Le ultime novità sui requisiti per conservare l’iscrizione all’albo. Vicina l’approvazione

Sta per concludersi l’iter per l’approvazione del decreto ministeriale che fissa i requisiti per continuare ad esercitare la professione forense. Dopo l’acquisizione dei pareri del CNF e del Consiglio di Stato, nonchè la conclusione dell’iter al Senato, manca infatti soltanto il parere favorevole della Camera dei Deputati.

Ecco le novità del nuovo schema di decreto del Ministro della giustizia volto a disciplinare le modalità di accertamento dell’attività degli avvocati in attuazione dell’art. 21, comma 1, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), trasmesso il 10 settembre 2015.

Per restare iscritti all’albo, gli avvocati dovranno dimostrare l’esercizio “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” della professione forense, rispettando i seguenti requisiti:

  • essere titolari di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
  • avere in uso locali e (almeno) un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
  • aver trattato almeno cinque affari l’anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;
  • essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;
  • aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite dal CNF;
  • aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Rispetto a quanto già detto qualche mese fa, appare innanzitutto evidente che non rientra più tra i requisiti essenziali, l’essere in regola con i pagamenti alla Cassa forense o con i contributi al Consiglio dell’ordine. Resta invece il tanto discusso requisito degli almeno cinque affari annuali.

E’ stata inoltre precisato che la verifica della sussistenza dell’esercizio effettivo e continuato della professione non è svolta nei confronti degli avvocati iscritti all’albo da meno di cinque anni. Al contrario, l’accertamento si applica, come espressamente previsto dall’art. 2.1, anche agli avvocati stabiliti, iscritti alla sezione speciale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

E’ stato inoltre chiaramente specificato che i requisiti previsti dal regolamento devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

Quanto alla cancellazione dell’avvocato dall’albo, il nuovo schema di regolamento statuisce che essa comporta anche la cancellazione da tutti gli elenchi di cui all’articolo 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a cui il legale è eventualmente iscritto.

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