Il trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto nel distacco internazionale – Commento alla Risposta dell’AdE n. 1/2026

L’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta n. 1/2026 (puoi leggerla cliccando qui), torna a occuparsi di una questione di particolare rilevanza pratica e giuridica: l’individuazione del Paese avente la potestà impositiva su somme erogate in sede di conciliazione a un dirigente licenziato dopo un periodo di lavoro svolto in parte in Italia e in parte all’estero (nel caso di specie, in Finlandia). La questione affrontata riguarda la corretta applicazione degli artt. 3, 17 e 23 del TUIR, unitamente al coordinamento con le norme convenzionali per evitare le doppie imposizioni, in una fattispecie caratterizzata dalla residenza fiscale estera del percettore al momento della cessazione del rapporto.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Il caso

La vicenda trae origine da un rapporto di lavoro con un dirigente, assunto da una società italiana (Istante) nel 2019 con anzianità convenzionale al 2004. La società aveva inviato il dirigente in distacco in Finlandia presso una consociata estera dal 1° gennaio 2022.

In seguito al licenziamento per soppressione del posto nel 2024 e alla successiva impugnazione, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione prevedendo la corresponsione di due diverse tipologie di emolumenti:

  1. Una indennità sostitutiva del preavviso di 420.000,00 euro, ripartita pro-quota tra la società italiana e quella finlandese in base ai giorni di attività prestata in ciascuno Stato.
  2. Una indennità per la cessazione del rapporto e del distacco di 930.000,00 euro, posta interamente a carico della consociata finlandese.

La società istante chiedeva conferma che le somme erogate dalla società finlandese fossero escluse da imposizione in Italia, in quanto riferibili a un soggetto non residente e derivanti da attività svolte all’estero.

Il principio cardine dell’interpello

In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio cardine dell’interpello: l’Amministrazione non può accertare in questa sede l’effettiva residenza fiscale del contribuente, che rimane una valutazione fattuale demandata alla sede di accertamento.

Il parere si fonda, dunque, sul presupposto che il dirigente sia effettivamente residente in Finlandia. Secondo l’ordinamento nazionale, per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR).

In merito alle indennità percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a, TUIR), l’art. 23, comma 2, lett. a) del TUIR stabilisce un criterio di collegamento specifico: esse si considerano prodotte in Italia se corrisposte da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Ne consegue che:

  • La quota di indennità di preavviso corrisposta dalla società italiana (362.880,00 euro) è soggetta a tassazione in Italia mediante ritenuta d’acconto, essendo erogata da un sostituto d’imposta residente.
  • Le somme versate dalla società finlandese(la restante quota di preavviso e l’indennità di cessazione), priva di stabile organizzazione in Italia, non risultano imponibili secondo la norma interna.

L’integrazione tra diritto interno e convenzionale

Il parere prosegue analizzando l’integrazione tra diritto interno e convenzionale, principio sancito dall’art. 169 del TUIR e dall’art. 75 del d.P.R. n. 600/1973. Nel caso specifico, viene richiamata la Convenzione tra Italia e Finlandia del 1983.

L’Agenzia osserva che, mancando nelle Convenzioni (incluso il Modello OCSE) una disposizione specifica per gli emolumenti di fine rapporto, questi vengono ricondotti alla disciplina dell’articolo 15, relativo al lavoro dipendente.

Il criterio guida, supportato dal Commentario OCSE, prevede che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione del rapporto per il lavoro svolto prima dell’interruzione sia imponibile nello Stato in cui l’attività è stata effettivamente esercitata. Questo approccio “pro-quota” garantisce che la potestà impositiva segua l’effettivo luogo di svolgimento della prestazione lavorativa a cui l’indennità è riferibile.

La decisione

Alla luce del coordinamento normativo, l’Agenzia delle Entrate conclude per la tassabilità in Italia della sola parte di indennità riferita al periodo di lavoro svolto sul territorio nazionale e corrisposta dall’istante. Tale somma deve essere assoggettata a tassazione separata e il datore di lavoro italiano è tenuto a operare la ritenuta alla fonte in qualità di sostituto d’imposta. Resta confermata la non imponibilità in Italia per le somme erogate dalla consociata estera, relative a un periodo in cui il lavoratore prestava la propria attività esclusivamente a favore della società finlandese ed era ivi residente.

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