
Con la Risposta n. 24/2026 l’Agenzia delle Entrate (puoi leggerla cliccando qui) è intervenuta sul tema, molto attuale, delle forme di collaborazione tra professionisti e della loro compatibilità con il regime forfetario. L’interpello riguarda una “rete pura tra professionisti” costituita come rete-contratto ex art. 12, comma 3, l. n. 81/2017, finalizzata anche alla gestione comune di personale dipendente mediante codatorialità. Il quesito è se la partecipazione alla rete possa integrare la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), l. n. 190/2014. L’Amministrazione chiarisce che, nelle condizioni descritte, l’adesione alla rete-contratto non determina di per sé l’uscita dal regime, restando però decisivi la concreta attuazione del progetto e l’assenza di un’aggregazione sostanzialmente riconducibile a una società di fatto.
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Il caso
La questione trae origine dall’istanza di interpello presentata da una dottoressa, in regime forfetario dall’anno d’imposta 2024, intenzionata ad avviare una collaborazione con altri colleghi medici tramite una rete-contratto. Il progetto prevede la costituzione di una rete “pura” tra professionisti, dotata di un programma comune, che consenta ai partecipanti di ricorrere all’istituto della codatorialità per l’impiego di lavoratori dipendenti.
In particolare, uno dei medici retisti sarebbe individuato come soggetto responsabile degli adempimenti amministrativi e della gestione del rapporto di lavoro, con addebito pro quota agli altri retisti dei costi riferibili all’effettivo utilizzo del personale, senza remunerazione aggiuntiva per l’attività di gestione.
Il dubbio interpretativo riguarda se tale partecipazione integri la causa ostativa del regime forfetario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), l. n. 190/2014 (partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllo di S.r.l./associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quella del contribuente).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La ratio della causa ostativa del comma 57, lettera d)
L’Agenzia richiama la finalità della norma: prevenire artificiosi frazionamenti dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, in particolare, evitare che redditi della medesima categoria, imputabili al medesimo soggetto e conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, vengano assoggettati a regimi diversi. L’effetto “segregativo” che il legislatore intende contrastare è quello della creazione di schermi organizzativi (società/associazioni o strutture controllate) attraverso cui spostare materia imponibile verso il regime forfetario.
Rete-contratto e imputazione dei redditi
In questo quadro, la rete-contratto si distingue da altre forme aggregative perché non determina, di regola, la nascita di un autonomo soggetto passivo: l’adesione al contratto di rete non estingue né modifica la soggettività tributaria dei partecipanti e non attribuisce alla rete una propria soggettività fiscale. Nella rete-contratto la titolarità di beni, diritti e obblighi resta in capo ai singoli retisti (quota parte), e ciascun partecipante imputa al proprio reddito costi e ricavi realizzati per l’attuazione del programma di rete secondo le regole ordinarie. Ne deriva, sul piano fiscale, una trasparenza sostanziale: non si crea un distinto centro di imputazione del reddito rispetto al professionista.
Applicazione al caso della rete tra professionisti e codatorialità
Applicando tali principi (mutatis mutandis) alle reti-contratto tra esercenti arti e professioni, l’Agenzia ritiene che, poiché le singole operazioni restano direttamente imputate ai professionisti retisti che le pongono in essere, la rete-contratto non “esercita” un’attività economica riconducibile a quella dei partecipanti in modo tale da produrre il frazionamento che la causa ostativa mira a impedire. Nel caso prospettato, inoltre, l’addebito pro quota dei costi del personale, in funzione dell’utilizzo effettivo e senza remunerazione aggiuntiva per il retista incaricato della gestione, rafforza la lettura della rete come strumento organizzativo e non come soggetto interposto produttivo di reddito.
Esito dell’interpello e cautele operative
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete “pura” tra professionisti, costituita in forma di rete-contratto, non integra di per sé i presupposti della causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), l. n. 190/2014. L’istante può quindi aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti e l’assenza di ulteriori cause di esclusione.
Il chiarimento è tuttavia condizionato alla concreta configurazione del rapporto così come rappresentata nell’istanza. L’Agenzia avverte che, qualora l’attività svolta tramite la rete-contratto risultasse, nei fatti, qualificabile come esercizio di una società di fatto (equiparata alle società in nome collettivo), la causa ostativa tornerebbe a operare con conseguente fuoriuscita dal regime. In termini operativi, la coerenza tra modello contrattuale e prassi applicativa – inclusa la puntuale imputazione dei costi e la tracciabilità dei criteri di riparto – diventa il presidio essenziale per mantenere il beneficio forfetario.









