Plusvalenze calciatori e costi dei procuratori sportivi

La sentenza n. 8724/2025 della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione) consente di chiarire taluni aspetti problematici sul regime fiscale applicabile ad operazioni tipiche e ricorrenti delle società calcistiche professionistiche. Per quanto di interesse le fattispecie di che trattasi sono la ripresa a tassazione, ai fini IRAP, delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei contratti dei calciatori e la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi sostenuti per i servizi di intermediazione svolta dai procuratori sportivi. Il volume “Come cancellare i debiti fiscali”, a cura di Leonarda d’Alonzo, offre ai professionisti e ai contribuenti , imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Indice degli argomenti

Come cancellare i debiti fiscali

Come cancellare i debiti fiscali

Il presente volume vuole offrire ai professionisti ed ai contribuenti, imprese e privati, soluzioni difensive, anche alternative a quelle tradizionali, al fine di risolvere la situazione compromessa.

Sono raccolti tutti gli strumenti utili per una efficace difesa in ogni fase, dall’avvio dell’attività imprenditoriale o professionale al primo accertamento/atto impositivo, sino ai rimedi estremi post decadenza dalle ordinarie azioni difensive.
Il lavoro, aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali nazionali ed europee, analizza le contestazioni più frequenti, i vizi degli atti impositivi, del fermo amministrativo, dell’ipoteca e dei pignoramenti esattoriali e le relative soluzioni, attraverso il coordinamento della normativa speciale esattoriale alle previsioni amministrative, agli istituti civilistici, nonché alle norme penali (ad es. la sospensione disposta dal PM a seguito di denuncia per usura).
Al professionista viene offerto un quadro completo del suo perimetro d’azione, con l’indicazione puntuale delle circolari, dei provvedimenti e risposte della P.A., e dei vademecum e linee guida dei tribunali.

Leonarda D’Alonzo
Avvocato, già Giudice Onorario presso il tribunale di Ferrara e Giudice dell’Esecuzione in esecuzioni mobiliari, esecuzioni esattoriali mobiliari e immobiliari e opposizione all’esecuzione nella fase cautelare.

Leggi descrizione
Leonarda D’Alonzo, 2025, Maggioli Editore
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Il caso

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società calcistica di serie A due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, contestando principalmente due rilievi:

  • Omessa tassazione IRAP delle plusvalenze: L’Ufficio riteneva che le plusvalenze realizzate dalla società tramite la cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori (cd. cessione dei “cartellini”) dovessero concorrere alla formazione della base imponibile IRAP.
  • Indeducibilità costi per procuratori: L’Erario contestava la deducibilità, sia ai fini IRES che IRAP, degli oneri sostenuti dal club di calcio per compensare i procuratori sportivi, ritenendo che tali servizi fossero resi nell’interesse esclusivo dei calciatori e non della società, venendo meno il requisito di inerenza.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi della società, annullando gli accertamenti. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva gli appelli dell’Agenzia delle Entrate, riformando le decisioni di primo grado e confermando la legittimità dei rilievi fiscali.

La società calcistica proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi:

  • Primo Motivo: violazione dell’art. 5 D.Lgs. 446/1997. Si sosteneva che la cessione del contratto di un calciatore non costituisse cessione di un bene strumentale, ma di un contratto di lavoro, e che il corrispettivo dovesse qualificarsi come provento straordinario (voce E20 del conto economico secondo le norme FIGC), come tale escluso dalla base imponibile IRAP.
  • Secondo, Terzo e Quarto Motivo: riguardavano la ripresa sui costi dei procuratori. Si lamentava: a) il vizio di motivazione apparente della sentenza del giudice di seconde cure (secondo motivo); b) l’illegittimità della ripresa basata su presunzioni anziché su prove concrete (terzo motivo); c) la violazione delle norme sull’inerenza dei costi (art. 109 TUIR), sostenendo che le prestazioni dei procuratori fossero rese anche e soprattutto nell’interesse della società (quarto motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha fornito risposte distinte per i due principali rilievi.

  • Sulla tassabilità IRAP delle plusvalenze la Corte ha disatteso la tesi della società, confermando la tassabilità IRAP delle plusvalenze. Ha qualificato l’operazione di cessione del calciatore prima della scadenza contrattuale come una cessione di contratto (art. 1406 c.c.), il cui oggetto è il diritto all’utilizzo esclusivo della prestazione sportiva dell’atleta. Tale diritto, secondo la Corte, costituisce un bene immateriale strumentale, dotato di autonoma valutazione economica e ammortizzabile ai sensi dell’art. 103 TUIR. Ne consegue che  la sua cessione genera plusvalenze o minusvalenze che rientrano tra i componenti ordinari del reddito d’impresa e, per l’effetto, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 446/1997. Alla luce di ciò  ha ritenuto irrilevante, ai fini fiscali, la classificazione contabile suggerita dalla FIGC (proventi straordinari – voce E20), poiché la natura economica e la disciplina tributaria prevalgono sulle regole contabili settoriali. L’orientamento espresso è a conferma di numerosi precedenti sul tema (Cass. n. 661/2023, n. 2376/2023, n. 2144/2019, n. 5068/2024).
  • Sulla deducibilità dei costi dei procuratori la Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza del giudice del gravame meramente apparente. I giudici d’appello si erano limitati ad affermare che l’onere della prova sulla deducibilità era in capo alla società e non era stato assolto, senza però entrare nel merito della questione. La Commissione tributaria regionale  aveva omesso un’analisi concreta sulla tipologia dei contratti di mandato intercorsi con i procuratori, sull’identificazione del soggetto mandante (la società o il calciatore) e, soprattutto, sull’effettivo interesse perseguito tramite l’attività dell’intermediario. Questa disamina è fondamentale per valutare l’inerenza del costo all’attività d’impresa della società, requisito indispensabile per la deducibilità ai sensi dell’art. 109, comma 5, del TUIR. La mancanza di tale approfondimento rendeva la motivazione insufficiente e viziata.

Conclusioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8724/2025, ha parzialmente accolto il ricorso del club di calcio rigettando il motivo relativo alla tassabilità IRAP delle plusvalenze da cessione dei contratti dei calciatori, confermando che tali plusvalenze derivano dalla cessione di beni immateriali strumentali e concorrono ordinariamente alla formazione della base imponibile IRAP. Ha invece accolto il motivo relativo al vizio di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla deducibilità dei costi per i procuratori sportivi, ritenendo la motivazione del giudice di merito di secondo grado apparente e carente di un’analisi sull’inerenza di tali costi all’attività della società. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa al Giudice tributario di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla questione della deducibilità dei costi dei procuratori e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

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