
L’ordinanza n. 1254/2025 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione (clicca qui per consultare il testo integrale della decisione), depositata il 18 gennaio 2025, ha offerto nuovi spunti sulla valenza probatoria dei messaggi WhatsApp nel processo civile. Questo tema si inserisce nel più ampio dibattito sull’acquisizione delle prove nel rito di cognizione, dove la corretta gestione degli elementi probatori può risultare decisiva per l’esito del giudizio. Per approfondire l’argomento, consigliamo il volume “La prova digitale nel processo civile”, a cura di Angela Allegria e Federica Federici, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.
La prova digitale nel processo civile
Nelle aule di tribunale e nei laboratori di analisi forense vengono quotidianamente raccolte, analizzate, prodotte e valutate prove generate da messaggi istantanei, screenshot di conversazioni, e-mail, file digitali, registrazioni audio e video. In questo quadro già complesso si inserisce l’intelligenza artificiale, che introduce nuovi interrogativi: come valutare l’affidabilità di analisi prodotte da sistemi di AI? Come garantire trasparenza, verificabilità e contraddittorio?
Il presente volume offre un quadro completo e aggiornato della materia, analizzando le fonti, la natura e l’efficacia probatoria della prova digitale nel processo civile, le tecniche di acquisizione, conservazione e produzione in giudizio, i limiti di ammissibilità e utilizzabilità e le procedure di contestazione e disconoscimento. Ampio spazio è dedicato ai giudizi speciali (processo di famiglia, procedimento ex art. 700 c.p.c., procedimento monitorio e dinanzi al giudice di pace), con un’attenzione particolare alla prassi dei tribunali e al ruolo del consulente tecnico.
L’opera comprende la casistica più significativa e un’ampia selezione di giurisprudenza recente, fornendo gli orientamenti applicativi e le soluzioni argomentative più utili ad avvocati, magistrati, consulenti tecnici, professionisti della digital forensics e a tutti gli operatori del diritto coinvolti.
Angela Allegria
Avvocato del Foro di Ragusa mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Federica Federici
Avvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.
Leggi descrizione
Angela Allegria, Federica Federici, 2026, Maggioli Editore
21.00 €
19.95 €
La prova digitale nel processo civile
Nelle aule di tribunale e nei laboratori di analisi forense vengono quotidianamente raccolte, analizzate, prodotte e valutate prove generate da messaggi istantanei, screenshot di conversazioni, e-mail, file digitali, registrazioni audio e video. In questo quadro già complesso si inserisce l’intelligenza artificiale, che introduce nuovi interrogativi: come valutare l’affidabilità di analisi prodotte da sistemi di AI? Come garantire trasparenza, verificabilità e contraddittorio?
Il presente volume offre un quadro completo e aggiornato della materia, analizzando le fonti, la natura e l’efficacia probatoria della prova digitale nel processo civile, le tecniche di acquisizione, conservazione e produzione in giudizio, i limiti di ammissibilità e utilizzabilità e le procedure di contestazione e disconoscimento. Ampio spazio è dedicato ai giudizi speciali (processo di famiglia, procedimento ex art. 700 c.p.c., procedimento monitorio e dinanzi al giudice di pace), con un’attenzione particolare alla prassi dei tribunali e al ruolo del consulente tecnico.
L’opera comprende la casistica più significativa e un’ampia selezione di giurisprudenza recente, fornendo gli orientamenti applicativi e le soluzioni argomentative più utili ad avvocati, magistrati, consulenti tecnici, professionisti della digital forensics e a tutti gli operatori del diritto coinvolti.
Angela Allegria
Avvocato del Foro di Ragusa mediatore familiare, civile e commerciale. Direttore della rivista Nuove Frontiere del Diritto, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche.
Federica Federici
Avvocato del Foro di Roma e docente a contratto di diritto penale, delle nuove tecnologie e costituzionale. Autrice di numerose pubblicazioni, è relatrice e organizzatrice di convegni sul territorio nazionale.
