Correttivo del Processo Civile in Gazzetta: guida alle novità (+ testo integrale in pdf)

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Correttivo della Riforma Cartabia al Processo Civile (decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164). Dopo mesi di attesa, ecco le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, che entreranno in vigore a partire dal 26 novembre 2024.

Quali sono i nuovi requisiti previsti dal codice di rito per gli atti processuali? Come verranno eseguite le comunicazioni di cancelleria? Quali sono le modifiche al codice più rilevanti?

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una guida completa alle novità più interessanti introdotte con il Decreto Correttivo alla riforma del Processo Civile che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere nei dettagli la nuova normativa presto in vigore.

Se prima di leggere l’articolo, vuoi scaricare e consultare il testo integrale in pdf del Correttivo del Processo Civile pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, puoi farlo cliccando qui.

Eliminazione definitiva del fax

Con il correttivo, viene sancita una volta per tutte l’eliminazione del fax. All’articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.» sono infatti soppresse. Così come, all’art. 250 c.p.c. al terzo comma, le parole «o a mezzo telefax» sono sostituite da: «all’indirizzo risultante da pubblici elenchi».

Udienza in trattazione scritta

Alcuni accorgimenti sono stati introdotti all’art. 127 ter c.p.c., nel quale,

  • al comma 1 , è stato aggiunto il seguente periodo: «L’udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice
  • al secondo comma è stato invece chiarito che «Nel caso previsto dall’articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l’udienza pubblica.»;
  • infine, al quinto comma è aggiunto il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza

In tema di udienza pubblica, all’articolo 128, primo comma, è stato inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell’udienza ai sensi dell’articolo 127-ter , salvo che una delle parti si opponga.»

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Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Previsto con il nuovo art. 133 c.p.c. un nuovo procedimento di pubblicazione e comunicazione della sentenza. La novella prevede ora che «la sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite».

Importante soprattutto l’ultimo periodo nel quale viene chiarito che «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.»;

Le comunicazioni di cancelleria

Il correttivo sancisce l’eliminazione definitiva anche degli obsoleti “biglietti di cancelleria”. Il secondo comma dell’art. 136 c.p.c. è infatti sostituito dal seguente «La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell’articolo 3 -bis , comma 4 -quinquies, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

Il terzo comma del medesimo articolo è invece sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all’ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per
causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell’atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall’articolo 149-bis.»;

La notificazione a mezzo pec eseguita dall’UNEP

Inseriti inoltre alcuni chiarimenti in punto di notificazione a mezzo pec eseguita dall’Ufficiale Giudiziario. Ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 149 bis c.p.c. ora «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»

Dopo il sesto comma del medesimo articolo è invece aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’ufficiale giudiziario la esegue  mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il
destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.».

Nuovo requisito dell’atto di citazione

Ai sensi del nuovo art. 163 c.p.c., l’atto di citazione dovrà contenere il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora «nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi» del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.

Termini per comparire: l’anticipazione dell’udienza ex art. 163 bis c.p.c.

Il correttivo prevede inoltre che, se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, a seguito della richiesta del convenuto di fissare l’udienza per la comparizione delle parti con congruo anticipo rispetto a quella indicata dall’attore, il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno novanta giorni liberi (non più cinque) prima dell’udienza fissata dal presidente. In questo caso i termini di cui all’articolo 171 ter decorrono rispetto all’udienza così fissata.

Notifiche e comunicazioni in corso di giudizio

All’articolo 170 c.p.c. sono state introdotte le seguenti novità

  • Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.
  • Il nuovo quarto comma prevede che: «Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.»;
  • dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, per le comunicazioni, l’articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l’articolo 149 -bis , settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l’impossibilità di esecuzione e l’esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.»;

Le verifiche preliminari: il nuovo art. 171 bis c.p.c.

L’art. 171 bis c.p.c. è stato integralmente sostituito dalla seguente disposizione:

«Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171 – ter , anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies , il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’articolo 171 -ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.»

È stato così definitivamente chiarito quale sia l’effettivo dies a quo del termine per il deposito delle memorie integrative di cui all’art. 171 ter c.p.c., questione che sinora aveva sollevato numerose perplessità e confronti in dottrina e giurisprudenza.

L’ordinanza definitoria ex art. 183 ter c.p.c.

Oltre a definire il giudizio e a non essere ulteriormente impugnabile, il Correttivo ha statuito che l’ordinanza di accoglimento ex art. 183 ter c.p.c. costituisce anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

Il processo sommario di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.

Alcuni accorgimenti sono stati disposti anche in materia di procedimento sommario di cognizione ex art. 281 decies ss. c.p.c. Il nuovo secondo comma del predetto articolo dispone ora che «Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.». Dopo il secondo comma è stato inoltre aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645

I requisiti del ricorso

Con riguardo alle modalità di introduzione del processo sommario di cognizione, il nuovo primo comma dell’articolo 281-undecies dispone poi i requisiti della domanda introduttiva. In particolare, viene chiarito che «La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 -bis ), 4), 5), e 6) dell’articolo 163 e l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

La decisione del Giudice

All’articolo 281-duodecies, il nuovo quarto comma prevede ora che il giudice possa concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria, non più se richiesto e sussiste giustificato motivo ma «quando l’esigenza sorge dalle difese della controparte e se richiesto».

