Provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale: Competenza del tribunale minorile o ordinario?

Con l’ordinanza n. 1349 del 26/01/2015, la Cassazione ha chiarito, con riguardo all’interpretazione del nuovo art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219), a chi spetti la competenza in merito alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

Il citato art. 38 stabilisce, al primo comma, che “sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati negli artt. 84, 90, 30, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma del codice civile. Per i procedimenti di cui all’art. 333 [condotta del genitore pregiudizievole ai figli, ndr] resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza,anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 251 e 317 bis c.c.”.

Ebbene, è evidente come dopo la chiara definizione iniziale delle controversie di competenza, in via generale, del tribunale per i minorenni, vi è la prescrizione in deroga, di più complessa decodificazione, della esclusione della competenza dello stesso, in pendenza di giudizi relativi ai conflitti familiari, per i procedimenti ex art. 333 c.c. nonchè per tutti gli altri richiamati nel primo periodo.

E’ emersa, pertanto, la necessità di fornire un’interpretazione di tale disposizione che tenga conto anche del principio di concentrazione delle tutele. L’esigenza era infatti di evitare che per un’identica situazione conflittuale potessero essere adìti due organi giudiziari diversi e potessero essere assunte decisioni tra di loro contrastanti ed incompatibili, ma tutte temporalmente efficaci ed attuabili.

A chiarimento dell’equivoca situazione, la Corte ha affermato che l’art. 38 disp. att. cod. civ. attribuisce la competenza per i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ex art. 330 e 333 c.c., in via generale, al tribunale per i minorenni.

Tuttavia, qualora sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. – anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato – e le azioni siano proposte successivamente e richieste con un unico atto introduttivo dalle parti, in deroga all’attribuzione generale, la competenza spetta al giudice del conflitto familiare (Tribunale e Corte d’Appello).

Con l’ulteriore chiarimento che l’identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m.

 

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Ordinanza n. 1349 del 26/01/2015
Presidente: S. Di Palma
Relatore: M. Acierno

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