Decorrenza del termine delle memorie ex art 171 ter cpc: giurisprudenza utile

Nella nuova formulazione post riforma Cartabia, l’art. 171 bis c.p.c. prevede che, eseguite le verifiche preliminari sulla corretta instaurazione del contraddittorio e sulla sussistenza di alcuni vizi processuali (pronunciando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti, nonché ad indicare alle parti le questioni rilevate d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione), il giudice istruttore entro i successivi quindici giorni, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’art. 171 ter c.p.c. Al contempo, l’art. 171 ter c.p.c. stabilisce che le parti, a pena di decadenza, devono provvedere al deposito delle memorie integrative (le vecchie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.) entro i termini decorrenti dall’udienza ex art. 183 c.p.c.

Per la decorrenza dei termini è allora necessaria la pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c. (o, comunque, di un provvedimento autorizzativo ad hoc) o, al contrario, si deve prescindere da tale decreto? Cosa accade se il decreto ex art. 171 bis c.p.c. non venga emesso o sia comunicato alle parti dopo il decorso del termine per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.?

Mi chiamo Gabriele Voltaggio, sono un avvocato di Roma e questa è una raccolta di giurisprudenza utile e pratica sul rapporto tra decreto ex art. 171 bis c.p.c. e le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. che ho preparato per tutti i colleghi avvocati e per i professionisti del settore, per aiutarli ad orientarsi e comprendere nei dettagli il funzionamento di tale istituto recentemente introdotto.

L’obbligo di pronuncia del decreto ex art. 171 bis c.p.c.

In primo luogo, non vi è dubbio sul dovere del giudice di emettere il decreto di cui all’art. 171 bis c.p.c.: ciò si evince sia dall’uso dell’indicativo presente da parte di tale disposizione (“indica“, “pronuncia“, “fissa“), che dalla circostanza che, in mancanza, le parti rischierebbero di compiere un’attività processuale inutile nelle memorie depositate prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 171 ter c.p.c., qualora fossero solo dopo disposti adempimenti preliminari funzionali a una corretta realizzazione del principio del contraddittorio.

Secondo le ultime pronunce della giurisprudenza di merito, la mancata emissione del decreto di cui all’art. 171 bis comma 3 c.p.c. impedisce dunque il decorso dei termini per il deposito delle memorie integrative. Nel caso in cui venga omessa la pronuncia del decreto in questione, non sussisterebbe infatti l’obbligo delle parti di provvedere al deposito delle memorie integrative (calcolando i termini a ritroso rispetto all’udienza indicata in citazione), ma il Giudice dovrebbe fissare una nuova udienza precisando che tale data costituisce il nuovo dies a quo per il computo a ritroso del termini di cui all’art 171 ter c.p.c. (Tribunale Treviso, Ord., 25/01/2024, n. 1).

Tuttavia, considerato il fatto che il termine per il deposito delle memorie integrative è previsto, come detto, a pena di decadenza, nella prassi, in assenza del decreto di fissazione udienza, è condotta prudente e largamente diffusa quella di procedere con la predisposizione e il deposito delle memorie integrative mantenendo come data di riferimento quella indicata dall’attore nell’atto di citazione.

La questione di legittimità risolta dalla Corte Costituzionale

Con ordinanza del 23 settembre 2023 del Tribunale di Verona, era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 171 bis c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost. Il decreto di fissazione dell’udienza in questione, non rientrante tra i criteri di delega indicati nell’art. 1, comma 5, della legge n. 206 del 2021, non risulterebbe infatti, a parere del Tribunale rimettente, riconducibile al criterio generale di concentrazione processuale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 96 del 03.06.2024, ha tuttavia ritenuto inammissibile la questione, precisando che l’articolo 171 bis c.p.c., pur essendo finalizzato alla velocizzazione del processo con decisioni su questioni di rito “liquide” tramite decreto, non è in grado di compromettere il contraddittorio delle parti. Pertanto, il giudice può sempre adottare provvedimenti per garantire il diritto di difesa quando necessario, rendendo la norma conforme all’articolo 24 Cost.

Qui puoi trovare una nota alla sentenza della Corte Costituzionale.

Decreto ex art 171 bis cpc comunicato dopo il termine per le memorie ex art. 171 ter cpc: le conseguenze

Nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. sia stato comunicato alle parti dopo il decorso del termine per depositare le memorie di cui all’art. 171-ter c.p.c., anche ammettendo un incolpevole affidamento della parte in ordine alla necessità dell’emissione del decreto di cui all’art. 171-bis c.p.c. ai fini del decorso dei termini nei quali compiere le attività regolate dall’art. 171-ter c.p.c., lo stesso non può dirsi quanto all’omesso deposito della seconda e della terza memoria integrativa e l’attrice sia rimasta inerte dopo la comunicazione del decreto che ha confermato la data della prima udienza già nota alle parti o da esse agevolmente conoscibile consultando il fascicolo informatico sulla consolle (Tribunale di Bologna, 20 Marzo 2024. Est. Costanzo).

Nella fattispecie, il convenuto opposto, a fronte del mancato deposito del decreto ex art. 171 bis c.p.c., aveva comunque depositato la sua prima memoria nel rispetto dei termini di legge. Nulla aveva depositato invece l’attore opponente. Alcuni giorni dopo lo scadere del primo termine, il decreto in questione era stato finalmente comunicato alle parti. Nello stesso, il giudice, confermava la data dell’udienza indicata in citazione.

