Successioni e donazioni: ecco cosa cambia con il DDL “semplificazioni”

La legge cd. “semplificazioni 2025”, approvata in via definitiva dal Parlamento, ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica alcuni articoli del codice civile in materia di successioni e donazioni. L’intervento normativo intende sbloccare il mercato degli immobili di provenienza donativa, sostituendo l’obbligo di restituzione in natura con un meccanismo di indennizzo economico per il legittimario leso. Al contempo, vengono semplificati gli iter per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, rafforzando la certezza del diritto e l’affidamento dei terzi. La disciplina si estende anche ai beni mobili registrati (es. autoveicoli, navi, aeromobili), ampliando l’ambito applicativo della riforma.

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Manuale pratico per la successione ereditaria e le donazioni

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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.

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Una riforma attesa

Il DDL che reca “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, collegato alla manovra di finanza pubblica, ha definito il suo iter parlamentare in tempi rapidi, rispecchiando l’urgenza di introdurre misure a sostegno della semplificazione normativa e della certezza dei rapporti giuridici.

Pur avendo ottenuto l’ok definitivo del Parlamento, la legge non risulta ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e perciò non risulta ancora efficace. L’attenzione degli operatori del diritto si concentra in particolare sul Titolo II, Capo I, che interviene su disposizioni del codice civile con l’obiettivo esplicito di agevolare la circolazione giuridica dei beni. In questo contesto, emergono in particolare l’articolo 44, riguardante le donazioni, e l’articolo 41, relativo all’accettazione di eredità. L’entrata in vigore avverrà solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, momento dal quale decorreranno i termini previsti per il regime transitorio.

Articolo 44, il passaggio dalla restituzione all’indennizzo

La modifica più dirompente per il mercato immobiliare è contenuta nell’articolo 44, rubricato “Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”.

La norma interviene sul regime delle restituzioni conseguenti all’azione di riduzione, applicandosi alle donazioni di beni immobili e mobili registrati, con l’obiettivo di garantire la certezza dei traffici giuridici e l’affidamento dei terzi, sostituendo il sistema che, in determinate condizioni, consentiva l’esperimento dell’azione di riduzione con la potenziale restituzione del bene e immobile alla massa ereditaria, attraverso un nuovo modello basato sull’indennizzo economico del legittimario leso.

Il legislatore muove dalla constatazione che l’attuale disciplina (articoli 561 e 563 c.c.) ha di fatto “bloccato il mercato dei beni provenienti da donazione” a causa dei timori degli acquirenti, i quali rischiavano di vedere travolto il proprio acquisto dall’eventuale azione di riduzione promossa dagli eredi legittimi. La riforma, come messo in evidenza nella relazione illustrativa, intende sbloccare questo segmento di mercato, con positive ricadute finanziarie, in particolare per l’accesso al credito.

La riforma incide anche sull’art. 2652 c.c., spostando le domande di riduzione delle donazioni dal n. 8 al n. 1 e riducendo da 10 a 3 anni il termine per le disposizioni testamentarie.

Novelle al regime dei pesi e dell’ipoteca (art. 561 c.c.)

L’articolo 44 del testo approvato novella l’articolo 561 del codice civile, in tema di restituzione degli immobili.

  • Prima della riforma: la regola generale prevedeva che gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione fossero liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario li avesse gravati. Pesi e ipoteche restavano efficaci solamente se la riduzione fosse stata domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per il minor valore, a condizione che la domanda fosse stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.
  • Dopo la riforma: il nuovo art. 561 c.c. stabilisce un cambio di paradigma: i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti restano efficaci. Il donatario è ora obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui tale indennizzo sia necessario per integrare la quota ad essi riservata. Viene, in sostanza, introdotto un regime semplificato che rimuove l’incertezza ventennale, in favore della stabilità dei diritti dei terzi.

Sono inoltre coordinati gli effetti dell’insolvenza del donatario e del perimento della cosa donata (art. 562 c.c.), per assicurare la tutela del legittimario anche in tali ipotesi.

Azione contro i terzi acquirenti e tutela dell’affidamento (art. 563 c.c.)

La riforma incide in modo incisivo sull’azione di restituzione esperibile contro i terzi acquirenti (art. 563 c.c.).

