L’interpello rappresenta uno strumento di interlocuzione preventiva tra Fisco e contribuente. In particolare, costituisce un’istanza che il contribuente rivolge all’Amministrazione finanziaria prima di porre in essere una condotta fiscalmente rilevante, al precipuo fine di ottenere chiarimenti in relazione ad un caso concreto e, soprattutto, in relazione all’applicazione, ovvero disapplicazione, di norme di legge afferenti ai tributi erariali.
Tipologie di interpello
L’istituto dell’interpello si articola in 5 categorie ognuna delle quali è chiamata ad assolvere una specifica funzione.
In ordine:
- Interpello ordinario: previsto dall’ 11, comma 1, lett. a) L. n. 212/2000, in base al quale è possibile ottenere il parere dell’Agenzia delle Entrate rispetto ad un caso concreto e personale. L’interpello, da presentare prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante, può avere ad oggetto l’interpretazione di una norma tributaria o la qualificazione di fattispecie nelle ipotesi in cui le disposizioni appaiano obiettivamente incerte. L’istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in forza di specifiche disposizioni, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari, solidalmente o per conto dello stesso.
L’ufficio può chiedere all’istante di integrare la documentazione ai fini del corretto inquadramento della questione oggetto di interpretazione. La richiesta dei documenti supplementari interrompe il termine assegnato per la risposta, il quale “inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell’ufficio, della documentazione integrativa consegnata”.
In ogni caso, la risposta deve essere notificata/comunicata all’istante, anche telematicamente, entro 90 gg dalla presentazione del quesito.
In ordine agli effetti possono configurarsi 3 macro risvolti.
- Se l’Agenzia non si pronuncia, si forma silenzio assenso rispetto alla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. In ogni caso, il parere espresso dall’Agenzia non vincola l’istante che può decidere di discostarsene, non uniformandosi alle risultanze interpretative fornite dall’Ufficio.
- L’Agenzia, di contro, fatta salva la possibilità di rettificare il parere precedentemente espresso, non può emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi rispetto al contenuto della risposta fornita in sede di interpello, sulla base del presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza.
- Di contro, se quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta fornita nell’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.
- Interpello probatorio: il quale consente di ottenere un parere circa la sussistenza delle condizioni per accedere a determinati regimi fiscali. La richiesta può essere formulata solo nei casi espressamente previsti dalla legge; sussiste, quindi, un elenco tipizzato di fattispecie per le quali risulta possibile esperire questo istituto. Ne deriva che, in richiamo alla previsione normativa, l’Agenzia delle Entrate non formula parere alcuno ma, anzi, è tenuta a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza rispettivamente quando:
- le istanze sono prive dei dati identificativi del contribuente e della descrizione analitica della fattispecie per la quale è richiesto il parere;
- le istanze non sono presentate preventivamente, cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, ovvero per l’assolvimento di altri obblighi tributari;
- le istanze reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto precedente parere, salvo che non vengano individuati elementi di fatto/diritto nuovi;
- le questioni vertono su materie oggetto delle speciali procedure di accordo preventivo;
- le istanze concernono questioni sulle quali sono state già attivate procedure di controllo;
- il contribuente, invitato ad integrare i dati, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- Interpello anti- abuso: nato specularmente alla disciplina che regolamenta l’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. n. 212/2000, esso è finalizzato ad acquisire un parere specifico afferente all’applicazione della nuova disciplina anti-elusiva. Sul punto, si precisa che, a differenza di quanto previsto dalla disciplina previgente, la quale circoscriveva la materia anti-elusiva alle sole imposte sui redditi, le modifiche susseguitesi negli anni hanno condotto ad un’applicazione estensiva dell’istituto, con la conseguenza che anche le istanze di interpello anti-abuso potranno involgere ogni settore impositivo.
- Interpello disapplicativo: previsto dall’ 11, commi 2 e 3, L. n. 212/2000, emesso a seguito della presentazione dell’istanza da parte del contribuente volta ad ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di una norma anti-elusiva che, in linea di principio, troverebbe applicazione nella fattispecie prospettata dall’istante. Onere del contribuente sarà quello di provare che nella situazione concreta non possono trovare realizzazione gli effetti elusivi che la norma contrasta.
- Interpello sui nuovi investimenti: introdotto dal cd. “Decreto internazionalizzazione” (lgs. n. 147/2015) e consistente nell’istanza presentata dagli investitori, nazionali e stranieri, che, intenzionati a realizzare investimenti di valore non inferiore ad euro 30.000,00, necessitano di chiarimenti rispetto alla disciplina impositiva nazionale, trattandosi di capitalizzazioni capaci di generare risvolti ingenti e duraturi sul piano economico/occupazionale.
Interpello e principio di affidamento del contribuente
Sulla scorta di quanto premesso, si comprende che la ratio dell’istituto dell’interpello si sostanzia nel fornire al contribuente una visione quanto più completa della dimensione normativa e della posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto alle fattispecie prospettate, sì da ridurre fortemente l’insorgenza del contenzioso tra le parti.
Come precisato a più riprese dallo stesso art. 11, L. n. 212/2000 (rubricato “Diritto di interpello”) la risposta fornita dall’Amministrazione produce effetti con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente, posto che nel nostro ordinamento non esiste un generico principio di affidamento valevole in capo al contribuente.
Sul punto, in risposta all’adeguamento di un contribuente ad un parere fornito dalla medesima Amministrazione in un interpello reso a seguito del quesito proposto da un altro contribuente, il Supremo Collegio (Cass. ordinanza n. 9719/2018) ha affermato che “il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato neanche dalle disposizioni successivamente intervenute che tutelano l’affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano”.
Quanto espresso, tuttavia, rimane valido fin tanto che l’Amministrazione finanziaria non pubblicizza, tramite circolare o risoluzione, la risposta resa al singolo contribuente in sede di interpello.
In particolare, l’Amministrazione, fermo restando l’onere di rispondere al singolo contribuente che la interpella, può decidere di provvedere alla pubblicazione delle risposte rese, quando:
- un numero elevato di contribuenti presenta istanze aventi ad oggetto questioni analoghe;
- il parere è reso in ossequio a norme di recente applicazione per le quali si rende necessaria un’interpretazione uniforme della neo – disciplina;
- si segnalano condotte non uniformi da parte degli uffici decentrati dell’Amministrazione finanziaria;
- il chiarimento atteso viene considerato di interesse generale.
In conclusione, sulla scorta di quanto sopra indicato, è possibile affermare che la risposta all’interpello, di regola, assume rilevanza prettamente individuale, sia in termini soggettivi sia in termini oggettivi; ma che, in presenza di circostanze che rendono la risoluzione resa dall’Ufficio di interesse generale, a seguito della pubblicazione, la stessa produce effetti nei confronti della generalità dei contribuenti. Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 212/2000 non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, “qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima”.
Unisciti alla nostra comunità legale
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere le ultime notizie, analisi giuridiche e risorse esclusive direttamente nella tua casella di posta. Non perdere nessun aggiornamento importante nel campo del diritto civile. Iscriviti ora e rimani informato!