L’opposto provvedeva allora al deposito della seconda memoria, mentre l’opponente soprassedeva a tale deposito, limitandosi a chiedere all’udienza ex art. 183 c.p.c. la rimessione in termini. Il Tribunale rigettava tuttavia l’istanza in questione: e ciò sul presupposto che, nella sua attuale formulazione, l’art. 171-bis c.p.c. non prevede lo slittamento dei termini a ritroso di cui all’art. 173-ter c.p.c. qualora il giudice emetta il decreto dopo i quindici giorni dallo scadere del termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. (ossia, quello per la tempestiva costituzione del convenuto) e confermi la già fissata data della prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (vedi anche la lettera dell’art. 173-ter c.p.c.).

Questo farebbe ritenere che, salva diversa determinazione del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 171-bis c.p.c., quei termini a ritroso decorrono ex lege, ossia anche se il giudice non si pronuncia sull’esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente. In ogni caso, l’istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere presentata subito dopo la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e comunque prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa, momento oltre il quale non avrebbe più potuto ravvisarsi una ipotetica non imputabilità della decadenza a fronte di dubbi interpretativi sulla portata delle nuove disposizioni processuali.

Al contrario, nella sua istanza tardivamente proposta in prima udienza, l’attrice non aveva indicato in quali decadenze sarebbe incorsa per non aver depositato la prima memoria (o la seconda o la terza): l’istanza formulata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. è dunque inammissibile.

Questione pregiudiziale: udienza anticipata prima delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.

È possibile fissare un’udienza anticipata per decidere in merito all’eventuale questione pregiudiziale attinente al processo di per sé potenzialmente idonea a precludere l’esame del merito (art. 279, comma 2, n. 2, c.p.c.) e tale perciò da rendere superfluo il deposito delle tre memorie integrative che le parti “possono” depositare a norma dell’art. 171-ter c.p.c.

Nel caso in esame, la questione, di puro diritto e decidibile allo stato degli atti, riguardante la tempestività dell’instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata ritenuta esaminabile in via prioritaria rispetto non solo all’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ma anche alla questione attinente alla condizione di procedibilità (sul punto, più diffusamente, v. Trib. Bologna, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 2865);

Ebbene, seppur non espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, cui spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.), non è vietata ed anzi può contribuire a raggiungere gli “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio” perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, L. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione del generale principio di economia processuale (art. 97 cost.) e del principio del giusto processo (art. 111 cost.).

Per questo motivo, è stata ritenuta opportuna l’immediata discussione nel contraddittorio delle parti della questione pregiudiziale attinente alla tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo (con concessione di un termine per una memoria sintetica sulla sola questione processuale), la decisione della quale è già possibile allo stato degli atti e potrebbe definire il giudizio, rendendo superfluo il deposito delle memorie integrative (Tribunale Bologna, Sez. II, Decr., 06/05/2024, n. 5065).

Opposizione a decreto ingiuntivo: udienza intermedia tra deposito atti introduttivi e memorie integrative ex art. 171 ter cpc

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è possibile richiedere la fissazione di un’apposita udienza intermedia, tra il deposito degli atti introduttivi e il deposito delle memorie integrative, anticipata rispetto a quella indicata nell’atto di citazione o a quella differita dal giudice ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c. e volta alla discussione e alla decisione sull’istanza ex art. 648 c.p.c. (cfr. Trib. Bologna, decr. 21 settembre 2023; Trib. Bologna, ord. 15 novembre 2023).

In tale udienza le parti, tramite i loro difensori, potranno altresì prendere posizione sulla questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevabile d’ufficio (l’art. 171-bis c.p.c. non esclude che il giudice possa sentire direttamente i difensori sul tema della condizione di procedibilità, anche in relazione ai possibili successivi sviluppi del processo ed in particolare all’immediato invio in mediazione), nonché di discutere davanti al giudice dell’eventuale chiamata del terzo o della domanda riconvenzionale proposte dalla parte opponente, la quale ha veste sostanziale di convenuta e necessita di essere autorizzata dal giudice.

L’applicazione dell’art. 648 c.p.c. non presuppone infatti il completo dispiegamento delle istanze istruttorie (prima demandato alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ora alle memorie integrative di cui all’art. 171-ter c.p.c.) ma consente l’adozione di un provvedimento allo stato degli atti, “se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione”, sulla base di un giudizio di mera prognosi.

In mancanza di previsioni contrarie, non vi è dunque motivo di ritenere che la “prima udienza” nella quale il giudice provvede sull’istanza formulata ai sensi dell’art. 648 c.p.c. debba necessariamente coincidere con quella regolata dall’art. 183 c.p.c. (eventualmente anticipata ai sensi dell’art. 163-bis, comma 2, c.p.c., ma che può essere discrezionalmente differita dal giudice ai sensi del comma 3 dell’art. 171-bis c.p.c.), la quale, nel disegno della riforma Cartabia, si tiene solo dopo il deposito, o almeno il compimento dei termini per il deposito, delle tre memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c., a preclusioni ormai compiutamente maturate (Tribunale Bologna, Sez. II, Decr., 15/04/2024, n. 4314).

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