
La presente nota analizza la pronuncia della prima Sezione Civile della Cassazione n. 10307/2025 (clicca qui per consultare il testo integrale della sentenza), in materia di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo. La sentenza desta interesse in quanto si concentra sulla qualificazione dei crediti sorti nelle more della fase di esecuzione del concordato omologato e sulla loro ammissibilità al passivo con privilegio rispetto agli altri creditori. Con il provvedimento vengono analizzati i criteri di “occasionalità” e “funzionalità” del credito rispetto alla procedura concorsuale, alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite.
Consiglio: per un approfondimento su questi temi, ti consigliamo il volume “Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Leggi descrizione
Monica Mandico, 2025, Maggioli Editore
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Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito
Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano.
Monica Mandico
Avvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.
Il caso
La fattispecie delibata dal Supremo Collegio nella sentenza n. 10307/2025 prende le mosse da quanto deciso con il decreto del Tribunale di Modena che ha ammesso al passivo del Fallimento di una S.r.l. un credito dell’Agenzia delle Entrate. Il giudice di merito invero riconosceva la prededuzione solo per i crediti maturati nel periodo intercorrente tra la data di deposito della domanda di concordato e la data di omologazione dello stesso, fatta eccezione per i crediti maturati nella la fase di esecuzione del concordato omologato. Sul punto, il Tribunale, consapevole del contrasto con l’orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto che riconoscere la prededuzione per tutti i crediti maturati durante l’esecuzione del concordato preventivo avrebbe comportato un indebito depauperamento dell’attivo a
detrimento dei creditori concordatari.
Il contrasto
La questione della prededucibilità dei crediti sorti durante l’esecuzione del concordato preventivo ha originato a un contrasto giurisprudenziale. La Corte di Cassazione, con la
sentenza in commento, ha ritenuto opportuno rivedere il proprio orientamento alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di prededuzione.
La decisione
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, osservando che:
“In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i crediti sorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 l. fall. e durante la fase di esecuzione del concordato medesimo non beneficiano, nella procedura fallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. ‘in funzione’, di cui all’art. 111, comma 2, l.fall., come ridelineata da Cass. Sez. U, n. 42093 del 2021”.
Per quanto sopra, ne discende che i crediti sorti in fase di esecuzione del concordato preventivo non possono essere considerati “in funzione” della procedura concorsuale, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite che li ricomprende in detta categoria se caratterizzati da un’attività prodromica e coeva all’accesso e all’ implementazione della procedura, e non successiva alla sua chiusura.
Conclusioni
La sentenza della Corte di Cassazione traccia un importante revirement in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo. La decisione, pur confermando la non operatività della par condicio creditorum per i crediti prededucibili, ne delinea l’ambito, estromettendo i crediti sorti nella fase di esecuzione del concordato omologato. Questo nuovo indirizzo è volto a garantire una maggiore tutela ai creditori concordatari nonché preservare da un’illegittima diminuzione dell’attivo in caso di successivo fallimento.