La sentenza n. 27580/2024 della II Sez. Civ. della Corte di Cassazione conferma l’importanza della forma e della sostanza nelle disposizioni successorie, chiarendo l’invalidità degli atti simulati e confermando i diritti degli eredi legittimari.
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Corte di Cassazione-Sez. II civ.- sent. n. 27580 del 24-10-2024
La controversia
La controversia è iniziata a seguito della successione ereditaria del de cuius che, in vita, aveva trasferito la proprietà di alcuni beni immobili. Gli eredi legittimari hanno sostenuto che tali atti, formalmente presentati come vendite, nascondessero in realtà delle donazioni dissimulate, realizzate con l’intento di favorire alcuni beneficiari a danno delle loro quote di riserva. In prima istanza, il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione e riduzione; tuttavia, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso degli attori originari e dichiarato nulli gli atti impugnati per simulazione.
Simulazione e donazione dissimulata
La sentenza della Cassazione ribadisce che, in ambito successorio, ogni trasferimento di proprietà effettuato dal de cuius, se configurato in modo da celare un’intenzione donativa, è nullo se non rispetta la forma di atto pubblico richiesta per le donazioni. La simulazione si configura, in particolare, quando un atto di vendita formale dissimula una donazione, ovvero un trasferimento gratuito a vantaggio del beneficiario. I giudici hanno chiarito che, in tali casi, la nullità dell’atto è necessaria per proteggere la quota di legittima, al fine di impedire che si possano eludere le quote riservate agli eredi legittimari.
Riunione fittizia e lesione della legittima
La sentenza evidenzia anche la procedura della riunione fittizia come fondamentale per il calcolo della legittima. La riunione fittizia, come previsto dal codice civile, permette di ricostruire il patrimonio del de cuius sommando ai beni rimasti (relictum) anche quelli che sono stati donati in vita (donatum). Questa ricostruzione del patrimonio consente di stabilire se e in che misura le disposizioni testamentarie o i trasferimenti in vita abbiano violato i diritti degli eredi legittimari, garantendo che la quota riservata sia rispettata.
La Corte ha precisato che, nell’ambito dell’azione di riduzione, non è richiesto un calcolo aritmetico preciso della lesione della legittima, ma che è sufficiente dimostrare la verosimiglianza della lesione attraverso una rappresentazione patrimoniale che mostri il potenziale danno alla quota riservata.
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Riccardo Mazzon
Avvocato Cassazionista del Foro di Venezia. Ha svolto funzioni di vice-procuratore onorario presso la Procura di Venezia negli anni dal 1994 al 1996. È stato docente in lezioni accademiche presso l’Università di Trieste, in corsi approfonditi di temi e scritture giuridiche indirizzati alla preparazione per i Concorsi Pubblici. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche.
Il principio di accessione
Un tema trattato nella sentenza è quello delle migliorie apportate a un immobile oggetto di successione. La Corte ha stabilito che, sebbene tali migliorie aumentino il valore del bene, esse non danno diritto al donatario a un’indennità piena, ma solo a un rimborso pro quota, nel rispetto del principio di accessione. Secondo tale principio, le migliorie apportate da uno degli eredi accedono al bene stesso e devono essere considerate nel valore complessivo dell’immobile ereditario. Tuttavia, il rimborso per tali migliorie, che rappresenta un diritto per chi le ha apportate, non può risultare in una locupletazione a scapito degli altri coeredi, ma deve essere limitato alla quota proporzionale del valore effettivamente accresciuto.
La Corte ha inoltre sottolineato che il rimborso delle migliorie deve rispettare i criteri dell’art. 748 c.c., in base al quale, in sede di divisione ereditaria, le migliorie devono essere considerate ai fini della stima del bene, senza però alterare la proporzionalità delle quote ereditarie.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione n. 27580/2024 riafferma i principi della tutela delle quote di legittima, richiamando i requisiti di forma per gli atti di donazione e chiarendo i parametri patrimoniali e probatori richiesti per l’azione di riduzione.