  • Prima della riforma: il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, poteva chiedere la restituzione dell’immobile donato e alienato a terzi, a condizione che non fossero trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.
  • Dopo la riforma: in virtù delle modifiche, non può essere più richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l’atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. I legittimari mantengono solo un diritto di credito per ottenere la compensazione in denaro dal donatario nel limite necessario per integrare la quota riservata. Se il donatario risulta insolvente e ha ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto di compensazione si estende all’avente causa, nei limiti del vantaggio da questi conseguito.

L’intervento, spostando il focus della tutela dalla restituzione in natura all’indennizzo monetario, favorisce palesemente la velocità e la sicurezza delle transazioni immobiliari, disinnescando la “bomba” della possibile riduzione ventennale.

Regime transitorio

L’articolo 44 reca pure un regime transitorio per l’operatività delle novelle. Le modifiche si applicano alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per quelle anteriori, valgono le regole previgenti solo se entro sei mesi si notificano e trascrivono domanda di riduzione o atto stragiudiziale di opposizione.

In altre parole, le disposizioni previgenti si applicano, invece, alle successioni aperte prima, ma solamente ove ricorra una delle seguenti condizioni, da adempiere entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in disamina:

  • la domanda di riduzione della donazione è già stata notificata e trascritta;
  • la domanda di riduzione della donazione è notificata e trascritta entro i sei mesi;
  • i legittimari notificano e trascrivono, entro i sei mesi, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione verso il donatario ovvero i suoi aventi causa.

Decorsi sei mesi senza che siano stati effettuati adempimenti siffatti, le nuove disposizioni si applicano anche alle successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge in commento.

Articolo 41: semplificazione dell’accettazione di eredità

In ambito successioni, l’articolo 41 interviene sul regime di trascrizione dell’accettazione di eredità, novellando l’articolo 2648 del codice civile. L’obiettivo è disciplinare le modalità di trascrizione nelle ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, ovvero di acquisto della qualità di erede a seguito di accettazione avvenuta con beneficio d’inventario.

  • Prima della riforma: la trascrizione dell’accettazione (obbligatoria per i diritti reali su beni immobili) avveniva sulla base di una dichiarazione del chiamato contenuta in atto pubblico o scrittura privata autenticata. La trascrizione dell’accettazione tacita (derivante da un atto che presuppone la volontà di accettare, art. 476 c.c.) era spesso un punto critico.
  • Dopo la riforma: la nuova disposizione consente in modo esplicito la trascrizione nei registri immobiliari dell’accettazione di eredità nelle ipotesi in cui questa sia avvenuta:

– tramite un atto che abbia dato luogo all’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’articolo 476 c.c.;

– per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice conseguente all’omesso compimento dell’inventario ovvero alla mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini contemplati dall’articolo 485 c.c.

Questa modifica offre un notevole snellimento burocratico, fornendo una base normativa certa per la trascrizione anche quando la volontà di accettare non sia stata esplicitata in forma solenne, bensì si sia manifestata tramite comportamenti concludenti ovvero presunzioni di legge. Ciò contribuisce a rendere più rapida e certa la continuità delle trascrizioni, elemento fondamentale per la circolazione immobiliare.

Certezza giuridica e mercato

Le modifiche apportate dalla legge cd. semplificazioni al diritto successorio e donativo costituiscono una riforma epocale. Tramite le disposizioni normative contenute nell’articolo 44 il legislatore ha operato un netto bilanciamento tra la tutela della quota di legittima e la certezza del diritto in favore dei terzi acquirenti, prediligendo l’indennizzo pecuniario alla restituzione in natura quale strumento primario per la reintegrazione della lesione. Questo intervento è destinato a riattivare il mercato immobiliare dei beni di provenienza donativa.

Unitamente alle semplificazioni sulla trascrizione dell’accettazione di eredità (art. 41), la riforma rafforza in modo significativo l’affidamento dei terzi e la fluidità del sistema di trasferimento dei diritti reali, principiando una nuova stagione per l’ordinamento in materia di liberalità e successioni. Inoltre, viene modificato l’art. 2652 c.c., spostando le domande di riduzione delle donazioni dal n. 8 al n. 1 e riducendo da dieci a tre anni il termine per le disposizioni testamentarie, rafforzando la certezza delle trascrizioni.

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche.

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