Contributi minimi Cassa Forense 2026: avvisi online, scadenze e pagamenti

Dall’11 febbraio 2026 sono disponibili nell’area riservata di Cassa Forense (nel sito istituzionale www.cassaforense.it) gli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo per l’anno 2026. Gli iscritti possono generare e stampare gli avvisi accedendo al portale, nella sezione “Accessi riservati/posizione personale”, utilizzando codice meccanografico e PIN. Per i pensionati (con decorrenze pensionistiche fino al 2025 comprese) permane l’obbligo del contributo minimo integrativo nelle prime tre rate, oltre al contributo di maternità che verrà richiesto con la quarta rata.

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Calendario scadenze: le date da segnare

Per il 2026 le scadenze delle prime tre rate sono fissate a:

  • 28 febbraio 2026

  • 30 aprile 2026

  • 30 giugno 2026

La quarta rata sarà resa disponibile più avanti, in prossimità della scadenza del 30 settembre 2026. Con l’ultima rata verrà riscosso anche il contributo di maternità, in un’unica soluzione, insieme alla tranche finale della contribuzione minima obbligatoria.

Come si paga: PagoPA o F24 (scelta unica e irrevocabile)

Cassa Forense consente il pagamento tramite:

  • avvisi PagoPA, oppure

  • modello F24.

La scelta non vale “per singola rata”: si applica a tutte e quattro le rate dei contributi minimi 2026 ed è irrevocabile. In pratica, una volta scelto il canale, l’impostazione resta la stessa fino al saldo annuale.

F24 con compensazione: cosa fare in concreto

Se l’iscritto intende utilizzare il modello F24 in compensazione (ad esempio con crediti verso l’Erario o crediti per patrocinio a spese dello Stato), occorre procedere tramite i canali telematici Entratel/Fisconline, utilizzando F24WEB.

Operativamente:

  • vanno riportati integralmente i dati dell’F24 personalizzato predisposto da Cassa Forense (sezione “Enti previdenziali”);

  • nella sezione “Erario” si indica il codice tributo e l’importo del credito che si intende compensare.

Contributo minimo soggettivo 2026: importi e riduzione per i “primi sei anni”

Per il 2026 l’importo del contributo minimo soggettivo è:

  • € 2.790 (misura intera)

  • € 1.395 (misura ridotta)

La riduzione al 50% si applica, in sintesi, ai primi sei anni di iscrizione quando la prima iscrizione decorre prima del compimento del 35° anno.

Due chiarimenti utili:

  • la percentuale dell’eventuale contributo dovuto in autoliquidazione resta invariata;

  • il versamento nella misura ridotta non penalizza l’annualità: l’anno viene comunque riconosciuto per intero ai fini previdenziali.

Chi beneficia della riduzione può, inoltre, integrare entro 12 anni dalla prima iscrizione l’ulteriore 50% relativo alle singole annualità, così da incrementare il proprio montante individuale.

Infine, il contributo minimo soggettivo cessa dall’anno solare successivo a quello in cui si matura il diritto a pensione.

Contributo minimo integrativo: misura e soggetti obbligati

Per il 2026 il contributo minimo integrativo è fissato in:

  • € 355 (misura intera)

  • € 177,50 (misura ridotta)

Anche qui la riduzione per i primi sei anni opera per chi si è iscritto per la prima volta prima dei 35 anni. Resta ferma la disciplina dell’eventuale autoliquidazione con la maggiorazione nella misura del 4%.

Sul piano soggettivo, è importante ricordare che il contributo minimo integrativo resta dovuto anche dai pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività professionale.

Contributo di maternità ed esonero temporaneo: due profili da non trascurare

Il contributo di maternità verrà richiesto con la quarta rata (scadenza 30 settembre) e il relativo importo sarà definito con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione e approvazione ministeriale.

Per i pensionati di vecchiaia è previsto che il versamento possa avvenire:

  • alla scadenza ordinaria, oppure

  • tramite trattenuta sui ratei mensili di pensione, se già richiesta con l’apposito modulo disponibile nella sezione Modulistica – Contributi.

Esonero temporaneo: quando si può chiedere

Il Regolamento Unico della Previdenza Forense contempla la possibilità, in specifici casi, di richiedere un esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo:

  • per un solo anno nell’intero arco di iscrizione, mantenendo valida l’annualità ai fini pensionistici;

  • nei casi di maternità o adozione, l’esonero può essere richiesto fino a tre anni.

Attenzione però: anche in caso di esonero dal minimo soggettivo, restano dovuti:

  • contributo minimo integrativo,

  • contributo di maternità,

  • contributi percentuali da autoliquidazione (Modello 5).

La domanda va presentata telematicamente entro il 30 settembre dell’anno di riferimento tramite “Accessi riservati – posizione personale – istanze on line”.

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