La sentenza n. 8884 del 2024 relativa alla liquidazione delle spese legali ha posto in evidenza l’importanza dell’aderenza ai parametri normativi e della motivazione adeguata nelle decisioni del giudice, specie nel caso di deviazione dai limiti stabiliti dalle norme di legge.
Corte di Cassazione- sez. I civ. sent. n. 8884 del 04-04-2024
La questione
La controversia in questione traeva origine da un conflitto interno ad una Onlus, un’organizzazione no-profit impegnata a lottare contro la fibrosi cistica. Il disaccordo emergeva a seguito della convocazione e alla tenuta di un’assemblea della stessa Onlus, tenutasi nel 2015, la cui legittimità veniva messa in discussione da alcuni soci a seguito della mancanza della comunicazione dell’avviso di convocazione. Tale omissione, a loro avviso, avrebbe viziato la legittimità dell’assemblea e delle delibere in essa adottate, compromettendo il diritto dei soci di partecipare attivamente alla vita associativa.
Il presidente dell’associazione ha sollevato la legittimazione attiva dei soci contestatori, mettendo in dubbio la loro effettiva qualità di soci al momento della convocazione dell’assemblea.
A sostegno dell’assunto, è stato evidenziato il mancato versamento delle quote associative da parte di quest’ultimi, elemento ritenuto fondamentale ai fini della conservazione dello status di socio.
Per questi motivi, la questione è stata portata dinanzi al Tribunale di Lamezia che ha ritenuto nulle le delibere impugnate a ha condannato la Onlus alla rifusione delle spese di lite. La corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di prime cure, ma con una significativa rivalutazione delle spese di lite.
I motivi di ricorso
Il primo motivo di ricorso presentato dalla Onlus aveva lamentato la violazione del D.M. n. 147 del 2022, e in subordine, del D.M. n. 55 del 2014. I ricorrenti avevano sostenuto che la Corte territoriale, nel liquidare le spese di lite, avesse superato i massimi tabellari, non avendo considerato in maniera adeguata il valore della causa.
Il secondo motivo di ricorso aveva ad oggetto la nullità della sentenza riguardo allo scostamento dalla fascia media prevista dal D.M.
Il terzo motivo ha sostenuto da un lato, che la corte d’appello avesse interpretato erroneamente lo Statuto dell’associazione, con l’attribuzione alla mancata delibera di esclusione di un socio per mancato pagamento della quota associativa un ruolo che lo Statuto non prevederebbe.
L’associazione ha,altresì, contestato la validità della sentenza per aver confuso le ipotesi di decadenza del socio con quelle di esclusione.
Il quarto motivo di ricorso riguardava l’applicazione della disciplina dell’onere probatorio prevista dall’art. 2967 c.c.
I ricorrenti avevano lamentato che la corte d’Appello avesse ritenuto sussistente la qualità di soci senza che quest’ultimi avessero fornito una prova circa l’effettiva qualità.
Le argomentazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha affrontato i primi due motivi di ricorso che si concentravano sulla questione delle spese di lite liquidate dalla corte d’appello. La corte ha osservato che l’importo stabilto per le spese legali in appello superasse i limiti massimi dettati dal D.M. 147 del 2022, che regola i parametri per la liquidazione delle spese legali. Per questi motivi, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, sottolineando la mancanza di motivazione da parte della corte d’appello nell’aver giustificato un simile scostamento dai limiti previsti dalle norme.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che, sebbene la Corte d’Appello avesse fatto rifeirmento ai parametri minimi di riferimento, non avesse specificato quali fossero questi parametri, né aveva fornito spiegazioni sulle ragioni che avevano portato alla scelta di un importo così elevato per le spese legali, considerando il valore della causa.
La Corte di Cassazione ha osservato un principio fondamentale nel contesto della liquidazione delle spese legali: il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, è tenuto a determinare il compenso dovuto all’avvocato operando entro i limiti minimi e massimi previsti dalle tariffe. Tuttavia, queste possono essere derogate, ma solo mediante una motivazione esplicita e dettagliata che giustifichi tale scelta. La Corte ha evidenziato la necessità che le ragioni dello scostamento siano chiaramente espresse per consentire un controllo effettivo sulle statuzioni espresse dal giudice. Inoltre, quando si determina il valore della causa, che a sua volta indica lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese, il giudice può accettare il valore indicato dalle parti, a meno che non vi siano motivi validi per discostarsene. In tal caso, è imperativo che il giudice fornisca una motivazione adeguata per la deviazione, al fine di mantenere la trasparenza e l’equità del processo giudiziario.
La Corte di Cassazione ha ritenuto inamissibili in parte e infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso. In particolare, ha considerato che le questioni relative all’interpretazione dello Statuto dell’associazione erano legate ad accertamenti di fatto che spettavano al giudice di merito. La Corte ha inoltre sottolineato che eventuali eccezioni riguardanti la non corrispondenza dello Statuto prodotto in giudizio con quello ufficiale dell’associazione dovessero essere sollevate nei gradi di merito precedenti per essere considerate in Cassazione.
Infine, per quanto riguarda la questione dell’onere della prova (quarto motivo di ricorso), la Corte di Cassazione ha chiarito che l’apprezzamento delle prove e l’accertamento dei fatti sono di competenza del giudice di merito e che le valutazioni in fatto non sono soggette a riesame in sede di legittimità, a meno che non si riscontrino errori logici o giuridici nell’interpretazione delle prove o dei fatti stessi.
Conclusioni
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione ha evidenziato l’importanza che l’ordinamento attribuisce all’aderenza ai parametri normativi stabiliti per la liquidazione delle spese legali. La decisione ha sottolineato che ogni deviazione significativa dai limiti massimi imposti dalle normative vigenti richieda una motivazione dettagliata da parte del giudice che decide di operare tale scostamento.
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Ultimo aggiornamento al Decreto PNRR-bis, D.L. 19/2024 convertito in L. 56/2024
Lucilla Nigro
Autore di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.