Rassegna giurisprudenziale del 30 aprile

Questa rassegna si propone di esaminare le principali novità giurisprudenziali.

Separazione e prova per l’addebito: sono utilizzabili gli screen delle chat acquisiti senza consenso?

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 4530/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha affrontato una questione di rilievo in materia di separazione con addebito. La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito se gli screenshot delle conversazioni su Telegram e WhatsApp, contenenti indizi di una relazione extraconiugale, possano costituire valida prova per l’addebito, anche se acquisiti senza il consenso del coniuge interessato.

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La prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo

La presente nota analizza la pronuncia della prima Sezione Civile della Cassazione n. 10307/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della sentenza), in materia di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo. La sentenza desta interesse in quanto si concentra sulla qualificazione dei crediti sorti nelle more della fase di esecuzione del concordato omologato e sulla loro ammissibilità al passivo con privilegio rispetto agli altri creditori. Con il provvedimento vengono analizzati i criteri di “occasionalità” e “funzionalità” del credito rispetto alla procedura concorsuale, alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite.

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Responsabilità sanitaria e rapporto locatizio

La progressiva estensione della responsabilità delle strutture sanitarie, specie nei casi di prestazioni erogate da medici operanti al loro interno, ha sollevato numerose questioni interpretative circa i presupposti giuridici che fondano tale responsabilità. In particolare, ci si è interrogati sulla possibilità di imputare alla struttura i danni derivanti da condotte colpose dei medici anche quando non vi sia tra i due un rapporto professionale diretto, ma solo un legame di tipo patrimoniale, come la locazione di locali e attrezzature.

L’ordinanza n. 8163 del 27 marzo 2025 della Corte di Cassazione, Sezione III civile (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), affronta con decisione questo snodo teorico e pratico, chiarendo che il semplice fatto di avere concesso in locazione alcuni locali – eventualmente anche corredati di strumentazione – a una società di cui fa parte il medico che ha eseguito la prestazione sanitaria, non è sufficiente a far sorgere una responsabilità della casa di cura per l’operato di costui. L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale che tende a delimitare in modo rigoroso i presupposti della responsabilità della struttura, rifuggendo da interpretazioni estensive fondate su mere contiguità materiali e ribadendo l’importanza del nesso funzionale tra obbligazione assunta e danno arrecato.

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Onere della prova sulla titolarità del diritto: effetti della mancata contestazione del convenuto

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10435/2025, depositata il 22 aprile, è intervenuta in materia di onere della prova sulla titolarità del diritto ed effetti processuali della mancata contestazione del convenuto. In continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016 (ne abbiamo parlato qui), la Suprema Corte ha chiarito se l’attore sia tenuto a provare la titolarità della posizione soggettiva, anche in presenza di difese del convenuto non coerenti con la contestazione espressa di tale titolarità.

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La presupposizione contrattuale: cos’è, requisiti e orientamenti giurisprudenziali

Nella pratica negoziale, accade, talvolta, che le parti condizionino l’efficacia dell’atto negoziale alla presenza di un evento esterno, di natura certa e oggettiva. Pur non recependolo formalmente nel regolamento negoziale, le parti si danno, reciprocamente, atto che l’esistenza dell’evento condizioni la permanenza del contratto. Si dà luogo, pertanto, ad una specie di rapporto sincronico tra l’atto negoziale e la permanenza dell’evento esterno. L’evento esterno, rappresentato da una situazione di fatto o di diritto, è qualificata giuridicamente come presupposizione.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1995/2025 (puoi consultare il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), è tornata a pronunciarsi sull’istituto della presupposizione. Nel caso scrutinato dalla Suprema Corte, il ricorrente incentrava il suo gravame sulla sua qualità di socio, il cui venir meno avrebbe caducato anche la fideiussione prestata in favore della società.

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Revocabilità del patto di famiglia

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10536/2025 (puoi leggere il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), si è pronunciata sulla revocabilità del patto di famiglia ai sensi dell’art. 2901 c.c. La controversia riguardava l’esperibilità dell’azione revocatoria proposta da una Banca in liquidazione coatta amministrativa contro un patto di famiglia inserito in una più ampia operazione negoziale. La decisione offre spunti di particolare interesse sull’inquadramento del patto di famiglia nei rapporti complessi e sui presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria.

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Ipoteca e confisca edilizia: le Sezioni Unite chiariscono gli effetti sull’esecuzione forzata

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10933/2025 (puoi consultare il testo integrale dell’ordinanza cliccando qui), depositata il 28 aprile, hanno affrontato una questione di particolare rilievo sistematico: la sorte dell’ipoteca iscritta da un debitore su un bene successivamente acquisito al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo. La pronuncia si inserisce in un quadro normativo già oggetto di scrutinio costituzionale e risponde all’esigenza di tutelare il diritto di credito, evitando sacrifici sproporzionati a carico di soggetti estranei all’abuso edilizio.

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Ordinanza-ingiunzione notificata via PEC dalla PA: rilievo delle irregolarità formali

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10503/2025, depositata il 22 aprile (clicca qui per consultare il testo integrale dell’ordinanza), ha affrontato una questione di rilievo nell’ambito del contenzioso amministrativo: la validità della notifica diretta dell’ordinanza-ingiunzione, effettuata dalla PA, a mezzo PEC, anche quando manchi della relata, dell’attestazione di conformità o della firma digitale. La pronuncia offre interessanti spunti di riflessione in tema di bilanciamento tra evoluzione tecnologica, rispetto delle formalità e garanzia del diritto di difesa.

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