Infine, all’articolo 281-terdecies, il primo comma è stato sostituito dal seguente: «Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell’articolo 281 -sexies . Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l’istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all’esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell’articolo 275 -bis.»

Procedimento davanti al Giudice di Pace: le novità

Degne di nota anche alcune novità introdotte dal Correttivo al procedimento dinanzi al Giudice di Pace. Innanzitutto, all’articolo 318, secondo comma, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all’articolo 281 -undecies , terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;

All’articolo 319 c.p.c., il primo comma non prevede più il deposito del ricorso notificato per la costituzione dell’attore: il primo periodo è infatti sostituito dal seguente: «L’attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all’articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.».

Quanto al secondo comma, lo stesso è stato sostituito dal seguente:
«Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.»;

Ai sensi del nuovo articolo 321, Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell’articolo 281 sexies «ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione» (il secondo comma è stato abrogato).

Novità in materia di impugnazioni

Ecco le principali novità introdotte dal Correttivo in materia di impugnazioni.

La notifica dell’impugnazione

Con l’entrata in vigore del Correttivo del Processo Civile, l’articolo 330 sarà sostituito dal seguente:
«Art. 330 (Notificazione dell’impugnazione) . —
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio,  l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.»;

La forma dell’appello: i nuovi requisiti

È stato inoltre sostituito il primo comma dell’articolo 342, che ora così dispone:
«L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

  • 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»

La costituzione dell’appellante

Quanto alla costituzione dell’appellante, l’art. 347 prevede ora al primo comma che
«L’appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell’udienza indicata nell’atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell’articolo 349 -bis , secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.». Di conseguenza, anche l’appello incidentale si proporrà, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall’art. 347 c.p.c.

L’estinzione del processo

All’articolo 350 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall’articolo 348, terzo comma.

Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall’istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.»;

Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione

Infine, all’articolo 351, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all’istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l’appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l’udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza; in tal caso, con l’ordinanza non impugnabile pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.»;

Il contenuto del ricorso in appello in materia di lavoro

È stato altresì chiarito che il ricorso in appello in materia di lavoro deve contenere ai sensi dell’articolo 434 «le indicazioni prescritte dall’articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

  • 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;

Novità nel processo in materia di persone, minorenni e famiglia

Il correttivo ha introdotto alcune modifiche consistenti nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, ex art. 473 bis ss. c.p.c. riguardanti soprattutto l’ambito di applicazione del rito in questione, le modalità di mutamento del rito, la reclamabilità dinnanzi alla Corte d’Appello dei provvedimenti temporanei e urgenti, adottati in tutte le materie di cui all’art. 473 bis del c.p.c., l’udienza di trattazione, l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento, i poteri del pubblico ministero.

L’esecuzione forzata: le nuove indicazioni

Il precetto

Tra le novità più importanti c’è l’introduzione di un nuovo elemento nell’atto di precetto, che ai sensi del nuovo terzo comma dell’art. 480 c.p.c., dovrà ora contenere «l’indicazione del giudice competente per l’esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l’elezione di un domicilio digitale speciale». In mancanza di tale indicazione, «le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis».

Il pignoramento

Con l’introduzione del nuovo secondo comma all’art. 492 c.p.c., il Correttivo ha disposto che il pignoramento debba altresì contenere «l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149 -bis».

Per il deposito dell’istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. (e il relativo avviso da inserire nell’atto di pignoramento), è stata inoltre prevista la diminuzione della somma che il debitore dovrà depositare: non più un quinto, ma un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L’avviso di iscrizione a ruolo del ppt ex art. 543 c.p.c.

In primo luogo, si registra un’importante novità: in caso di iscrizione a ruolo del pignoramento, il creditore non dovrà più notificare l’avviso ex art. 543 c.p.c. al debitore, ma solo al terzo pignorato.

È stato poi chiarito che «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.».

Infine, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo dovrà comunicare immediatamente al debitore e al terzo. Ed è a partire dalla ricezione di questa comunicazione che cessa ogni obbligo del terzo.

Il deposito della nota di trascrizione nell’esecuzione immobiliare

In tema di iscrizione a ruolo del pignoramento immobiliare, pare definitiva, nella nuova formulazione della prima parte del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., la necessità di allegare al momento dell’iscrizione a ruolo anche la nota di trascrizione del pignoramento. È infatti espressamente previsto che «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.». Resta da comprendere come tale disposizione potrà coordinarsi con la seconda parte della norma, rimasta invariata (la quale dispone che «Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari»).

La prova scritta nel ricorso per decreto ingiuntivo: le fatture elettroniche

Il correttivo ha disposto inoltre l’introduzione formale delle fatture elettroniche tra i documenti da allegare nei procedimenti monitori per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività.

Per tali tipologie di crediti, sono ora prove scritte idonee a comprovare l’esistenza del credito:

  • gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile «nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge»;
  • «le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.»

L’anticipazione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.

Introdotta anche la possibilità di anticipare la decisione sulla concessione della provvisoria esecutorietà. All’articolo 648, dopo il secondo comma è stato infatti aggiunto il seguente periodo:

«Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.»

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