Risoluzione rapporto di lavoro, indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dopo le novità del cd. “Collegato lavoro”

Con una nota del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro detta le indicazioni operative dell’articolo 19, sulla risoluzione del rapporto di lavoro, della L. n. 203/2024, che reca “Disposizioni in materia di lavoro”. Ove l’Ispettorato del lavoro accerti, autonomamente o a seguito di prova fornita dal lavoratore, l’impossibilità da parte di quest’ultimo di comunicare i motivi dell’assenza o la non veridicità della comunicazione inoltrata dal datore, comunica l’inefficacia della risoluzione ad ambedue le parti, non trovando operatività l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto dal secondo periodo del comma 7-bis dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015, novellato dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024.

La nota del 22 gennaio

L’INL, dando seguito alla nota prot. n. 9740 del 30 dicembre 2024, con quella del 22 gennaio 2025, n. 579, ha fornito indicazioni sulle novità che il cd. “Collegato lavoro” (L. n. 203/2024) ha introdotto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota del 20 gennaio 2025.

La novella normativa del 2024

L’art. 19 della Legge n. 203/2024 è andato a integrare il testo dell’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015, che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis: “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

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Onere di comunicazione

Si affida al datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, che deve essere individuata sulla base del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro, l’assenza ingiustificata del lavoratore che abbia oltrepassato un dato termine. Detta comunicazione va effettuata solo se il datore di lavoro intenda far valere l’assenza ingiustificata del prestatore di lavoro ai fini della risoluzione del rapporto. Se il datore di lavoro intenda inoltrare la comunicazione, dovrà appurare che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione del contratto, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza.

Contenuto della comunicazione 

La comunicazione che il datore di lavoro intende effettuare alla sede territoriale dell’INL, tramite PEC all’indirizzo istituzionale di ogni sede, dove riportare le informazioni a conoscenza del datore che riguardano il lavoratore e riferibili ai dati anagrafici e ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

Verifiche

In base alla comunicazione recapitata e di eventuali ulteriori informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. Gli Ispettorati potranno contattare il lavoratore, altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili, per accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza. Per non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro

Secondo l’articolato in disamina “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. In altri termini, ordinariamente, sulla base del protrarsi dell’assenza ingiustificata e della comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a causa delle dimissioni del lavoratore. Dunque, decorso il periodo previsto dallo specifico contratto collettivo oppure quello indicato dal legislatore, ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

La prova contraria della risoluzione

L’effetto risolutivo del rapporto di lavoro può essere evitato se il prestatore di lavoro dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. La norma ha posto in capo al lavoratore l’onere di dimostrare non tanto i motivi che risultano alla base dell’assenza, piuttosto l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro o comunque la circostanza di averli comunicati. Se il lavoratore riesca a fornire la prova, e nell’ipotesi ove l’Ispettorato accerti in modo autonomo la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non opera l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro (di cui al secondo periodo del nuovo comma 7-bis). Unicamente in ipotesi siffatta l’Ispettorato provvederà a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che vanta il diritto alla ricostituzione del rapporto ove il datore di lavoro abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello Unilav, sia al datore di lavoro possibilmente riscontrando, sempre con PEC, la comunicazione ricevuta. Ove il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia fornito la prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, il rapporto si ritiene comunque risolto, e i motivi alla base dell’assenza potranno comunque essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà a informare il prestatore di lavoro dei conseguenti diritti.

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