Prove documentali in appello: quando il giudice deve esaminarle?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5629/2025, depositata il 3 marzo (trovi il testo della sentenza qui), nell’ambito di una controversia di diritto fallimentare, ha affrontato un tema di rilevanza in materia di prove documentali: il giudice d’appello ha l’obbligo di esaminare i documenti prodotti, in assenza di una specifica istanza di parte che ne sponga gli scopi in riferimento alle sue pretese? La decisione si sofferma sulla necessità di un’attività di allegazione puntuale, distinguendo tra il mero deposito di documenti e la loro effettiva rilevanza ai fini decisori.

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Formulario commentato del nuovo processo civile

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Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

 

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Lucilla Nigro, 2025, Maggioli Editore
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Il caso in esame

Un’impresa ha presentato opposizione allo stato passivo del fallimento di una società appaltatrice. Il credito escluso derivava da un presunto inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo che l’opponente non avesse fornito una prova adeguata del proprio diritto.

Secondo il Tribunale, l’impresa aveva depositato 429 documenti senza indicare chiaramente a quali voci di danno fossero riferibili. L’assenza di una correlazione precisa tra documenti e richieste risarcitorie rendeva impossibile una valutazione accurata delle pretese avanzate. Avverso questa decisione, l’opponente ha presentato ricorso in Cassazione.

Il difetto di prova

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, denunciava la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. In particolare, sosteneva che il Tribunale avesse rigettato l’opposizione in forza di un inesistente obbligo, per l’opponente, di riferire in maniera espressa ogni documento a una data voce di danno.

La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto derivante da un fraintendimento della ratio decidendi, oltre che da un difetto di autosufficienza. Il Tribunale, infatti, aveva respinto il ricorso non per l’assenza del riferimento di ogni documento alle voci di danno, ma per difetto di prova in ordine ai danni lamentati.

La Cassazione ha, inoltre, evidenziato che l’art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. prescrive a pena di decadenza, tra l’altro, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti”, avendo di mira il profilo della tempestività che però, nel caso di specie, non era in discussione.

Il principio della specificità dell’allegazione documentale

La Corte ha affermato che a venire in rilievo, invece, nel caso di specie, fosse il principio secondo cui: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l’impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione, essendogli precluso, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., di porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti”.

Prove documentali in appello e dovere di esame del giudice

Un ulteriore principio affermato dalla Cassazione riguarda la produzione documentale in fase impugnatoria. La Corte ha precisato che la semplice presentazione di un documento in appello non comporta automaticamente l’obbligo per il giudice di esaminarlo. La parte che intende avvalersene deve accompagnare la produzione con un’adeguata attività di allegazione, specificando il contenuto del documento e il suo significato in relazione alle ragioni di impugnazione.

Questo principio è stato recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 4835/2023), che hanno confermato l’obbligo per il giudice d’appello di esaminare un documento solo se la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

Conclusioni

La sentenza fornisce un importante chiarimento sul ruolo del giudice d’appello nella valutazione delle prove documentali.

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena la lesione del diritto di difesa della controparte e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo precluso al giudice porre a fondamento della propria decisione fatti che non siano stati oggetto di una puntuale allegazione.

 

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