Il sistema sanzionatorio giuscontabile pubblico e la tutela avanzata di valori costituzionali

Il presente contributo analizza in chiave sistemica il regime sanzionatorio giuscontabile pubblico italiano, con particolare riferimento alla sua evoluzione normativa e giurisprudenziale e alla funzione di tutela dei valori costituzionali. La responsabilità amministrativa viene interpretata come istituto polifunzionale, capace di integrare finalità risarcitorie e sanzionatorie, in un quadro che valorizza la sana gestione delle risorse pubbliche e il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3, comma 2, della Costituzione.

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Come cancellare i debiti fiscali

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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

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Premessa

La responsabilità amministrativa si configura quando un agente pubblico viola i doveri di diligenza, perizia e prudenza, arrecando un danno patrimoniale alla P.A. Tale responsabilità, distinta da quella contabile, ha ricevuto una qualificazione giuridica complessa: non più solo risarcitoria, ma anche sanzionatoria. La giurisprudenza, a partire dalle sentenze della Consulta del 1998, ha riconosciuto la natura polifunzionale dell’istituto, che integra la reintegrazione patrimoniale con la funzione deterrente, anche in assenza di danno concreto.

La sana gestione delle risorse pubbliche e l’art. 3, comma 2, Cost.

Il legislatore ha introdotto ipotesi di responsabilità amministrativa tipizzata, con sanzioni pecuniarie e interdittive, per tutelare valori costituzionali come l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito. Il Codice di Giustizia Contabile ha previsto un procedimento snello per tali sanzioni, distinguendole dalla responsabilità risarcitoria. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno chiarito che la colpa grave è requisito essenziale per l’applicazione delle sanzioni. Il sistema sanzionatorio giuscontabile si orienta alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale, colpendo condotte contra legem anche in assenza di danno patrimoniale, con possibile concorso tra responsabilità risarcitoria e sanzionatoria.

Gli interventi normativi emergenziali

L’art. 21 del D.L. 76/2020 ha introdotto una significativa deroga al regime ordinario della responsabilità amministrativa, limitandola ai soli casi dolosi per condotte commissive, con l’obiettivo di superare la cosiddetta “paura della firma” e incentivare l’efficienza amministrativa. Tuttavia, tale misura ha sollevato forti dubbi di legittimità costituzionale, in particolare per la sua incidenza sulla tutela delle risorse del PNRR e sul rispetto del diritto euro-unitario. La norma ha escluso la responsabilità per condotte gravemente colpose, generando un vuoto di tutela e deterrenza che rischia di compromettere il buon andamento dell’amministrazione.

La giurisprudenza contabile ha evidenziato le criticità di tale disciplina, soprattutto nei casi di condotte miste, dove la componente omissiva prevalente può riattivare la responsabilità. In particolare, la Corte dei conti ha chiarito che, in presenza di condotte a formazione progressiva, la prevalenza della componente omissiva consente di superare lo scudo erariale, riaffermando la responsabilità per colpa grave. Inoltre, si è evidenziato il rischio di violazione del regolamento (UE) 2021/241, che impone agli Stati membri una tutela effettiva delle risorse europee, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa.

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Le prospettive dopo la sentenza n. 132/2024 della Corte Costituzionale

La sentenza n. 132 del 2024, depositata il 17 luglio (che puoi leggere cliccando qui), ha rappresentato un punto di svolta nel dibattito sulla responsabilità amministrativa. Pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la Consulta ha riconosciuto la necessità di una riforma equilibrata della responsabilità per colpa grave. Ha sottolineato che la responsabilità amministrativa svolge una funzione deterrente essenziale per il buon andamento dell’amministrazione, ma che un eccessivo carico di rischio sull’agente pubblico può generare amministrazione difensiva.

La Corte ha evidenziato il carattere composito dell’istituto, che integra funzioni risarcitorie, preventive e sanzionatorie, e ha ribadito che la responsabilità deve essere ancorata al danno subito, ma anche capace di prevenire comportamenti negligenti. Ha inoltre richiamato l’evoluzione del modello amministrativo verso una “amministrazione di risultato”, in cui l’agente pubblico è chiamato a operare con ampia discrezionalità in contesti complessi e mutevoli, aumentando il rischio di errore e la necessità di un bilanciamento normativo.

La disciplina provvisoria sul dolo e l’esigenza di una riforma organica

Secondo la Consulta, una disciplina provvisoria che limiti l’elemento soggettivo al dolo può essere non irragionevole, anche se indebolisce la funzione deterrente, in quanto radicata nella particolarità di uno specifico contesto in cui la tutela di fondamentali interessi di rilievo costituzionale richieda che l’attività amministrativa si svolga in modo tempestivo e senza alcun tipo di ostacoli, neppure di quelli che derivano dal timore di incorrere (al di fuori delle ipotesi dolose) nella responsabilità amministrativa. Ai punti 11. e 11.1 della sentenza n. 132/2024 si invoca una complessiva riforma della responsabilità amministrativa per la ricerca, a regime, di nuovi punti di equilibrio nella ripartizione del rischio

La Corte ha indicato alcune direttrici di riforma: tipizzazione della colpa grave, introduzione di limiti massimi di responsabilità, rafforzamento delle funzioni di controllo della Corte dei conti, esenzione da responsabilità per chi si conforma alle sue indicazioni, esclusione della responsabilità colposa per specifiche categorie di dipendenti pubblici e per atti particolarmente complessi. Ha inoltre evidenziato la necessità di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di responsabilità, proponendo una razionalizzazione del sistema. La sentenza invita il legislatore a modulare congiuntamente le misure di deterrenza e di protezione dell’agente pubblico, per evitare sia l’overdeterrence che l’underdeterrence, e garantire un equilibrio sostenibile tra efficienza e responsabilità.

Conclusioni

Una riduzione eccessiva della responsabilità amministrativa rischia di compromettere la buona amministrazione e aumentare i costi pubblici. La responsabilità giuscontabile, nella sua dimensione polifunzionale, resta uno strumento essenziale per la tutela dell’interesse pubblico e dei valori costituzionali. La ricerca di un equilibrio tra deterrenza e efficienza amministrativa deve guidare le future riforme, evitando derive impunitarie e garantendo una gestione responsabile delle risorse pubbliche.

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