Contestazione dei compensi per onorari: le linee guida

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11657 del 2024, ha chiarito un principio di diritto riguardante la contestazione dei compensi per onorari, sottolineando che non è ammissibile un ricorso se non specifica una violazione della tariffa legale, nelle sue fasce di massimo o minimo, con una dettagliata spiegazione delle ragioni della contestazione. 

Corte di Cassazione-Sez. II,- sent. n. 11657 del 30-04-2024

La questione

Il caso giuridico riguarda la rivendicazione di un pezzo di terreno. La parte che aveva dato origine alla controversia sosteneva di avere il diritto di proprietà sul terreno, rivendicandolo contro gli attuali possessori.
All’inizio, la questione, era stata decisa dal tribunale che aveva dato ragione alla parte rivendicante, stabilendo che possedevano il diritto di proprietà per usucapione, essendo stato il terreno in possesso continuato e sufficientemente lungo da garantire il trasferimento della proprietà.
Dunque, gli attuali possessori avevano portato la decisione in appello, ma la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di prime cure.
Successivamente, i ricorrenti hanno avanzato un ricorso per cassazione.

I motivi del ricorso

Con il primo motivo, i ricorrenti sostenevano la violazione degli artt. 2909, 1158 e 1167 c.c. Secondo quest’ultimi, una precedente sentenza del Tribunale di Belluno aveva riconosciuto il loro possesso continuato e ininterrotto del terreno. Tale decisione costituiva un giudicato vincolante che avrebbe dovuto impedire un nuovo riesame della questione.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per cui la Corte d’Appello non aveva correttamente considerato le testimonianze disponibili e aveva fornito una motivazione insufficiente nel giudicare alcune dichiarazioni attendibili e altre no.

Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti contestavano  a violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese processuali fossero state liquidate in modo generico e indeterminato, senza distinguere tra compensi e altri costi.

Le argomentazioni della Corte di Cassazione

Secondo la Corte, per affrontare le critiche sollevate dal primo motivo del ricorso, è necessario richiamare i principi giuridici stabiliti in precedenza dalla giurisprudenza consolidata. I giudici hanno, infatti, sottolineato che, nonostante le azioni giudiziarie possano coinvolgere le stesse parti, quelle possessorie e petitorie si distinguono nettamente per gli elementi costitutivi fondamentali. Di conseguenza, non è possibile fare riferimento alle decisioni prese in una causa possessoria, a meno che non siano logicamente e causalmente connesse con la decisione stessa del giudizio possessorio.
Hanno, altresì, ribadito che nel giudizio possessorio, l’accoglimento della richiesta non dipende dalla validità del possesso, poiché mira semplicemente a tutelare una situazione di fatto che presenta gli estremi della proprietà o di un altro diritto reale. Di conseguenza, il giudicato formatosi su una richiesta possessoria non ha alcuna efficacia nel contesto di un giudizio petitorio che mira a determinare l’avvenuto acquisto del diritto in questione per usucapione, poiché i requisiti richiesti per il possesso utile all’usucapione sono differenti da quelli considerati nei giudizi possessori. Per questi motivi, i giudici hanno ritenuto il primo motivo infondato.

La motivazione della sentenza 

La Corte ha respinto il secondo motivo di ricorso considerato inammissibile. In particolare, riguardo all’omessa motivazione, i giudici di legittimità hanno osservato che il compito di fornire la motivazione spetta in via esclusiva al giudice del merito, fatta eccezione per i casi in cui la motivazione sia solo apparente.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la formulazione dell’art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.lgs.  22 giugno 2012, n. 83 deve essere interpretata nel senso di una riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Ciò significa che il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per anomalie motivazionali che costituiscono una violazione di legge di rilevanza costituzionale, riguardante l’esistenza della motivazione stessa.
Per quanto riguarda il profilo di censura relativo al tema probatorio, la critica alla valutazione delle prove effettuata dal giudice del merito non è ammissibile in Cassazione, neppure attraverso l’art. 116 c.p.c. , poiché tale valutazione rientra ancora una volta nei poteri  del giudice del merito.

Sulla liquidazione delle spese processuali

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Secondo i giudici, il ricorrente avrebbe dovuto specificare analiticamente le voci e gli importi considerati erronei dal giudice di merito riguardo alla liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso in questione non ha contestato l’entità della liquidazione, bensì la sua completezza. Tuttavia, anche sotto il precedente regime normativo che distingueva tra “diritti” e “onorari”, il ricorrente non poteva limitarsi a lamentare la liquidazione senza confrontarla con la nota spese depositata in precedenza. Infatti, la giurisprudenza ha stabilito che un ricorso per cassazione è inammissibile se non indica le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese, su cui si ritiene che il giudice di merito abbia commesso un errore.

Principio di diritto

In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Non è ammissibile il motivo con il quale il ricorrente lamenti che il giudice abbia liquidato in maniera onnicomprensiva il compenso per onorari – ove, ratione temporis, non trovi più vigenza la categoria dei ‘diritti’ –, senza dolersi della violazione della tariffa, nel massimo o nel minimo, spiegandone le ragioni, e senza, infine, dolersi della mancata distinzione fra compensi e rimborso di esborsi”.

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Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.

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