La Corte costituzionale, con il comunicato del 14 novembre 2024, ha anticipato i contenuti della sua decisione sulla legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata. Pur non dichiarando incostituzionale l’impianto generale della normativa, il Giudice delle leggi ha rilevato diverse criticità, censurando specifiche disposizioni e fornendo indicazioni interpretative volte a garantire l’equilibrio tra l’autonomia regionale e i principi costituzionali sottesi.
Comunicato stampa del 14 novembre 2024- Corte Cost.
Premessa
La legge sull’autonomia differenziata è volta a disciplinare il trasferimento di competenze legislative e amministrative alle regioni ordinarie. Secondo il Giudice delle Leggi, l’art. 116, terzo comma, Cost. deve essere letto in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza dei cittadini e dell’equilibrio di bilancio. L’autonomia differenziata, infatti, non può configurarsi come una mera redistribuzione di poteri tra Stato e regioni, ma deve essere uno strumento finalizzato alla tutela del bene comune e dei diritti fondamentali, come prescritto dal principio di sussidiarietà.
Criticità della legge n. 86/2024
Nel comunicato stampa, sono evidenziate diverse problematicità della normativa, con la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative. Tra questi, particolare attenzione è stata riservata alla previsione che consente il trasferimento di intere materie o ambiti di materie, possibilità, ritenuta non conforme al dettato costituzionale. Tale previsione è stata limitata a specifiche funzioni legislative e amministrative, la cui devoluzione deve essere giustificata secondo il caso concreto.
Un ulteriore profilo censurato riguarda la mancanza di criteri direttivi nella delega legislativa per la determinazione dei Livelli essenziali delle Prestazioni (LEP), elemento che avrebbe attribuito un eccesso di delega al Governo a scapito del Parlamento. Anche l’aggiornamento dei LEP mediante DPCM e l’utilizzo della procedura semplificata prevista dalla legge di bilancio 2023 sono stati giudicati incompatibili con l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
La Corte ha inoltre criticato il meccanismo che consente di modificare le aliquote di compartecipazione al gettito tributario attraverso decreti interministeriali in caso di squilibri di bilancio, ritenendolo contrario ai principi di responsabilità e trasparenza. La facoltatività del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni destinatarie della devoluzione è stata ritenuta incompatibile con i vincoli di solidarietà e unità che caratterizzano la forma dello Stato.
Lettura costituzionalmente orientata
Accanto ai profili di illegittimità, la Corte Costituzionale ha fornito una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni della legge n. 86/2024. Ha chiarito, infatti, che l’iniziativa legislativa per l’approvazione delle leggi sull’autonomia differenziata non può essere riservata esclusivamente al Governo, e che tale legge deve consentire un intervento emendativo da parte del Parlamento, con possibilità di rinegoziazione dell’intesa.
Per quanto riguarda la distinzione tra “materie LEP” e “materie-no LEP”, la Corte Costituzionale ha specificato che i trasferimenti relativi a queste ultime non possono includere funzioni che impattano sui diritti civili e sociali.
Conclusioni
In attesa del deposito delle motivazioni, il Giudice delle Leggi ha affidato al Parlamento il compito di colmare i vuoti normativi derivanti dall’accoglimento di alcune questioni di legittimità costituzionale, con l’obiettivo di assicurare la piena funzionalità della legge in un quadro rispettoso dei principi costituzionali.
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