (perché affetta da encefalite infantile, ritardo grave e tetraparesi spastica) e ricoverata da oltre 10 anni presso una struttura sanitaria, subiva una caduta durante uno spostamento all’interno di detta struttura.
In particolare, in considerazione delle sue condizioni fisiche, gli spostamenti della paziente avvenivano soltanto su sedia a rotelle e grazie all’intervento del personale sanitario attraverso l’uso di un sollevatore che la spostasse dal letto alla sedia a rotelle e viceversa. Nell’aprile 2019, durante una manovra di spostamento effettuata mediante il sollevatore, la paziente cadeva a terra, subendo una ferita lacero contusa con trauma cranico e una frattura al femore sinistro.
In considerazione di ciò, l’amministratore di sostegno della paziente adiva il tribunale di Milano, sostenendo che la caduta della propria amministrata era stata causata dal cedimento del sollevatore e chiedendo conseguentemente la condanna della struttura sanitaria dove la stessa era ricoverata al risarcimento dei danni fisici subiti dalla paziente (quantificati nella misura del 12-13% dell’integrità psicofisica, oltre alla invalidità temporanea) nonché di quelli patrimoniali (consistenti nelle spese sostenute per la perizia medico-legale conseguente al sinistro).
La struttura sanitaria convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa risarcitoria invocata dalla paziente attrice.
Le valutazioni del Tribunale
Il Tribunale di Milano ha esaminato la domanda risarcitoria della paziente, affrontando il tema dell’onere della prova in materia di responsabilità sanitaria.
Secondo il giudice, in tali casi, il paziente è gravato dall’onere di provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e deve altresì allegare l’inadempimento della struttura sanitaria danneggiante che sia astrattamente idoneo a provocare il danno che egli lamenta.
Onere del paziente: contratto, danno e allegazione dell’inadempimento
Pertanto, nelle fattispecie di responsabilità medica, non è rilevante qualunque tipo di inadempimento, ma soltanto l’inadempimento che costituisce causa efficiente del danno o comunque una sua concausa. Ciò significa che il paziente non può allegare un inadempimento della struttura sanitaria genericamente dedotto oppure un qualunque inadempimento che si sia effettivamente verificato, ma deve allegare soltanto l’inadempimento che astrattamente è stato in grado di produrre il danno che egli lamenta.
In ragione di ciò, grava sul paziente l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra detto inadempimento (e quindi la condotta del sanitario) e il danno lamentato: in altri termini, il paziente deve provare che, secondo il criterio del “più probabile che non”, la condotta del sanitario è stata causa del danno.
Nel caso in cui la causa del danno rimanga assolutamente incerta, la domanda del paziente dovrà quindi essere rigettata (per mancata prova della sussistenza del suddetto nesso di causalità).
Inadempimento rilevante e prova del nesso causale
I principi in tema di onere della prova nella materia della responsabilità medica, poi, stabiliscono che, dopo che il paziente danneggiato avrà assolto il suddetto onere sul medesimo gravante, spetterà alla struttura sanitaria danneggiante assolvere al proprio onere probatorio, dimostrando che la medesima e il proprio personale hanno osservato le leges artis e che la causa che ha reso la prestazione sanitaria non conforme ai canoni di professionalità dovuto non è a loro imputabile.
La prova liberatoria della struttura sanitaria
In altri termini, la struttura sanitaria dovrà dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per il verificarsi di una causa imprevedibile e inevitabile che non ha permesso di eseguire in maniera esatta detta prestazione richiesta alla struttura sanitaria.
Infine, il giudice ha ricordato che i fatti costitutivi della domanda attorea possono essere effettuati soltanto fino al momento in cui non maturano le preclusioni assertive nel giudizio. Pertanto, la modifica della domanda iniziale, nella misura in cui comporta la modifica dei fatti costitutivi su cui la medesima si fonda, deve ritenersi inammissibile se compiuta dopo la prima memoria istruttoria.
La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice, ha ritenuto che la paziente (oltre alla prova del titolo contrattuale) avesse allegato l’inadempimento della struttura sanitaria consistente nella omessa manutenzione del sollevatore e correlato detto inadempimento, dal punto di vista causale, con la caduta della paziente medesima.
In particolare, l’attrice ha indicato nell’atto introduttivo del giudizio che la struttura sanitaria convenuta non aveva manutenuto e curato il macchinario utilizzato per lo spostamento della paziente e aveva poi precisato nella prima memoria istruttoria le censure all’operato della controparte.
Tuttavia, la CTU che è stata svolta in giudizio ha invece dimostrato che il macchinario utilizzato dalla struttura sanitaria per sollevare la paziente ha correttamente funzionato il giorno della caduta e che il medesimo era stato correttamente manutenuto della convenuta e non presentava vizi o difetti visibili.
L’esito della CTU: funzionamento regolare e manutenzione adeguata
Infine, il giudice ha esaminato le nuove circostanze, in punto di nesso di causalità, dedotte dall’attrice nella comparsa conclusionale.
In particolare, nella propria comparsa conclusionale, la paziente aveva preso atto degli esiti della CTU ed aveva proposto una diversa ricostruzione del nesso di causalità tra condotta della struttura sanitaria ed evento dannoso, adducendo che la caduta della paziente era stata cagionata da una maldestra manovra da parte degli operatori dipendenti della struttura sanitaria medesima.
Secondo il giudice, la nuova ricostruzione del nesso di causalità da parte della paziente, configurando la contestazione di un nuovo inadempimento a carico della struttura sanitaria, sostanzia una modifica dei fatti costituitivi della domanda che incide sulla causa petendi e che pertanto è inammissibile in quanto effettuata dopo che erano spirati i termini delle preclusioni assertive che sono fissate con la prima memoria istruttoria.
In considerazione di tutto quanto sopra, il giudice ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dall’attrice proprio per mancata prova del nesso di causalità tra la condotta inadempiente imputata alla convenuta e il danno subito dalla paziente.











