
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14921/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), in materia di Iva, ha statuito che la violazione dell’obbligo di autofatturazione, onere esteso anche ai soggetti che assolvono l’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge, può ritenersi sussistente anche quando l’inosservanza degli adempimenti non incide in concreto sui versamenti e sulla determinazione dell’imponibile, ma realizza una violazione incidente sull’azione di controllo, impendendo all’amministrazione finanziaria di verificare l’applicazione del regime dell’inversione contabile.
Consiglio: il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, offre ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Come cancellare i debiti fiscali
Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.
Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.
Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
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Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
44.00 €
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Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.
I fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento sull’anno di imposta 2006 nei confronti della società Alfa. In particolare, l’atto contestava le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la rinuncia alla riscossione degli interessi su prestito da una propria controllata in operazioni infra-gruppo, violazioni in materia di Iva, cui si addizionavano sanzioni.
Nel dettaglio, le contestazioni interessavano rispettivamente: la deducibilità di costi per operazioni costituite con gli Emirati Arabi (realizzate in assenza della prova delle circostanze esimenti di cui all’art. 110 D.p.r. n.917/1986); l’omessa imputazione a redditi dei ricavi corrispondenti agli interessi attivi maturati su crediti concessi ad una società- controllata; ed infine, in tema di violazioni Iva, l’omessa emissione di fattura su operazioni di reverse charge e l’illegittima detrazione dell’imposta.
A seguito dell’infruttuoso esperimento dell’accertamento con adesione, entrambi i gradi di merito accoglievano parzialmente il ricorso della società contribuente, ritenendo adempiuto l’onere probatorio avente ad oggetto la sussistenza dell’esimente per le operazioni realizzate con Paesi – Black list; riconoscendo la vigenza della discrezionalità imprenditoriale rispetto all’esigibilità, o meno, degli interessi creditori ed in ultimo, ravvisando il carattere meramente formale delle violazioni consumate.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, proponeva ricorso per Cassazione, cui resisteva la società Alfa con controricorso.
I motivi del ricorso
L’Ufficio proponeva ricorso per la cassazione della sentenza tributaria d’appello, articolando le proprie doglianze in quattro motivi.
- Con il primo motivo, si prospetta censura ai sensi dell’ 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 e 11, D.p.r. n. 917/1986.
In altri termini, il collegio d’appello avrebbe mal governato le disposizioni che regolano la prova liberatoria nelle operazioni con Paesi black list, poiché non avrebbe sindacato l’effettiva esistenza ed operatività dell’imprenditore straniero.
- Con il secondo motivo, si contesta a sensi dell’ 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell‘art. 112 del medesimo codice di rito.
Nello specifico si lamenta che il Collegio non sia si pronunciato sul rilievo afferente al recupero di euro.3.941,60 per operazioni intercorse con Paesi black list.
- Con il terzo motivo, si profila censura ai sensi dell’ 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 96 del D.p.r. n. 917/1986.
Nel concreto si lamenta sia stata annullata la ripresa a tassazione relativa al credito per interessi su prestito a società controllata.
- Infine, con il quarto motivo, si lamenta la violazione/falsa applicazione dell’ 6, commi 1, 6 e 9-bis, D. lgs. n. 471/1997, nonché dell’art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472/1997.
In particolare, si lamenta che la sentenza contestata abbia ritenuto meramente formali le violazioni in tema di Iva, quali l’omessa fatturazione in reverse charge, ritenendo non applicabili le relative sanzioni.
Il principio di diritto reso dalla Corte di Cassazione
La Corte, accogliendo solo il secondo ed il quarto motivo del ricorso proposto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, suggella un nuovo approdo interpretativo in materia di autofattura per operazioni soggette al regime del reverse charge.
Sul punto, stabilisce che «in tema di Iva, l’obbligo di autofatturazione, di cui all’ art. 6, D.lgs. n. 471/1997, esteso anche a chi assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile (cd. reverse charge), soddisfa l’esigenza di evitare un pregiudizio, da valutarsi con giudizio ex ante, all’esercizio delle attività di controllo da parte degli organi all’uopo preposti, sicché la sua violazione può ritenersi sussistente anche quando l’inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell’imponibile” (Cass. n. 8283 del 2022) […]».
Ne discende, in termini analoghi, che «la violazione consistente nel trattare l’operazione come se fosse fuori campo Iva, con omissione dell’autofattura e delle conseguenti registrazioni e dichiarazioni, non costituisce una violazione meramente formale, atteso che, determinando un vulnus all’azione di controllo, impedisce all’amministrazione finanziaria di verificare l’applicazione del regime dell’inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell’imposta, sia pure mediante il meccanismo di compensazione proprio dell’inversione contabile, ed incide sui tempi di esercizio del diritto alla detrazione».