Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 97 D.lgs. 33/2025): profili di illegittimità e vuoto sul termine di consegna del ruolo

L’art. 97 del D.lgs. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione) prevede interessi “per ritardata iscrizione a ruolo” con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla consegna del ruolo all’Agente della riscossione. Questa scelta pone due ordini di problemi: (i) possibili incoerenze sistematiche con altre norme del T.U. sugli interessi; (ii) un vulnus applicativo, perché la disciplina non sembra fissare un termine certo entro cui l’Amministrazione debba consegnare il ruolo, con potenziale impatto sui tempi e sulle decadenze.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Gli interessi ex art. 97 del D.lgs. 33/2025: natura “moratoria”

L’art. 97 stabilisce che sugli importi dovuti a seguito di liquidazione/controllo formale o accertamento d’ufficio si applicano interessi dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla consegna del ruolo all’agente della riscossione, al tasso del 4% annuo.

Il punto delicato è la qualificazione della loro natura. La decorrenza agganciata alla scadenza del pagamento fa pensare a interessi moratori (interessi da ritardo). Tuttavia, l’impianto del T.U. contiene anche una disciplina degli interessi di mora collegata al mancato pagamento dopo la cartella (art. 111), che può far sorgere il dubbio di una sovrapposizione concettuale tra “interessi art. 97” e “interessi di mora post-cartella”.

In chiave ricostruttiva, le opzioni restano sostanzialmente due:

  • art. 97 come interesse moratorio “pre-cartella” (dalla scadenza al passaggio di consegna del ruolo);

  • art. 97 come interesse di diversa natura (compensativa): lettura però poco coerente con la struttura testuale della norma, che richiama espressamente la scadenza del pagamento (momento tipico della mora).

Il nodo non è solo terminologico: la qualificazione incide sulla coerenza con il sistema degli interessi e sul rischio di duplicazioni o di effetti impropri.

Profili di illegittimità degli interessi

La decorrenza anticipata al momento della consegna del ruolo contrasta con l’art. 88 del D.lgs

Il primo profilo critico è la asimmetria con la disciplina degli interessi dovuti al contribuente nei rimborsi. L’art. 88 T.U., in alcune ipotesi, fa decorrere gli interessi non dal pagamento (momento anteriore) ma da una data successiva (domanda di rimborso o altra decorrenza tipizzata). La ratio è evidente: evitare che maturino interessi “anticipati” in assenza di un momento procedimentale che attivi la pretesa.

Traslando il ragionamento sull’art. 97, si può sostenere che gli interessi a carico del contribuente dovrebbero iniziare a maturare al più dalla consegna del ruolo (inizio effettivo della fase di riscossione), non già prima, soprattutto se il contribuente paga prima che la pretesa entri nella fase esattiva. In questa prospettiva, la decorrenza anticipata rischia di porsi in tensione con un principio di ragionevolezza e di simmetria del sistema.

La strumentalità dell’Ente Agenzia Riscossione rispetto all’Ente Agenzia Entrate: unicità del procedimento

Un secondo argomento è di tipo sistematico-organizzativo: Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione operano in un rapporto di strumentalità, tale per cui la consegna del ruolo non sarebbe l’avvio di un “nuovo” procedimento distinto, ma una fase del medesimo percorso impositivo/esattivo.

Se la consegna del ruolo è una fase interna di un procedimento unitario, allora anticipare la produzione di interessi fino a un momento che precede l’attivazione della fase esattiva (in cui il contribuente riceve la cartella) può risultare discutibile: il “ritardo” del debitore è pienamente percepibile e giuridicamente presidiato quando la pretesa è portata nella sede propria di riscossione e, in particolare, quando il contribuente è messo nelle condizioni operative di adempiere in quella fase.

L’art. 118 del D.lgs.: gli interessi decorrono sulle somme la cui riscossione sia stata sospesa (e non sul debito anteriore all’avvio della riscossione)

L’art. 118 T.U. viene richiamato per evidenziare che la norma parla di interessi sulle somme la cui riscossione è stata sospesa. Qui il punto è terminologico ma sostanziale: “riscossione” evoca la fase esattiva, che si innesta tipicamente con la consegna del ruolo e la successiva attività dell’agente.

Ne deriva un possibile argomento a contrario: se il T.U. ancora gli interessi alla “riscossione” nelle ipotesi di sospensione, allora appare incoerente far decorrere interessi “da ritardo” in un tratto temporale anteriore all’avvio della riscossione stessa, come accade con l’art. 97.

Necessità di fissazione di un termine entro cui il ruolo deve essere consegnato all’Agenzia Riscossione: vulnus normativo

Anche volendo ritenere legittima la struttura dell’art. 97, resta un problema operativo: la disciplina non sembra fissare un termine certo entro cui l’ufficio deve consegnare il ruolo all’agente della riscossione (art. 100 si concentra sulle modalità).

L’assenza di un termine produce due effetti potenzialmente distorsivi:

  1. interessi “variabili” in base al tempo interno dell’amministrazione: più si ritarda la consegna, più si estende il periodo su cui maturano interessi pre-ruolo, con una dinamica che può dipendere da fattori organizzativi e non dalla condotta del contribuente;

  2. ricadute sulle decadenze: se la cartella deve essere notificata entro termini decadenziali (art. 101), ma tali termini decorrono nella pratica dopo la consegna del ruolo, il ritardo nella consegna rischia di tradursi in uno slittamento sostanziale del momento di attivazione della fase esattiva, con effetti indiretti sul divieto di proroga dei termini (richiamato in relazione allo Statuto del contribuente).

In sintesi, il “vulnus” non è solo teorico: senza un termine di consegna, l’assetto dell’art. 97 rischia di alimentare incertezza e contenzioso, perché la misura economica (interessi) e la scansione procedimentale vengono influenzate da tempi non tipizzati.

Considerazioni conclusive

L’art. 97 del D.lgs. 33/2025, nella parte in cui anticipa la decorrenza degli interessi fino a un momento precedente alla consegna del ruolo, solleva profili critici di coerenza interna con il T.U. (in particolare in relazione a logiche e lessico della “riscossione” e alla disciplina degli interessi in altre fattispecie). A ciò si aggiunge un problema pratico rilevante: l’assenza di un termine per la consegna del ruolo rischia di amplificare l’impatto dell’art. 97 in modo dipendente da tempi amministrativi, con possibili ricadute anche sul sistema delle decadenze. Un intervento chiarificatore, interpretativo o normativo, sul dies a quo e sul termine di consegna appare, quindi, essenziale per ricondurre la disciplina a maggiore prevedibilità e coerenza sistematica.

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