Sezioni Unite sulla pluralità di crediti per lo stesso rapporto e frazionamento della domanda giudiziale

In caso di pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso tra le stesse parti, il creditore dovrà agire in un medesimo unico processo o può proporre più processi separati?

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, con la sentenza n. 4090 del 16 febbraio 2017.

Pluralità di crediti relativi allo stesso rapporto: legittimo il frazionamento della domanda giudiziale

Secondo la Suprema Corte, la tesi secondo la quale più crediti distinti, ma relativi ad un medesimo rapporto di durata, devono essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo, non può trovare conferma nella disciplina processuale.

Manca infatti una specifica norma che sanzioni l’improponibilità della domanda per il creditore che abbia in precedenza agito per il recupero di diverso credito, sia pure riguardante lo stesso rapporto di durata. E ciò, secondo le Sezioni Unite, per alcuni motivi specifici.

1. Il processo unico e gli effetti sulla posizione del creditore

La presenza di una tale norma aggraverebbe la posizione del creditore il quale sarebbe costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie derivanti da un medesimo rapporto in uno stesso processo, con conseguente impossibilità di fruire dell’autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati (e perdita, ad esempio, della possibilità di agire in via monitoria per i crediti muniti di prova scritta o di agire dinanzi al giudice competente per valore per ciascuno dei crediti – e quindi di fruire di un eventuale iter processuale più semplice e spedito – o ancora il rischio di esposizione alla necessità di “scegliere” di proporre o meno una tempestiva insinuazione al passivo fallimentare, col rischio di improponibilità di successive insinuazioni tardive per altri crediti).

2. Il processo unico e l’allungamento dei termini processuali

In ogni caso, l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, che potrebbero essere maturati in tempi diversi, avere diversa natura, essere basati su presupposti in fatto e in diritto diversi e soggetti a diversi regimi in tema di prescrizione o di onere probatorio, complica oggettivamente e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore.

In tal modo non vi sarebbe un alleggerimento bensì un allungamento dei tempi del processo, dovendo l’istruttoria svilupparsi contemporaneamente in relazione a numerosi fatti, ontologicamente diversi ed eventualmente tra loro distanti nel tempo.

3. Il processo unico e gli effetti sull’economia

Il principio generale di necessaria azione congiunta per tutti i diversi crediti nascenti da un medesimo rapporto di durata, a pena di improponibilità delle domande proposte successivamente alla prima, sarebbe inoltre suscettibile di arrecare pregiudizievoli conseguenze per l’economia.

Se, infatti, si considerassero non solo i crediti derivanti dai rapporti di lavoro, ma tutti i crediti riferibili a rapporti di durata, anche tra imprese, l’idea che essi debbano essere tutti veicolati in un unico processo monstre risulta incompatibile con un sistema inteso a garantire l’agile soddisfazione del credito, quindi a favorire la circolazione del danaro e ad incentivare gli scambi e gli investimenti.

Pluralità di crediti: il caso in cui sia proponibile un unico giudizio

Le Sezioni Unite hanno dunque statuito che sono proponibili, in separati processi, le domande relative a diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad uno stesso rapporto di durata tra le parti.

Invero, si tratta di un orientamento potenzialmente in contrasto con il principio di economia processuale e che potrebbe incidere negativamente sulla “giustizia” sostanziale della decisione, sulla durata ragionevole dei processi nonché, infine, sulla stabilità dei rapporti.

Ecco perché la Corte di legittimità ha inteso chiarire altresì che se le questioni relative a singoli crediti distinti riferibili al medesimo rapporto risultino inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo o comunque fondate su identico fatto costitutivo di altro processo precedentemente instaurato, così da potersi ritenere già in esso deducibili o rilevabili, possono anch’esse ritenersi proponibili separatamente, ma solo se il creditore abbia un oggettivo interesse al frazionamento della tutela processuale.

Non si tratta di valutare “caso per caso” l’azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno di accertare eventuali intenti emulativi o di indagare i comportamenti processuali del creditore.

Quel che rileva è che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo.

La prova dell’interesse oggettivo al frazionamento

Sul piano processuale, al creditore procedente deve essere consentito di provare ed argomentare ogni qual volta il convenuto evidenzi la necessità di siffatto interesse e ne denunci la mancanza.

Pertanto, ove il convenuto non abbia allegato o dedotto in proposito nulla, il giudice che rilevi d’ufficio la necessità di un interesse oggettivamente valutabile al “frazionamento” e ne metta in dubbio l’esistenza, dovrà indicare la questione ex art. 183 c.p.c. e, se ritiene, riservare la decisione ed assegnare alle parti termine per memorie ex art. 101 c.p.c.

Il principio di diritto delle Sezioni Unite

Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto:

“Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque “fondati” sul medesimo fatto costitutivo -sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.c.”

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