Il caso in esame
La vicenda trae origine da una controversia su un contratto d’opera per la fornitura e l’installazione di serramenti. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva accolto l’opposizione a un decreto ingiuntivo, ritenendo insufficiente la prova del credito. La Corte d’appello aveva, invece, riformato la decisione riconoscendo le pretese creditorie sulla base degli elementi probatori, tra cui la copia fotografica di un messaggio WhatsApp.
L’ingiunto, insoddisfatto della decisione, proponeva ricorso in Cassazione contestando, in particolare, l’utilizzo della copia fotografica del messaggio WhatsApp come prova, in quanto privo di certezza sull’autore.
I messaggi WhatsApp come prova documentale
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso riconoscendo la valenza probatoria dei messaggi WhatsApp conservati nella memoria del telefono cellulare.
La Cassazione, in particolare, ha confermato che i messaggi WhatsApp rientrano nella categoria dei documenti informatici, equiparandoli alle e-mail. Essi rappresentano informazioni giuridicamente rilevanti e, in quanto tali, possono essere utilizzati come prova nel processo civile. Il loro valore probatorio, tuttavia, dipende da una rigorosa verifica sulla loro autenticità e sulla riconducibilità all’autore.
In particolare, la Corte ha chiarito che, affinché un messaggio WhatsApp possa costituire prova piena, è necessario dimostrare che esso provenga effettivamente dalla parte contro la quale è prodotto. Questa interpretazione è in linea con quanto previsto dall’articolo 633 c.p.c. in materia di tutela monitoria, a norma del quale, il giudice pronuncia l’ingiunzione di pagamento quando vi sia una prova scritta del diritto fatto valere. La disposizione, tuttavia, non specifica se tale prova debba essere esclusivamente cartacea o possa comprendere anche documenti digitali, lasciando così spazio all’interpretazione giurisprudenziale in merito all’utilizzabilità delle comunicazioni elettroniche.
La piena utilizzabilità degli screenshot dei messaggi WhatsApp
Uno degli aspetti più rilevanti affrontati dalla Corte, poi, riguarda le modalità di acquisizione dei messaggi WhatsApp. L’ordinanza conferma che le riproduzioni fotografiche e gli screenshot delle conversazioni possono essere utilizzati nel processo civile (per avere una panoramica completa, anche in ambito penale, ti suggeriamo anche “Screenshot di messaggi WhatsApp e SMS come prova dei fatti e delle cose rappresentate”) e costituiscono prova documentale. La loro validità, tuttavia, dipende dalla possibilità di verificare la loro conformità all’originale e la loro riconducibilità all’autore.
Questa posizione è in linea con l’art. 2712 c.c., che disciplina le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche, stabilendo che esse fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne contesta la conformità. In altre parole, se la parte contro cui il messaggio è utilizzato non lo disconosce formalmente, lo screenshot assume valore probatorio senza necessità di ulteriori accertamenti.
Il ruolo del disconoscimento e la necessità di verifica
I giudici di legittimità hanno ribadito, inoltre, la distinzione tra utilizzabilità e attendibilità della prova. Se è vero che i messaggi WhatsApp possono essere utilizzati nel processo civile, è altrettanto vero che la loro efficacia probatoria dipende dal comportamento della parte contro cui vengono prodotti.
Se la controparte non ne disconosce formalmente la conformità ai fatti rappresentati, la prova è pienamente valida. In caso contrario, chi intende far valere il messaggio deve dimostrarne l’autenticità, attraverso perizie informatiche, confronti con altre prove documentali o la conferma dell’autore della comunicazione.
Conclusioni
L’ordinanza n. 1254/2025 conferma, in definitiva, che i messaggi WhatsApp possono essere utilizzati come prove documentali, a patto che la loro provenienza e attendibilità siano verificate. Essi possono essere acquisiti mediante screenshot o riproduzione fotografica e rientrano tra le rappresentazioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c., godendo di piena efficacia probatoria se non vengono espressamente disconosciuti.
Per gli avvocati e gli operatori del diritto, questa pronuncia sottolinea l’importanza di una corretta gestione delle prove digitali, sia nella fase di produzione che in quella di contestazione, per evitare che elementi potenzialmente decisivi vengano esclusi dal giudizio.











