
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6658/2025, depositata il 13 marzo (trovi il testo dell’ordinanza qui), è ritornata su un tema di grande rilievo in materia di diritto di famiglia: il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ex art. 317 bis c.c. La decisione si inserisce in un contesto di forte conflittualità tra i genitori del minore e i nonni paterni, ponendo l’attenzione sui limiti e sulle condizioni in cui deve avvenire la frequentazione tra nonni e nipoti, alla luce dell’interesse superiore del minore. Per un approfondimento, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dalla separazione di due coniugi e dalla conseguente regolamentazione dell’affidamento del figlio minore. Dopo il trasferimento della madre con il bambino in una città diversa da quella di residenza paterna, i nonni paterni avevano promosso un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni affinché disponesse le modalità di frequentazione opportune con il minore. Il Tribunale aveva accolto la loro richiesta, disponendo incontri regolari sia presso la loro residenza che nella città della madre. La Corte d’Appello, tuttavia, su impugnazione della madre, aveva limitato il diritto di visita dei nonni, stabilendo che questi potessero vedere il nipote solo quando si trovava con il padre.
Avverso questa decisione, i nonni avevano presentato ricorso in Cassazione e il padre aveva replicato con ricorso incidentale.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti è subordinato all’interesse del minore
I nonni, con il primo motivo di ricorso, denunciavano la violazione e falsa applicazione dell’art. 317-bis c.c., per avere la decisione impugnata precluso la possibilità per i ricorrenti, quali ascendenti, di intrattenere rapporti diretti e personali significativi con il minore senza dover condividere tale lasso temporale esclusivamente quando il minore si trovava con il padre.
La Cassazione ha, innanzitutto, evidenziato che, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’articolo 8 Cedu fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”.
La sussistenza di tale interesse, nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti, è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all’interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi.
il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente l’assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti.
L’obbligo di motivazione sulle modalità degli incontri
La Suprema Corte ha sottolineato che, una volta accertato l’interesse del minore a mantenere un rapporto con i nonni, il giudice non può limitare tale diritto senza fornire una motivazione adeguata. La Cassazione, in particolare, ha evidenziato che l’imposizione della presenza del genitore durante gli incontri non trova giustificazione automatica e deve essere supportata da una valutazione specifica del caso concreto. Il giudice, inoltre, deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, avvalendosi anche dei Servizi Sociali, al fine di contemperare la regolamentazione della frequentazione in modo proporzionato ed equilibrato con le altre esigenze di vita del minore (affettive, sociali, scolastiche e ludiche).
L’errore della Corte d’Appello
La Corte di appello, nel caso in esame, nonostante avesse ritenuto funzionale all’interesse del minore la frequentazione con i nonni, non aveva fornito una motivazione adeguata sull’imposizione della presenza del genitore durante gli incontri e non aveva nemmeno specificato se, eventualmente, questi potessero avvenire anche in assenza del padre. Inoltre, nel regolamentare le frequentazioni, non aveva tenuto conto della situazione di grave e accertata conflittualità familiare e della distanza tra le residenze delle parti.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha, quindi, accolto il primo motivo di ricorso cassando, con rinvio, il decreto della Corte d’Appello affinché riveda la decisione alla luce dei principi enunciati, regolamentando in maniera più puntuale le modalità di incontro, tenendo conto dell’esigenze del caso concreto, e chiarendo se gli incontri tra nonni e nipote possano avvenire anche in assenza del padre del bambino.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma l’orientamento in base al quale il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”. In particolare, l’interesse del minore rappresenta il fine della tutela e il giudice deve tenerne conto non solo in relazione alla decisione sulla necessità della frequentazione, ma anche, regolamentando, in maniera puntuale, le modalità d’incontro.











